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2 luglio 2024
Il caso processuale: retribuzioni non pagate durante il periodo del Covid-19
Le difficoltà economiche dovute alla sopravvenuta ed imprevista emergenza sanitaria da Covid-19 rappresentano un motivo valido per non pagare le retribuzioni ai lavoratori?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – mancata retribuzione

ilcaso

Con ricorso veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo a titolo di retribuzione per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, di emolumenti per ferie e permessi non goduti. Parte opponente imputava il mancato pagamento delle mensilità successive al luglio 2020 alle difficoltà economiche dovute alla sopravvenuta ed imprevista emergenza sanitaria da Covid 19 e manifestava la volontà di corrispondere quanto dovuto all'opposto in forma rateale. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, rilevando la natura dilatoria dell'opposizione.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 6/2020 (norma non abrogata) prevede che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La procedura

esempio

In generale, si osserva che in materia di retribuzioni, il datore di lavoro resta debitore verso il suo dipendente di una somma lorda alle singole scadenze e nel caso in cui vi sia un mancato o intempestivo adempimento (Trib. Cassino 8 gennaio 2015, n. 540). Premesso ciò, in tema di Covid-19, si osserva che in caso di sospensione dell'attività lavorativa durante la quale, il lavoratore, sia stato oggettivamente impossibilitato a rendere la propria prestazione lavorativa in ragione dei provvedimenti emergenziali emanati nelle more della crisi epidemiologica, trattandosi di un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa risulta illegittima la trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di permessi non retribuiti (App. Milano 23 febbraio 2023, n. 42). Diversamente, in altro precedente, il Tribunale ha precisato che in tema di situazione emergenziale da Covid-19, è legittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione del lavoratore che sia sprovvisto della cd. certificazione verde e che non sia in grado di dimostrare alcun pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe verificarsi per via della suddetta sospensione (Trib. Milano 30 ottobre 2021, n. 26276).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nella fattispecie in esame, il credito azionato in via monitoria riguardava le somme dovute all'opposto a titolo di retribuzione per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, di emolumenti per ferie e permessi non goduti come risultava dalle buste paga versate in atti. Rispetto a tale credito, l'opponente nel ricorso introduttivo non aveva contestato né l'an né il quantum, limitandosi a dedurre le difficoltà economiche causate dalla pandemia quale causa del mancato pagamento delle retribuzioni dell'opposta. Giova ricordare che l'art. 3 comma 6-bis del D.L. n. 6 del 23/2/2020 non dispensa il datore di lavoro dal corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, poiché tale norma esclude la responsabilità del debitore per il ritardo o l'omissione dell'adempimento, ma non elimina il debito. Tanto bastava a ritenere dovuto l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto dell'opposizione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il giudice rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo.

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