Svolgimento del processo
1. II Tribunale di Agrigento, su accordo delle parti che ne avevano fatto richiesta, ha applicato a (omissis) in relazione al reato di omicidio stradale, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione. Il giudice disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art.222 C.d.S.
2. Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia violazione di legge, deducibile ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., in relazione alla espressione del consenso da parte dell'imputato in relazione alla misura della pena detentiva applicata, atteso che il richiedente, nel corso delle indagini, aveva personalmente sottoscritto una richiesta, cui aveva prestato adesione il rappresentante della pubblica accusa, di applicazione di una pena di mesi sei di reclusione, laddove l'accordo poi ratificato dal giudice, che ne aveva sollecitato la revisione rispetto all'originaria formulazione, non era riconducibile alla volontà dell'imputato, assente alla udienza preliminare nella quale l'accordo era stato riformulato, né lo stesso poteva considerarsi rappresentato dal difensore procuratore speciale, in quanto la procura era stata rilasciata in epoca anteriore alla proposta di concordato avanzata personalmente dal (omissis) con una ulteriore articolazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, oltre ad essere sanzione che non aveva formato oggetto di accordo, risultava del tutto inadeguata, in quanto non teneva conto delle circostanze del caso concreto e in particolare che all'imputato era stata riconosciuta la circostanza attenuante del sinergico contributo causale del conducente antagonista nella determinazione dell'evento nonché le circostanze attenuanti generiche.
Con una terza articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla statuizione concernente la liquidazione delle spese in favore della parte civile atteso che la costituzione di parte civile era intervenuta dopo il raggiungimento dell'accorso sull'applicazione della pena e comunque la misura delle stesse doveva essere parametrata anche ai profili di concorso di colpa della persona offesa.
Motivi della decisione
l.II primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Lo stesso ricorrente ammette nel ricorso, ma la circostanza emerge per tabulas dal verbale di comparizione che, alla udienza preliminare del 18 gennaio 2024, il ricorrente non era presente personalmente, ma risultava rappresentato dal proprio difensore, il quale era altresì munito di procura speciale che lo legittimava a proporre la definizione del giudizio con le forme della pena patteggiata.
Pacifica è la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'imputato e il pubblico ministero possono congiuntamente modificare l'accordo già raggiunto, sostituendolo con un nuovo accordo, finchè il primo non venga recepito con la sentenza (sez.4, n.37968 del 6/10/2021, Ceesay Kalipha, Rv.282054; n.25102 del 3/06/2021, Melileo, Rv.281492) ed è consolidato e risalente insegnamento del
S.C. che la procura speciale con la quale viene conferito al procuratore anche il potere di richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art.444 cod.proc.pen. non deve necessariamente contenere l'indicazione della misura della pena. Al contrario essendo la pena rimessa all'accordo delle parti - secondo una logica pattizia - sulla base di valutazioni anche tecnico-giuridiche, non può, di regola, essere anticipata nella procura stessa (sez.6, n.6850 del 29/03/1993, PM in proc.Ceriano ed altro, Rv.195492).
2. Orbene, infondato è l'assunto secondo il quale, a fronte di una originaria richiesta presentata personalmente dall'imputato, al difensore munito di procura speciale presente alla udienza preliminare e in assenza della parte rappresentata, fosse precluso il potere di concordare con il pubblico ministero, anche alla luce della mutevole situazione processuale, i termini dell'accordo in relazione alla misura della pena concordata.
2.1 Sotto un primo profilo va invero evidenziato come la procura conferita dal-al difensore non conteneva alcuna indicazione sulla misura della pena da concordare, così da doversi escludere che il rappresentante possa avere travalicato i limiti del mandato conferito, essendo invece pacifico che il difensore, munito di procura speciale, abbia il potere di modificare i termini dell'accordo già raggiunto con l'ufficio della Procura, sulla base di valutazioni tecnico giuridiche sottese alla migliore difesa del rappresentato, qualora il mandato non sia subordinato a determinate condizioni o limiti (sez.5, n.37262 del 7/09/2015, R., Rv.264764).
2.2 Sotto diverso profilo va ribadito che il difensore dell'imputato, nominato altresì procuratore speciale ai fini dell'applicazione di una pena concordata, nel pieno del proprio mandato difensivo abbia rappresentato il proprio assistito, assente alla udienza preliminare, sotto il profilo processuale e sia stato altresì investito del potere di modificare i termini dell'accordo ratificato dal proprio assistito, proprio in ragione dell'immanenza del mandato ricevuto, in assenza di un formale atto di revoca dello stesso, ovvero di un esplicito dissenso, manifestato personalmente, rispetto all'atto negoziale che formava oggetto della procura speciale (sez.5, n.41802 del 20/09/202, F., Rv.283759).
3. Il rigetto del primo motivo di ricorso determina il giudizio di infondatezza anche del terzo motivo di doglianza, concernente la liquidazione delle spese in favore della parte civile, la quale è stata ritualmente ammessa a costituirsi alla udienza preliminare, tenuto conto che l'accordo sulla applicazione della pena su richiesta risulta essere stato definito alla stessa udienza preliminare a seguito della revisione del contenuto dell'originario accordo e che, al contempo, il giudice del patteggiamento non ha inteso procedere alla compensazione delle spese per "giusti motivi" (sez.6, n.46680 del 20/10/2016, Pacifici, Rv.268357).
4. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Invero, con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, n.45687 del 20/11/2008, PG in proc.Cuomo, Rv. 241611; sez.4, n.57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271618). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349; sez.5, n.49477 del 13/11/2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552).
4.1 Va peraltro evidenziato che, ai sensi dell'art.222 Cod.della Strada, è venuto meno l'automatismo sanzionatorio secondo cui alla violazione dell'art.589 bis Cod.pen. consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza alcuna possibilità dell'esercizio di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, anche qualora ricorrano ipotesi aggravate tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto.
4.2 Dal quadro normativo così modificato dall'intervento della Corte Costituzionale, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone (risultando pertanto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione, sez.4, n.12457 del 8/02/2024, Colaneri, Rv. 286196), parametri applicabili anche ai per parametrare la durata della sospensione della patente di guida (sez.4, n.5513 del 09/11/2017, Fiorini Rv.271661).
4.3 Il giudice del patteggiamento sul punto è incorso in motivazione apparente e
insufficiente in quanto, dopo avere dato per accertato il concorso di colpa della persona offesa per una serie di infrazioni al codice della strada e dopo avere evidenziato che lo sbandamento da parte del prevenuto era dipeso anche dalle condizioni dell'asfalto, ha omesso di dare conto, seppure con la sommarietà che il rito speciale richiede, delle ragioni per cui abbia applicato la più severa delle sanzioni amministrative ritenendola proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse dal consistite nella velocità eccessiva (60-70 km/h) e nel suddetto sbandamento. La motivazione omette di evidenziare i criteri in base ai quali ha espresso un giudizio di adeguatezza e di proporzionalità della massima delle sanzioni amministrative, senza dare conto della "gravità della infrazione" e, in particolare del "pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare", sulla base di una concreta verifica del contesto fattuale in cui il sinistro si è realizzato. Si impone pertanto l'annullamento della relativa statuizione con rinvio al Tribunale di Agrigento per una nuova valutazione sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Agrigento, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.