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Con ricorso veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo a titolo di retribuzione per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, di emolumenti per ferie e permessi non goduti. Parte opponente imputava il mancato pagamento delle mensilità successive al luglio 2020 alle difficoltà economiche dovute alla sopravvenuta ed imprevista emergenza sanitaria da Covid 19 e manifestava la volontà di corrispondere quanto dovuto all'opposto in forma rateale. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, rilevando la natura dilatoria dell'opposizione. |
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In generale, si osserva che in materia di retribuzioni, il datore di lavoro resta debitore verso il suo dipendente di una somma lorda alle singole scadenze e nel caso in cui vi sia un mancato o intempestivo adempimento (Trib. Cassino 8 gennaio 2015, n. 540). Premesso ciò, in tema di Covid-19, si osserva che in caso di sospensione dell'attività lavorativa durante la quale, il lavoratore, sia stato oggettivamente impossibilitato a rendere la propria prestazione lavorativa in ragione dei provvedimenti emergenziali emanati nelle more della crisi epidemiologica, trattandosi di un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa risulta illegittima la trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di permessi non retribuiti (App. Milano 23 febbraio 2023, n. 42). Diversamente, in altro precedente, il Tribunale ha precisato che in tema di situazione emergenziale da Covid-19, è legittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione del lavoratore che sia sprovvisto della cd. certificazione verde e che non sia in grado di dimostrare alcun pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe verificarsi per via della suddetta sospensione (Trib. Milano 30 ottobre 2021, n. 26276). |
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Nella fattispecie in esame, il credito azionato in via monitoria riguardava le somme dovute all'opposto a titolo di retribuzione per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, di emolumenti per ferie e permessi non goduti come risultava dalle buste paga versate in atti. Rispetto a tale credito, l'opponente nel ricorso introduttivo non aveva contestato né l'an né il quantum, limitandosi a dedurre le difficoltà economiche causate dalla pandemia quale causa del mancato pagamento delle retribuzioni dell'opposta. Giova ricordare che l' |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.01.2022 ... & C S.A.S. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 1303/21 emesso il 09.12.2021 da questo Tribunale in favore di ... per la somma di € 13.922,04, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, di emolumenti per ferie e permessi non goduti nonché a titolo di ... Imputava il mancato pagamento delle mensilità successive al luglio 2020 alle difficoltà economiche dovute alla sopravvenuta ed imprevista emergenza sanitaria da Covid 19 e manifestava la volontà di corrispondere quanto dovuto all'opposto in forma rateale. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il creditore opposto che concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, rilevando la natura dilatoria dell'opposizione.
Sciogliendo la riserva pronunciata all'udienza dell'8.11.2023, il Giudice del ... concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'11.06.2024 veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
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Tali risultando le richieste delle parti, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata.
Innanzitutto, si rileva che il credito azionato in via monitoria attiene alle retribuzioni dovute all'opposto a titolo di retribuzione per i mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, di emolumenti per ferie e permessi non goduti nonché a titolo di ... come risulta dalle buste paga versate in atti.
Rispetto a tale credito, l'opponente nel ricorso introduttivo non ha contestato né l'an né il quantum, limitandosi a dedurre le difficoltà economiche causate dalla pandemia quale causa del mancato pagamento delle retribuzioni dell'opposta.
Giova ricordare che l'art. 3 comma 6 bis del d.l. n. 6 del 23/2/2020, convertito in L. n. 13 del 5/3/2020 (norma richiamata dall'opponente a sostegno della propria opposizione) non dispensa il datore di lavoro dal corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, poiché tale norma esclude la responsabilità del debitore per il ritardo o l'omissione dell'adempimento, ma non elimina il debito.
Tanto basta a ritenere dovuto l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione in epigrafe, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n 1303/2021.
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del creditore opposto, che si liquidano in € 2.200,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa.