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24 luglio 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: prescrizione dell’avviso di accertamento del servizio idrico integrato
Quando si prescrive il debito riveniente dal mancato pagamento del servizio idrico fornito dal Comune?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione esecuzione all'avviso di accertamento esecutivo

ilcaso

Il contenzioso. Tizio proponeva opposizione all'avviso di accertamento esecutivo ed intimazione di pagamento emesso dal Comune, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma per servizio idrico integrato. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'assoluta inefficacia dell'atto impugnato atteso che, in assenza di un contratto di somministrazione, il quantum era stato calcolato in maniera forfettaria, e per l'effetto l'intervenuta prescrizione. L'ente impositore partecipava al giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

L’istituto in contestazione

esempio

In argomento, si osserva che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019). In particolare, in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c. (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15102).

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

Il contratto di fornitura di acqua potabile deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione, che genera obbligazioni nei confronti dei soggetti che lo stipulano, di guisa che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all'altro contraente. Nel contratto di somministrazione le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata; ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle atre prestazioni pur non frantumandosi, con la pluralità delle prestazioni, l'intrinseca unità contrattuale e non dandosi vita ad una pluralità di negozi giuridici. Una volta provata l'esistenza del vincolo contrattuale (utenza acqua) il contraente è tenuto al pagamento dell'acqua somministrata, ancorché non fruita personalmente, così che unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è l'intestatario dell'utenza, non costituendo la proprietà dell'immobile valida fonte dell'obbligazione di pagamento ed essendo, semmai, esperibile nei confronti degli effettivi utilizzatori della fornitura l'azione di indebito arricchimento. Il contratto di utenza acqua è un contratto di somministrazione a prestazione continuativa posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (articoli 1341,1342 c.c.) a cui il soggetto è obbligato a sottostare per poter avere la fornitura del servizio. La particolarità di tale contratto sta nel fatto che lo schema è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi pur conservando natura contrattuale di diritto privato (i rapporti tra società concessionaria e utente sorgono e si muovono nell'ambito di un diritto soggettivo perfetto). La bolletta emessa nell'ambito del rapporto di utenza ha natura di atto unilaterale (fattura commerciale) ed è inidonea, in quanto documento proveniente dalla parte che se ne avvale, a fornire la prova del credito in esso indicato (articoli 2214 e 2709 c.c.) (App. Messina 28 aprile 2022 n. 272.).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

Secondo il giudicante, l'opposizione era fondata. Difatti, relativamente all'annualità in contestazione, doveva considerarsi l'assoluta inefficacia della fattura di pagamento impugnato poiché il Comune convenuto, in assenza del contratto di somministrazione circostanza quest'ultima provata e non contestata, aveva chiesto il pagamento di una somma quantificata forfettariamente in misura pari al consumo minimo impegnato; a cui andava aggiunta l'intervenuta prescrizione prevista ex lege.  È ormai consolidato peraltro il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile, in tanto può essere tenuto a pagare al Comune erogatore del servizio il corrispettivo per il cd. “minimo garantito” o “minimo impegnato”, in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola; in mancanza di tale prova l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo (Cass. n. 12870/2017).

In conclusione, il Giudice accoglie l'opposizione e annulla l'atto di pagamento impugnato.

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