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2 maggio 2024
Decreto coesione e revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES: ecco le novità dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 79 del 30 aprile 2024, oltre ad aver approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che prevede una revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES, ha approvato anche un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. 

di La Redazione
Nel corso della seduta n. 79 del 30 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha affrontato due temi di estrema rilevanza: 
  • Riforma fiscale;
  • Decreto coesione.
Revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES
  • Redditi di lavoro dipendente
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Sono esclusi, in particolare, i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, si prevede l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell'anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
  2. coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  3. imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
  • Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in base al quale il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.
Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio d'imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta, pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell'esercizio di effettivo sostenimento della spesa.
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica professionale.
Si prevede un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale con riferimento a operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  1. in materia di redditi da lavoro autonomo, l'applicazione è prevista a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  3. in materia d'imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
  • Redditi d'impresa

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

  1. delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono incassati;
  2. della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
  3. delle differenze sui cambi.
  • Redditi dei terreni

Si prevede la modifica della disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario.
La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le c.d. “colture fuori suolo” svolte anche in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d'impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.

  • Redditi diversi

Per i terreni edificabili acquistati per donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Decreto coesione
Il Decreto coesione, approvato dal Consiglio, è volto a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell'ambito della revisione del PNRR al fine di conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La prima parte del Decreto contiene specifiche norme mirate a velocizzare e rendere più efficiente l'uso delle risorse delle politiche di coesione europee, con l'individuazione di interventi prioritari in una serie di settori strategici condivisi con la Commissione UE.

I settori strategici sono:

  1. risorse idriche;
  2. infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
  3. rifiuti;
  4. trasporti e mobilità sostenibile;
  5. energia;
  6. sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

si prevede l'attuazione di un meccanismo incentivante per il conseguimento degli obiettivi: le amministrazioni regionali che saranno capaci di rispettare i tempi previsti per l'attuazione degli interventi potranno usufruire di un sostegno aggiuntivo da parte del Governo al cofinanziamento dei programmi europei.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l'occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate.

  1. Si introduce il bonus giovani, che consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 500 euro mensili per 2 anni, per l'assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno 2 anni;
  2. Il decreto prevede inoltre un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per massimo 2 anni, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.

Con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 15 dipendenti.

Infine si introducono misure specifiche in materia di:

  1. istruzione università e ricerca;
  2. investimenti a favore della rigenerazione urbana, del contrasto al disagio socio-economico e abitativo e per il recupero dei siti industriali;
  3. cultura, con l'approvazione del Piano di azione per il “Programma nazionale cultura”;
  4. sicurezza, attribuendo a specifiche operazioni del programma “Sicurezza per la legalità 2021-2027” la qualifica di “operazioni di importanza strategica”.
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