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27 giugno 2024
Le accise non devono essere incluse nel contributo straordinario di solidarietà per imprese energetiche

La Consulta ha bocciato parzialmente l'art. 37 D.L. n. 21/2022 che ha introdotto il contributo straordinario di solidarietà istituito per l'anno 2022.

di La Redazione

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Anche «nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività», la Corte costituzionale «è chiamata comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale».

Lo ha affermato la Consulta con la sentenza n. 111 del 27 giugno 2024 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 D.L. n. 21/2022 nella parte in cui «non esclude dalla base imponibile le accise versate dallo Stato e indicate nelle fatture attive» in relazione al contributo straordinario istituto per l'anno 2022.

Nelle sue argomentazioni, la Corte precisa anzitutto che solo la particolarità del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo può far ritenere non irragionevole lo strumento utilizzato dal Legislatore, ovvero il riferimento ai dati relativi alla determinazione dell'imponibile dell'IVA, nonostante il loro oggettivo grado di approssimazione nell'intercettare la maggiore forza economica delle imprese energetiche.
Il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici in conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina ha fatto entrare in gioco circostanze straordinarie:

  • l'urgenza di affrontare rapidamente la crisi, al fine di evitare effetti negativi «sull'inflazione, sulla liquidità degli operatori di mercato e sull'economia nel suo complesso»;
  • i dati desumibili dai saldi IVA erano gli unici disponibili e, quindi, i soli che avrebbero potuto essere considerati dal legislatore per intervenire tempestivamente.

Ciò detto, si sottolinea che la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute una giustificazione per l'introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale.

Pertanto, conclude la Corte, «l'inclusione nella base imponibile delle accise versate allo Stato e indicate in fattura – che per alcuni soggetti «vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza» –, compromette «radicalmente», su questo aspetto, la ragionevolezza della disposizione censurata».

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