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2 luglio 2024
Non commette reato chi guida senza patente mentre è sottoposto a misura di prevenzione

Con la sentenza depositata oggi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 cod. antimafia nella parte in cui prevede come reato «la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada».

di La Redazione

Con sentenza n. 116 del 2 luglio 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 cod. antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) nella parte in cui prevede come reato «la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada».

La questione trae origine da un giudizio instaurato nei confronti di una persona destinataria, in via definitiva, della misura di prevenzione dell'avviso orale semplice (art. 3, comma 4, cod. antimafia) imputata del reato di cui all'art. 73 cod. antimafia, per aver guidato una autovettura senza patente, in quanto in precedenza, sospesa con provvedimento prefettizio per guida in stato di ebbrezza.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevato dal Tribunale di Nuoro per violazione dell'art. 25 Cost.. A tal proposito, la Consulta ha affermato che:

ildiritto

«la disposizione censurata, incriminando colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, anche nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all'applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione di disposizioni del codice della strada (nel caso di specie, di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente), non è compatibile con il principio di offensività dopo che, in generale, il reato di guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo».

Inoltre, per la Consulta non ci sono ragioni che giustificano un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal Legislatore per tutti gli altri soggetti, per i quali la medesima condotta rileva non già come reato, ma quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio).

In conclusione, «per effetto della riduzione dell'ambito applicativo della fattispecie penale, conseguente alla dichiarazione di illegittimità, si riespande quella prevista dal codice della strada (art. 116, comma 15) per la guida senza patente, o con patente sospesa o revocata con conseguente applicazione dell'ordinaria sanzione amministrativa».

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