Il prodotto sottratto, infatti, aveva un modestissimo valore e, considerati diversi elementi tra cui la confessione spontanea delle due minori e la loro incensuratezza, il TM, vista la tenuità della condotta, predilige una loro rapida fuoriuscita dal circuito penale per evitare etichette negative che sarebbero state loro impresse dalla società.
Protagoniste della vicenda sono due giovani ragazze minorenni sorprese a rubare un capo di abbigliamento da un negozio.
Nello specifico era accaduto che l’addetto alla sicurezza si era insospettito dopo aver visto le due ragazze entrare nel camerino con due confezioni del prodotto sottratto ed uscirne con una sola, al che, dopo aver controllato all’interno dei camerini ed essersi accorto...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Nel corso delle indagini preliminari, perveniva a questo Giudice per le indagini Preliminari, richiesta di non luogo a procedere nei confronti delle indagate dalla Procura della Repubblica per r Minorenni in sede.
Veniva pertanto fissata, per la decisione, l'udienza in camera dì consiglio del 5.6.2024, come previsto dall'art. 129 c.p.p.
In questa comparivano, oltre ad un rappresentante dell'USSM, le indagate, i genitori di (omissis) e la madre di (omissis) nonché i difensori delle ragazze stesse.
Le ragazze presenti rendevano spontanee dichiarazioni nelle quali ammettevano le proprie responsabilità, materiali o morali, in merito alla commissione della condotta criminosa; si dichiaravano consapevoli della natura del processo e favorevoli ad una sentenza di irrilevanza del fatto.
A conclusione dell'udienza i difensori insistevano per l'accoglimento delle richieste del P.M. di irrilevanza del fatto, quanto alla (omissis) con precedenza sul programma rieducativo, ed il Giudice si riservava di decidere nei termini di legge.
Deve in primo luogo rilevarsi come in atti vi siano elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti di entrambe le indagate e quindi ad una eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
Infatti, dalla comunicazione di reato del (omissis) e dagli allegati risulta che i CC. del N.O.R. di (omissis) nella data del fatto venivano chiamati ad intervenire presso il negozio (omissis), sito in (omissis) dove l'addetto alia vigilanza aveva sorpreso due ragazze tentare di rubare della merce. Giunti presso il negozio, identificavamo l'addetto alla vigilanza per (omissis). Con lui vi erano le due ragazze minorenni fermate, odierne indagate.
Con l 'addetto alla vigilanza e le ragazze i militari si spostavamo in un luogo del negozio più riservato e non aperto al pubblico. A quel punto (omissis) riferiva di avere preso tra gli scaffali del negozio un (omissis) e di averlo occultato tra i (omissis) poiché non aveva abbastanza soldi per pagarlo. Spontaneamente, senza scoprire alcuna parte del corpo, estraeva e consegnava (omissis).
L'addetto alla vigilanza veniva escussa a sommarie informazioni e dichiarava che aveva posto attenzione alle due ragazze all'interno del negozio, notando che entrambe entravano in un camerino dopo aver prelevato (omissis) uscite dal camerino, ma riponevano sugli scaffali solo una delle due confezioni.
li vigilante, insospettito, entrava nel camerino lasciato dalle ragazze e notava una confezione di (omissis) privo del prodotto all'interno. Per tale motivo fermava le ragazze ancora in negozio intente a raggiungere l'ingresso per uscire. Queste in un primo momento negavano di aver commesso qualunque illecito, ma successivamente (omissis), descritta come la ragazza dai capelli (omissis), ammetteva di aver occultato il (omissis) contenuto nella confezione lasciata in camerino.
In tale contesto interveniva la responsabile del negozio, (omissis) che nella sua qualità sporgeva denuncia.
Veniva esaminato il capo di abbigliamento occultato, che risultava un (omissis) colore (omissis) codice articolo (omissis) valore di Euro (omissis).
Venivano contattati i genitori di entrambe le ragazze per l'affidamento e la redazione degli atti. Pochi minuti dopo le minorenni venivano riaffidate formalmente ai rispettivi genitori.
A tali elementi di prova si aggiunge poi la spontanea confessione fatta dalle due indagate presenti in udienza in merito alle proprie responsabilità.
