
L'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali introdotto dal Codice Rosso, cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, «ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati».
In un giudizio avente ad oggetto la condanna dell'imputato per il reato di
Svolgimento del processo
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano, sez. per i Minorenni ha parzialmente riformato la sentenza del locale Tribunale con la quale l'imputato era stato condannato, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 609 bis, 609 ter comma 1 e u.c. cod.pen. perché, con violenza consistita in gesto repentino, costringeva la cugina a subire atti sessuali, ed ha ridotto la pena a questi inflitta in anni uno e mesi dieci di reclusione ed ha concesso il beneficio di cui all'art. 175 cod.pen., confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 comma 5 cod.pen., subordinato alla partecipazione entro il termine di un anno a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per delitti di natura sessuale.
1.1. L'imputato è stato condannato per avere, in più occasioni, con gesto repentino, costretto la cugina minore di anni dieci e, comunque, minore degli anni quattordici, a subire atti sessuali consistiti nell'avvicinarsi alla persona offesa, abbassarle i pantaloni e gli slip e baciarla ripetutamente sul sedere, in un'altra occasione, dopo aver infilato le mani sotto le mutandine, le toccava la vagina, in altre occasioni, mentre faceva il bagno in mare, le si avvicinava e la toccava le parti intime da sopra il costume e, ancora, la toccava sopra il costume con insistenza e la baciava sulla bocca. Fatti commessi dall'0l/08/2011 al 2015.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. Manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dei fatti, in relazione all'articolo 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
In sintesi, le dichiarazioni accusatorie della persona offiesa, unica prova a carico dell'imputato, sarebbero connotate da genericità e nari avrebbero trovato riscontro in sede dibattimentale, traducendosi così in una condanna per fatti generici non articolati ne''articolabili, non essendo stati concretamente collocati nel tempo gli episodi, né puntualmente narrati, non vi sarebbe stata una loro descrizione nella dimensione qualitativa e quantitativa, non essendo a tutt'oggi dato comprendere neppure il numero degli episodi contestati per cui l'imputato è stato condannato. Si sarebbe di fronte a un'incertezza sul fatto che determina l'imputazione in quanto l'imputato non sarebbe stato neppure in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale nei suoi profili storici essenziali in ordine al quale viene chiamato a rispondere. La mancata descrizione dei fatti storici avrebbe così comportato una condanna per fatti assolutamente generici.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. La sentenza impugnata dopo aver riportato le molteplici fonti giurisprudenziali citate in modo didascalico, che non avrebbero attinenza al caso concreto, avrebbe reso una motivazione dell'attendibilità della persona offesa carente avendo solo formalmente ed apparentemente adempiuto all'obbligo di motivazione. In relazione al giudizio di attendibilità della minore non avrebbero considerato, i giudici territoriali, che la Corte d'appello non aveva avuto a disposizione la videoregistrazione completa dell'audizione protetta resa dalla persona offesa, né avrebbe offerto una motivazione in risposta alle altre prove che contrastano con il positivo giudizio di attendibilità. La Corte territoriale avrebbe superato illogicamente le evidenti contraddizioni nella deposizione della persona offesa tenuto conto delle diverse versioni rese dalla stessa e delle versioni rese dagli altri testimoni escussi. Tale manifesta illogicità si evidenzierebbe in relazione all'episodio occorso all'isola d'Elba, durante ipotetiche vacanze estive, che non era stato raccontato nelle prime dichiarazioni della persona offesa e poi raccontato solo nel corso dell'incidente probatorio, discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa che sarebbe stata superata dalla Corte territoriale poiché rese queste ultime dichiarazioni in un'epoca di maggiore maturità della stessa,. La Corte avrebbe giustificato i contrasti tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi appellandosi alla cosiddetta valutazione frazionata. La Corte avrebbe altresì reso una motivazione manifestamente illogica in relazione al profilo della valutazione dell'attendibilità con riferimento alla suggestionabilità della persona offesa, alla progressione dichiarativa in violazione dei principi stabiliti dalla carta di Noto. Ci si riferisce in primis alle contraddizioni intrinseche nella versione fornita dalla persona offesa con riferimento in particolare al tentativo di penetrazione digitale, raccontato solo in sede di incidente probatorio, durante la vacanza all'isola d'Elba e alla ritenuta attendibilità in presenza di progressione dichiarativa in contrasto con le conclusioni della consulenza tecnica della difesa sul riempimento delle dichiarazioni a seguito di suggestioni. La motivazione sarebbe infine apparente là dove platealmente i giudici territoriale avrebbero violato i principi della carta di Noti sull'audizione della persona offesa minore vittima dei reati sessuali. Nella vicenda in esame i principi in tema di ascolto del minore indicati dalla Cetrta di Noto sarebbero stati platealmente violati.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 165 comma 5 cod.pen. che ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla frequentazione di specifici percorsi di recupero presso enti •'associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica, non essendo applicabile in relazione ai fatti commessi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore in data _9)-f 9 agosto 2019.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza/apparenza della motivazione sulla mancata concessione del perdono giudiziale. La corte territoriale non si sarebbe confrontata, da cui la motivazione apparente, con gli elementi allegati (ridimensionamento dei fatti, vita susseguente al reato, tempo trascorso dai fatti in assenza di altre pendenze) da cui era desumibile la prognosi positiva di astensione dalla commissione di altri reati.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'imposizione dell'obbligo di partecipazione a percorsi di recupero, rigettando nel resto il ricorso.
