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17 luglio 2024
Premio di risultato conferito al fondo pensione: il lavoratore è esonerato dall’obbligo di comunicazione se adempie il datore

La comunicazione al fondo di previdenza complementare è fatta nell'interesse del contribuente, allo scopo di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione.

di La Redazione

L'istante è un Fondo Pensione i cui contributi vengono versati in sostituzione del premio di risultato e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF sia in fase di contribuzione ai fondi di previdenza complementare, sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte dei fondi pensione stessi.
Ciò detto, l'istante ritiene che in tali casi, i contributi versati ai fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale, non sussistono oneri di comunicazione in capo ai dipendenti poiché la comunicazione è fatta direttamente dal datore di lavoro. Detto onere appare infatti superfluo per l'istante, oltre ad essere penalizzante per i dipendenti stessi in caso di dimenticanza.

Con la risposta n. 154/2024, l'Agenzia delle Entrate richiama normativa e prassi di riferimento, tra cui la circolare n. 70/E ove è stato specificato che i contributi versati nel fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. Quindi, è necessario che il fondo abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione, e proprio per questo il contribuente deve comunicare l'importo delle somme non dedotte anche con riferimento ai contributi versati e non dedotti per le persone a carico, comunicazione che deve essere fatta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, ove il diritto alla prestazione maturi prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

attenzione

Considerato che la comunicazione al fondo è posta nell'interesse del contribuente per evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, si ritiene che nel caso in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione in luogo del dipendente, quest'ultimo può ritenersi esonerato dall'obbligo.

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