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19 marzo 2024
Penale e processo
Già incostituzionale il “nuovo percorso rieducativo del minore” introdotto dal Decreto Caivano?
Il nuovo istituto previsto ai sensi dell'art. 27-bis del DPR n. 448/1988 (“Processo penale a carico di minorenni”) appare troppo vincolato alle iniziative del Pubblico Ministero e rischia l'incompatibilità con le primarie esigenze rieducative del minore; il termine di sessanta giorni per la proposizione del programma rieducativo può non riuscire a contenere le complessità che caratterizzano la gestione dei minori “difficili”.
di Avv. Francesco G. Capitani
Il caso

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Nel corso di un processo penale minorile, la difesa del minore mancava la redazione del programma rieducativo nei termini (sessanta giorni dalla notifica della richiesta del pubblico ministero minorile) ritenuti perentori dall'art. 27-bis del DPR n. 448/1988 (inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 15 settembre 2023, n. 123); il giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni, letto l'art. 27 bis cit. in comparazione con gli omologhi istituti deflattivi del processo penale ordinario (v. messa alla prova ex artt. 168-bis e ss. c.p.), ipotizza che l'istituto ex art. 27 bis cit., come formalmente strutturato, leda gli artt. 3 – principio di uguaglianza – e 31 della Costituzione – tutela del minore - in quanto caratterizzato da rigidità incompatibili con il carattere personalistico del processo penale, specie se minorile.

Di seguito, verificata della norma la non manifesta infondatezza di un giudizio di incostituzionalità, trasmette gli atti alla corte costituzionale.

Il diritto

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In specie, nel corso delle indagini preliminari, se il pubblico ministero minorile richiede lo svolgimento per il minore di un programma rieducativo per la non particolare gravità del reato (l'istituto è applicabile per i soli reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore a cinque anni), l'articolazione delle fasi e delle procedure ex art. 27-bis cit. sarebbe eccessivamente automatizzata: il programma dovrebbe essere depositato dal difensore nei sessanta giorni dalla richiesta (nulla la legge prevede in caso di superamento dei termini), a decidere sarebbe il solo giudice monocratico (non coadiuvabile da una componente onoraria che, di regola, propone ulteriori osservazioni multidisciplinari psico-pedagogiche sulla congruità del programma rieducativo, specie nei contesti ambientali critici), sarebbe prevista l'audizione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia i quali, come accade invece per l'ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) nella messa alla prova per adulti, non costituiscono attori necessari della procedura; di seguito, il giudice monocratico deciderebbe sull'istanza ex art. 27-bis cit. e ne vigilerebbe l'esecuzione privo delle adeguate lenti istruttorie e nell'ambito di una procedura caratterizzata da un alto tasso di formalismo e da tempi troppo ristretti.

L'istituto, in breve, parrebbe tarato sulla proporzionalità fra programma e reato anziché sulla qualità del prospetto rieducativo a favore del minore; anche forzando il dato letterale per tentare una interpretazione costituzionalmente orientata, sarebbe impossibile applicare il distinto istituto della messa alla prova per minori (ex art. 28 del DPR n. 448/1988, che sospende il processo) al percorso di rieducazione del minore ex art. 27 bis cit. (proponibile durante le indagini preliminari) per l'assenza di un espresso richiamo e per la presenza di una cesoia temporale bloccante (i sessanta giorni per la proposizione del programma rieducativo) impassibile di proroga.

Non sono sufficienti ad alimentare la flessibilità dell'istituto né il potere informativo generale, comunque eventuale, in capo a giudice e pubblico ministero minorile ex art. 9 del DPR n. 448/1988 né la possibilità di invocare un intervento più determinante dei servizi minorili i quali, nell'idea dell'istituto ingegnata dal legislatore (la L. n. 159/2023 ha introdotto l'art. 27-bis cit. «senza nuovi e maggiori oneri per la spesa pubblica») non potrebbero divenire caricati di nuovi e gravosi incombenti, come quelli in occasione della redazione e della vigilanza di un programma rieducativo da svolgere nel corso delle indagini preliminari; il termine di sessanta giorni cit. per la proposizione del programma, se contiene una finalità deflattiva dei procedimenti minorili, non riesce ad assimilare le profonde esigenze rieducative da attivare nei confronti di minori socialmente difficili.

La lente dell'autore

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In breve, o celerità e speditezza del procedimento minorile o adeguata istruzione del programma rieducativo formato ex art. 27-bis cit.: per il giudice remittente le due opzioni sono in parte incompatibili e la norma appena introdotta, in parte troppo stringata e in parte caratterizzata  da un automatismo troppo severo (il giudice delle indagini preliminari o accetta o rigetta il programma) rischia difetti di costituzionalità ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 31 della Costituzione il quale, come noto, prescrive la prevalenza del primario interesse alla formazione del minore su altri interessi ritenuti cedevoli (ad esempio, alla tenuta delle finanze pubbliche, v. sopra); trasmessi gli atti alla corte costituzionale occorrerà verificare se i giudici, in caso di accoglimento, potranno proporre della norma una interpretazione additiva, nei limiti del sindacato costituzionale, ovvero sancire l'incostituzionalità della norma, di fatto sollecitando il legislatore a una nuova formulazione dell'istituto sulla falsariga della già presente messa alla prova minorile ex art. 28 DPR cit. o della messa alla prova per adulti, caratterizzate da una maggiore elasticità da adeguare al caso concreto. 

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