Motivi della decisione
4. I motivi di ricorso (primo e secondo) sulla affermazione della responsabilità con cui si deduce il vizio di motivazione sotto plurimi aspetti, quali l'assenza di ricostruzione puntuale dei fatti e di collocazione de1 li stessi nel tempo, la valutazione dell'attendibilità della minore sotto il profilo del'la contraddittorietà delle dichiarazioni della stessa, in ragione del fatto che la stessél aveva reso diverse versioni dei fatti, tra cui la narrazione dell'ultimo episodio raccontato solamente nell'incidente probatorio, contraddittorietà con le dichiarazioni rese dal padre, illogicità in relazione agli episodi avvenuti sull'isola D'Elba, ed, infine, sulla
violazione dei criteri della Carta di Note sull'ascolto del minore, sono la pe.dissequa riproposizione delle stesse censure già sviluppate e disattese dal giudici dell'impugnazione e pertanto sono inammissibili.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch,2 si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2, n. 11951/2014, Rv. 259425).
La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso lo sviluppo del giudizio di primo grado, e richiamati i principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da minori vittime di reati sessuali, ha disatteso puntualmente le censure con motivazione congrua e immune da rilievi sindacabili in questa sede, che ora sono nuovamente riproposte.
Sotto il primo profilo, la ricostruzione fattuale degli episodi raccontati, avvenuti durante le vacanze natalizie, compleanni e vacante all'isola D'Elba, scontava un difetto di analiticità e di precisione nella collocazione temporale, proprio in ragione della pluralità di questi e del diverso luogo in cui erano avvenuti, ma non vi erano dubbi, secondo la sentenza impugnata, circa la verificazione degli stessi, per come ricostruiti nella sentenza e descritti nel capo di imputazione tenuto conto che la minore aveva raccontato di toccamenti repentini collocati in contesti precisi che avevano trovato riscontro nelle acquisizioni probatorie che confermavano la collocazione nei luoghi ove erano avvenuti i fatti, e, come nel caso degli episodi di Casatenuovo, trovavano riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dell'amica G.R., che aveva confermato le dichiarazioni de relato della persona offesa.
Come ha già rilevato la corte territoriale, nel respingere la medesima censura, la contestazione elevata all'imputato era specifica, contenendo i fatti essenziali da valutarsi in relazione a tutti gli atti contenuti nel fascicolo, sicchè anche quelli spazio-temporali erano indicati e consentivano l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455 -- 01).
Anche la genesi dell'emersione della notizia di reato è affrontata dalla corte territoriale in modo corretto, là dove argomenta che solo nel 2018 -aveva preso coscienza della disfunzionalità del rapporto con il cugino e dellE attenzioni sessuali di questi (cfr. pag. 14). Sull'attendibilità della minore rimarca, la sentenza impugnata, la rilevanza probatoria della telefonata avvenuta nel 2021 tra la minore e l'imputato, registrata da quest'ultimo, nella quale la persona offesa gli rappresentava le pressioni famigliari per sminuire la portata accusatoria delle dichiarazioni rese e della sua intenzione di non ritrattare, dichiarazioni a fronte delle quali l'imputato non prendeva posizione neppure per allontanare da sé le gravi accuse che, secondo sempre la sentenza impugnata, costituiva un comportamento che confermava la veridicità del racconto della minore (cfr. pag. 15). Peraltro, la valutazione dell'attendibilità della minore è stata congruamente argomentata sotto ogni profilo e la corte territoriale ha congruamente disatteso tutte le censure che ora sono nuovamente riproposte (cfr. pag. 17 e ss.): la genesi del racconto, il contesto famigliare sono scandagliati e valutati secondo l'indirizzo ermeneutico di legittimità secondo cui la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale - proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, culturale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l'incidenza in concreto - presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni (Cass., Sez. 3, 4/10/2007, Bagalà).