A fronte dei citati elementi di colpevolezza, che giustificherebbero ii rinvio a giudizio delle indagate, ritiene, tuttavia, questo Giudice come il fatto commesso dalle giovani possa ritenersi tenue.
Infatti, il reato è stato commesso con modalità ludiche, senza malizia o espedienti particolari. Peraltro, l'oggetto aveva il citato e modestissimo varare di circa (omissis).
La condotta delittuosa può poi essere stimata occasionale, sia per via dell'incensuratezza delle indagate, sia sulla base di quanto emerso negli accertamenti del Servizio Sociale Minorile, che ha evidenziato che ambedue le ragazze hanno dei percorsi formativi in atto ed un sano stile di vita.
(omissis) è apparsa ben integrata e seguita nel nucleo familiare: al colloquio svolto con l'USSM la ragazza è stata accompagnata da entrambi i due genitori e si è potuto osservare in effetti una buona sinfonia tra loro, frutto di un rapporto che è apparso caratterizzato da dialogo e fiducia reciproca. La giovane sta concludendo la frequenza del (omissis) delie scuole superiori ed il percorso scolastico è stato sempre lineare e caratterizzato da discreti risultati. Quest'anno il rendimento scolastico è stato anche migliore degli anni passati, grazie ad una maggiore padronanza e sicurezza di sé che la ragazza sente di aver acquisito con l'età, e che le consente di affrontare con più serenità le verifiche richiesta dai docenti, soprattutto quelle orafi; oltre allo studio, partecipa ai vari progetti curriculari offerti dalla scuola.
Al colloquio con l'USSM (omissis) si è posta in maniera educata e rispettosa, dimostrando di aver compreso la cornice istituzionale entro cui si sono svolti i colloqui. È apparsa una ragazza molto sensibile e mite, disponibile al dialogo e al confronto; ha seguito il colloquio mostrandosi attenta e interessata a tutti gli argomenti trattati e ha interloquito con il Servizio dimostrato buone capacità dialettiche e riflessive. Rispetto alla vicenda oggetto di questa Udienza, (omissis) ha da subito ammesso la propria responsabilità, riconoscendo di aver sottovalutato le conseguenze del proprio comportamento, che ha ricondotto ad un gesto impulsivo.
(omissis) è risultata studentessa al (omissis) di (omissis), con un rendimento scolastico da sempre molto buono, con una media del sette e mezzo in tutte le materie, così come la condotta. La giovane ha dichiarato al colloquio di essere molto motivata verso lo studio, e di avere già in mente per il futuro di iscriversi all'università, con molta probabilità alla facoltà di psicologia, materia che sta studiando a scuola e verso cui ha iniziato a nutrire un forte interesse. Un'altra materia che la entusiasma molto è l'inglese, in cui infatti ha sempre avuto la media del dieci.
Per questo motivo ha aderito ai progetti di gemellaggio proposti dalla scuola agli studenti, per cui quest'anno andrà una settimana in (omissis) presso una famiglia (indicativamente dal (omissis) poi a (omissis) sarà lei ad ospitare una ragazza (omissis) (indicativamente dal (omissis)).
Anche per la (omissis) non emergono, dunque, elementi di irregolarità comportamentale che possano determinare questo Giudice ad accogliere la proposta di programma rieducativo dalla medesima fatta sulla base della disponibilità manifestata dal P.M., apparendo invece più utile una sua rapida fuoriuscita dal circuito penale.
Rispetto al positivo orientamento di vita sopra rilevato, infatti, qui si rileva, che l'ulteriore corso del procedimento penale potrebbe pregiudicare le esigenze educative delle indagate, in quanto finirebbe per minare la positiva immagine di sé che ormai ciascuna ragazza possiede, rischiando altresì che l'ambiente sociale in cui vive possa etichettarla negativamente.
Debbono dunque ravvisarsi per entrambe le ragazze tutti i presupposti per la pronuncia della particolare sentenza prevista dall'art. 27 D.P.R. 448/1988.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 c.p.p. e 27 D.P.R. 448/1988, dichiara non luogo a procedere nei confronti delle indagate, per irrilevanza del fatto.