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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 Parte_2 e Parte_3 convenivano in giudizio Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14802/2023 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
che la pretesa monitoria, pari a euro 84.426,60, era riferita a somme dovute in ragione di un
contratto di leasing stipulato con l’opposta dalla Pt_1 di cui si erano costituiti fideiussori la Pt_2 il Parte_3 ;
- che la conduttrice aveva interrotto il pagamento dei canoni una volta persa la commessa con il proprio committente;
- che, pertanto, aveva restituito il bene oggetto della locazione finanziaria, nella convinzione di nulla dovere ulteriormente, considerati i canoni sino a quel momento pagati;
- che il giudice adito in via monitoria era territorialmente incompetente, avendo gli opponenti sede e residenza in Palermo;
- che la Pt_2 e il Parte_3 non avevano sottoscritto la fideiussione e, pertanto, disconoscevano le firme a loro nome apposte in calce alla garanzia;
- che le condizioni contrattuali della locazione finanziaria non erano chiare e, pertanto, il tasso di interesse applicato doveva essere sostituito con quello ex art. 117 TUB.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 tramite la mandataria CP_3 quale cessionaria del credito vantato originariamente da Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale e, comunque la veste non di consumatori dei garanti, soci al 50% della società garantita; nel merito si evidenziava la contraddittorietà e genericità delle contestazioni sollevate.
Senza che fossero avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all’odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisone
L’opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità dell’opposizione proposta da Parte_2 e da Parte_3 , in quanto proposta tardivamente, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Dagli atti di causa, infatti, risulta che nei confronti di tali ingiunti il provvedimento monitorio è stato notificato il 4.10.2023, mentre l’opposizione è stata proposta unitariamente da tutti e tre gli opponenti con atto di citazione notificato solo il 22.12.2023, ossia oltre il termine di 40 giorni assegnato dall’art. 641 c.p.c.
A tal proposito è opportuno, altresì, rilevare come i garanti non rivestano la qualifica di consumatori, essendo legati da un collegamento funzionale con la società debitrice principale in ragione della qualifica di socio al 50% rivestita da ciascuno di essi; ciò, quindi, esclude la problematica di una possibile rimessione in termini per proporre opposizione, anche al solo fine di far valere la natura abusiva di clausole contrattuali rilevanti ai fini della quantificazione del credito.
Circoscritta, pertanto, l’opposizione alla posizione della sola debitrice principale, va considerata assorbita la peraltro contraddittoria difesa in ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni dei garanti poste in calce alla fideiussione.
Rimane, pertanto, solo la generica contestazione in ordine a una non meglio specificata non chiarezza delle condizioni contrattuali, neppure individuate, con conseguente invocazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
La difesa sul punto non può che essere giudicata inammissibile per la sua genericità non solo con riferimento all’oggetto della doglianza, ma anche alla sua esposizione, facendo riferimento all’indicazione dei costi complessivi del contratto, senza tenere conto che in materia di locazione finanziaria sul punto è prescritta l’indicazione del cd. tasso leasing, nella specie puntualmente riportato. Per le ragioni tutte esposte, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e allo stesso va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per sperse generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l’opposizione proposta da Parte_1 Parte_2 e da Parte_3 nei confronti di Controparte_1 e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14802/2023 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l’opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.