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27 agosto 2024
Nessun obbligo per lo straniero comunitario di allegare il codice fiscale italiano all’istanza di gratuito patrocinio
Il cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, può presentare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato allegando il proprio domicilio all'estero. Non è necessario, quindi, allegare il codice fiscale italiano.
di La Redazione

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In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la Quarta Sezione Penale, con sentenza n. 30047/2024, ha affermato che l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal cittadino straniero comunitario, non residente in Italia, non necessita dell'allegazione del codice fiscale italiano.

La Suprema Corte accoglie con rinvio il ricorso di un cittadino rumeno che si era visto rigettare l'opposizione, da lui proposta, avverso il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta perché non aveva indicato, nella relativa istanza, il proprio codice fiscale, come previsto a pena di inammissibilità dell'art. 79 DPR 155/2002, ma aveva indicato il C.F. rumeno e la propria residenza all'estero.
Secondo il ricorrente, il cittadino straniero non residente nel territorio italiano può presentare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato allegando il proprio domicilio all'estero.
Non sussiste, infatti, nessun obbligo per il cittadino straniero non residente in Italia di munirsi di un codice fiscale italiano al fine di avanzare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art 76 del DPR 115 del 2002, di allegazione alla istanza del reddito prodotto come risultante dalla ultima dichiarazione presentata nel paese di residenza.
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