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28 giugno 2024
Dal MEF il decreto attuativo sulla maxi deduzione del costo del lavoro

L'agevolazione spetta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

di La Redazione

Con Decreto del 25 giugno 2024, il Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro del Lavoro hanno disciplinato le modalità di attuazione della c.d. maxi deduzione del costo del lavoro prevista dall'art. 4 D. Lgs. n. 216/2023, la quale ha introdotto a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni una maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione e un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela.

Anzitutto, l'art. 3 delinea l'ambito soggettivo della maggiorazione:

precisazione

  • Imprese individuali;
  • Società di persone ed equiparate;
  • Esercenti arti e professioni, anche in forma associata .

Sono invece esclusi dall'agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria e quelle assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.

Si ricorda che per poter ottenere e applicare l'agevolazione fiscale per il 2024, è necessario rispettare una serie di condizioni:

esempio

  • L'impresa deve risultare in normale attività;
  • Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato a fine 2024 deve superare il numero medio delle persone impiegate con lo stesso contratto nel 2023;
  • Al termine del 2024, il numero totale dei dipendenti deve essere superiore a quello medio del 2023, fermo restando che l'impresa di cui trattasi deve risultare operante da almeno 365 giorni.

L'art. 4 disciplina l'incremento occupazionale, stabilendo al primo comma che la maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto in essere al 31 dicembre 2024, quando il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia a tale data superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel corso del 2023.
A tal fine quindi non rilevano:

attenzione

  • I lavoratori dipendenti i cui contratti siano stati ceduti a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo aziendale, se il contratto sia in essere al 31 dicembre 2024;
  • Il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente;
  • I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo il cui rapporto con essa sia stato interrotto a partire dal 30 dicembre 2023.

Al contrario, si computano:

attenzione

  • I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in caso di conversione di contratto da tempo determinato effettuato nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
  • I soci lavoratori di società cooperative;
  • I dipendenti con contratto part-time in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto.

precisazione

Il Decreto precisa che in caso di distacco, l'impresa distaccataria non considera i dipendenti a tempo indeterminato in distacco.
In caso di somministrazione, invece, l'impresa utilizzatrice considera i lavoratori somministrati in proporzione alla durata del rapporto.

Il maggior costo si determina applicando il 20% al minore dei seguenti elementi:

  • Costo del lavoro 2024 dei neo assunti;
  • Incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell'esercizio 2024 rispetto al 2023.

novita

Il Decreto in esame è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024.

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