La Corte d'Appello di Lecce spiega in presenza di quali requisiti può dirsi integrato il reato di cui all'art. 341-bis c.p..
Siamo in una stazione ferroviaria situata in Puglia in un caldo pomeriggio del marzo 2021, nel pieno della pandemia da Covid-19: due giovani ragazzi minorenni chiacchierano amichevolmente quando due Carabinieri in servizio perlustrativo notano che essi non stavano indossando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie allora obbligatori ai sensi di...
Svolgimento del processo
Con atto del 28.10.2022, per B.D. e con atto del 31.10.2022 per I.A., le difese dei due imputati proponevano appello avverso la sentenza n. 68/2022 resa dal Tribunale per i minorenni di Lecce in data 18.07.2022 e depositata il 16.09.2022, che li condannava alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 341 bis c.p., commesso il 18.03.2021.
Le difese, nei proposti atti di appello, deducevano quanto segue:
- La nuova fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p. prevede che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di più persone; il requisito della pluralità di persone è integrato unicamente da persone estranee alla Pubblica Amministrazione e, dunque, da "civili".
Nel caso di specie, ai fatti assistevano solo i due Carabinieri, oltre agli imputati, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che le offese furono proferite dagli imputati l'uno alla presenza dell'altro.
- Il Giudice di prime cure errava nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, l'errore di calcolo emergeva con evidenza dalla lettura del paragrafo della sentenza impugnata riguardante il trattamento sanzionatorio, laddove il GUP, dopo aver ritenuto ''equa la pena di mesi 2 di reclusione (rinveniente dal calcolo p.b.: mesi 6 di reclusione; diminuita ex art. 98 c.p. a mesi 4 di reclusione; diminuita a mesi 3 ex art. 62 bis c.p.), lasciava invariata la pena finale omettendo di conteggiare la diminuzione per il rito abbreviato a "mesi 3 di reclusione".
- Infine, la sola difesa di B. lamentava la mancata concessione all'imputato del perdono giudiziale, atteso che il Giudice di prime cure esprimeva, comunque, un giudizio prognostico favorevole in ordine alla futura condotta del giovane. Sussistevano anche i presupposti per una sentenza di irrilevanza del fatto stante la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore procedimento.
Tanto premesso, la difesa di B. concludeva chiedendo alla Corte d'Appello di Lecce l'assoluzione dell'imputato o la concessione del perdono giudiziale e/o pronuncia di non doversi procedere per irrilevanza del fatto; in subordine, rideterminare la pena nella misura minima; in ulteriore subordine, procedere alla correzione dell'errore materiale sostituendo la pena di mesi 3 di reclusione con quella di mesi 2 di reclusione. Pena sospesa.
La difesa di I.A. concludeva chiedendo l'assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste"; in via subordinata, rideterminare la pena in mesi 2 di reclusione.
All'udienza del 24 gennaio 2024, all'esito delle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da dispositivo del quale era data lettura all'udienza.
Motivi della decisione
La vicenda in esame traeva origine dalla CNR redatta dai militari della Stazione CC di Cellino San Marco in data 19.03.2021, dalla quale emergeva che alle ore 14.25 del 18.03.2021, nel corso di un servizio perlustrativo, gli operanti notavano due giovani che camminavano sul marciapiedi e dialogavano amichevolmente, senza indossare i dispositivi di prevenzione obbligatori per la pandemia da Covid-19 e senza mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. I due, fermati dai Carabinieri, riferivano di essere sprovvisti dei documenti di riconoscimento e, nel mentre gli operanti contestavano loro la violazione amministrativa di cui all'art. 4 D.L. n. 19 del 2020, proferivano nei loro confronti frasi offensive.
In particolare, il B. diceva: "sempre con noi ce l'avete, mo hati rutti li cujuni'' mentre lo I. affermava: "cu li vagnuni sopiti fare li spierti, quannu veninu li randi be la faciti sutta''.
Orbene, l'appello è fondato e dev'essere accolto non sussistendo la condotta materiale tipica del reato contestato.
Ed, infatti, "in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente" (Cass. pen., Sez. VI, 23 febbraio 2022, n. 6604).
Nel caso di specie, non erano presenti altri soggetti oltre ai due Carabinieri offesi e agli imputati; la presenza di un solo soggetto civile, oltre a quello che ebbe a proferire le parole ingiuriose, esclude possa ritenersi integrata la fattispecie contestata che richiede la presenza di più persone (sul punto si richiama la motivazione di Cass. Civ. n. 16527 del 30.1.2017 Pg 2).
Pertanto, non essendo stata integrata la condotta materiale tipica del reato de quo, gli imputati devono essere assolti perché il fatto non sussiste.
Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte, letti gli artt. 605 e 593 e ss c.p.p., in riforma della sentenza n. 68/2022 del GUP del Tribunale per i Minorenni di Lecce in data 18.7.2022, appellata da B.D. e I.A., assolve gli imputati al reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Liquida in favore del difensore dell'imputato B.D., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le competenze come da separato ed allegato decreto del quale si dà lettura contestuale.
Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.