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1 luglio 2024
Responsabilità del revisore e risarcimento del danno: il nuovo arresto della Corte costituzionale

Con la sentenza depositata oggi, la Consulta ha ritenuto legittimo far decorrere dal deposito della relazione sul bilancio la prescrizione del diritto al risarcimento della società che ha dato l'incarico.

di La Redazione

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«Nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è manifestamente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l'incarico».

È quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, con cui ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano sull'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sul presupposto che l'ambito applicativo della disposizione si intenda riferito alla sola azione risarcitoria della società.

Nelle sue argomentazioni, ha anzitutto ribadito l'ampia discrezionalità che il Legislatore possiede nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e che, nel caso delle azioni risarcitorie, «deve contemperare l'interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell'interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da richieste di danni».
Ciò detto, la Corte costituzionale ritiene che nel caso dei revisori legali, il bilanciamento realizzato dalla norma censurata non sia manifestamente irragionevole quando l'azione risarcitoria è fatta valere dalla stessa società che ha conferito l'incarico. Questo perché, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il suo inadempimento produce un danno alla società che ha conferito l'incarico, la quale può già far valere una pretesa risarcitoria.

Lo stesso non vale per soci e terzi: secondo la Consulta, «fintantoché l'affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non subiscono danni».
Pertanto, ad essi si applica la regola generale dell'art. 2947 c.c.che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni.

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