La comunicazione al fondo di previdenza complementare è fatta nell'interesse del contribuente, allo scopo di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione.
L'istante è un Fondo Pensione i cui contributi vengono versati in sostituzione del premio di risultato e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF sia in fase di contribuzione ai fondi di previdenza complementare, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte dei fondi pensione stessi.
Ciò detto, l'istante ritiene che in tali casi, i contributi versati ai fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale, non sussistono oneri di comunicazione in capo ai dipendenti poiché la comunicazione è fatta direttamente dal datore di lavoro. Detto onere appare infatti superfluo per l'istante, oltre ad essere penalizzante per i dipendenti stessi in caso di dimenticanza.
Con la
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Considerato che la comunicazione al fondo è posta nell'interesse del contribuente per evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, si ritiene che nel caso in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione in luogo del dipendente, quest'ultimo può ritenersi esonerato dall'obbligo. |