Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
3 luglio 2024
Le soluzioni ai contratti pubblici: incentivi per le funzioni tecniche
Il MIT ha fornito alcune soluzioni operative in relazione all'erogazione dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche per servizi e forniture.
di La Redazione
Il quesito
È stato chiesto al Ministero un parere tecnico. In particolare, gli istanti hanno posto alcuni interrogativi sulla questione degli incentivi per le funzioni tecniche. Quindi, nel caso in cui vada deserta una procedura di gara indetta per un appalto di servizi/forniture in cui è prevista obbligatoriamente la nomina del DEC (diretta esecuzione contratto), essendo un contratto rientrante tra quelli di particolare importanza di cui all'art. 32 c. 2 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, ma il DEC non è stato nominato non essendo pervenute offerte, si chiede se siano incentivabili le funzioni tecniche, tra quelle specificate nell'All. I.10 al D.Lgs. n 36/2023 effettivamente svolte dai dipendenti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ossia attività di: - programmazione spesa per investimenti - RUP e collaboratori RUP (responsabili e addetti) limitatamente alla fase di affidamento fino alla scadenza del termine presentazione offerte - predisposizione documenti di gara.
La norma di riferimento

legislazione

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Incentivi alle funzioni tecniche) prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Il secondo comma di questa disposizione prevede anche che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

L'analisi normativa

esempio

Per gli appalti di servizi e forniture l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le funzioni tecniche siano incentivabili solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto – per gli appalti relativi a servizi o forniture di particolare rilevanza l'art. 32 c. 2 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede che venga necessariamente nominato il DEC - la nomina del DEC può avvenire solo una volta aggiudicata la procedura di gara, momento in cui è noto il nome dell'OE contraente e il DEC è quindi in grado di dichiarare la propria assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicatario.

La soluzione

precisazione

Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che il presupposto per l'erogazione dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche per servizi e forniture è la nomina del DEC in un soggetto diverso dal RUP nei casi previsti dalla normativa. Quanto al momento in cui va fatta la nomina del DEC, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo e in analogia con quanto previsto per la nomina del Direttore dei lavori all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, occorre procedere alla nomina del DEC prima dell'avvio della procedura di aggiudicazione. Fatta tale precisazione, in merito alla possibilità di corrispondere l'incentivo per le attività effettivamente svolte, anche in caso in cui non si pervenga alla completa acquisizione del lavoro/servizio/fornitura, si segnala il parere n. 1485 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, fornito in risposta ad un quesito del 31 agosto 2022 nel quale, sostanzialmente, si chiedeva se l'erogazione dell'incentivo fosse condizionato al raggiungimento di una determinata fase della procedura di acquisizione. Secondo il citato parere residua sempre in capo all'ente una discrezionalità nella definizione delle modalità di riparto delle somme. Se però non esiste un'apposita regolamentazione sul punto, ad avviso del Ministero è «opportuno, in linea con l'orientamento della giurisprudenza contabile, che l'erogazione dell'incentivo sia subordinato al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto nel rispetto dei costi e dei tempi prestabiliti». Pertanto, con riferimento al quesito posto, occorre verificare le disposizioni dettate al riguardo dalla stazione appaltante nella propria disciplina degli incentivi.

Riferimento
Risposta del Ministero (MIT) del 21 giugno 2024 n. 2628
Documenti correlati