Il principio della valutazione onnicomprensiva può dirsi oramai un approdo consolidato (Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, Rv. 254741) che trae origine sin da risalenti sentenze nella quali la Corte (Cass., Sez. 3, 26/09/2007, n. 39994, Cass., Sez. 3, 23/05/2007, n. 35224, Sez. 3, 4/10/2007, n. 42984) aveva affermato che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole generali in materia di testimonianza, in relazione alla attenta verifica della natura disinteressata e della coer,enza intrinseca del narrato, richiede la necessità di accertare, da un lato, la capacità a deporre, ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avve11imenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall'altro,, il complesso delle situazioni che attingono la sfera inferiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute.
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi sulla scorta dei quali è pervenuta ad un giudizio di attendibilità del n21rrato della minore nell'ampia e diffusa motivazione nella quale ha esaminato partitamente tutti i profili di valutazione (cfr. pag. 17 e ss) ivi compresa la deduzione della violazione dei criteri di ascolto della Carta di Noto, censura ora nuovamente e genericamente riproposta.
Ma quello che rileva, secondo il Collegio, è l'assenza di critica specifica, da cui anche la genericità estrinseca del ricorso, là dove il ricorrente non censura la valenza attribuita in chiave di sicura conferma dell'attendibilità della minore alla telefonata avvenuta tra i due nella quale a fronte della manifestazione della persona offesa dell'intenzione di non ritrattare le gravi accuse, l'imputato non ha protestato la sua innocenza nei confronti della sola persona chi:!, a conoscenza dei fatti, lo accusava.
5. Il terzo motivo di ricorso risulta fondato.
La corte territoriale ha confermato la sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell'art. 165 comma 5 cod.pen., alla frequentazione di specifici percorsi di recupero presso enti ;associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica, come introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso") trattandosi di attività riparativa cui il giudice poteva subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche prima della introduzione della norma di cui al comma 5 d,ell'art 165 cod.pen.
La tesi seguita dalla corte territoriale non è condivisibile:.
Premesso che i fatti sono stati commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della disposizione introdotta dalla legge c.d. Codice Rosso, e che, dunque, non può essere applicata ai fatti pregressi in ragione della irretroattività della norma più sfavorevole, non può condividersi la tesi sostenuta dell'applicabilità dell'obbligo cui è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto "attività riparatoria" e, dunque, obbligo a cui poteva essere subordinato il beneficio anche prima dell'entrata in vigore del Codice Rosso, e ciò in quanto, in tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in fc1vore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto spt cial-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati (Sez. 6, n. 39341 del 26/06/2023, T., Rv. 285275 - 01).
La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di frequentazione di specifici percorsi di recupero presso enti associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica, cui è subordinato il beneficio di cui all'art. 163 cod.pen., obbligo che deve essere eliminato.
6. Il quarto motivo di ricorso non è fondato.
Spetta al giudice di merito, nella sua motivata discrezionalità, la scelta tra la concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, cioè tra una pronuncia definitivamente liberatoria, fondata su un sicuro affidamento sulle doti naturali di autorecupero dell'imputato, ovvero la irrogazione di una pena sospesa, ritenuta più idonea, per la possibilità di mvoca del beneficio, a rafforzare il presuntivo proposito di ravvedimento (Se2:. 2, n. 7419 del 04/02/1983, Rv. 160188 - 01;
Il beneficio del perdono giudiziale ai minori infradiciottenni è giustificato dagli stessi motivi per cui è ammessa la sospensione condizionale della pena rispetto alla generalità dei condannati, ma ha una portata indubbiamente maggiore di quest'ultimo beneficio, in quanto si risolve in un irrevocabile proscioglimento, pronunciato in luogo della condanna che consegue all'affermazione di colpevolezza. Pertanto, ove sussista la presunzione che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, il giudice e' arbitro di concedere l'uno o l'altro tra i due benefici, ma, se concede la sospensioni condizionale della pena invece del perdono giudiziale, è obbligato a dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno indotto a negare il beneficio di maggior rilievo, tenendo conto della opportunità e convenienza di rafforzare o meno, con una misura estrinseca, il presumibile ravvedimento del colpevole.
Nella condivisione di tale principio, la corte territoriale ha espresso una motivazione sulla scelta di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena in luogo del perdono giudiziale formulando un giudizio prognostico negativo in ragione del comportamento processuale e dell'assoluta mancanza di presa di coscienza dell'imputato, situazione che non consentiVa di formulare un giudizio di astensione all'attualità, potendo confidare, sulla scorta degli elementi favorevoli comunque emersi, un giudizio prognostico favon:!vole per il futuro dall'astensione dalla commissione di altri reati. La corte territoriale ha reso una motivazione che non essendo manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.
7. Conseguentemente la sentenza va annullata senza rì nvio limitatamente alla condizione cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, condizione che deve essere eliminata, nel resto il ricorso dev,e essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione cui è subordinata, ai sensi dell'art. 165 comma 5 cod.pen., la sospensione condizionale della pena, condizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.