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Il contenzioso. Tizio proponeva opposizione all'avviso di accertamento esecutivo ed intimazione di pagamento emesso dal Comune, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma per servizio idrico integrato. A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'assoluta inefficacia dell'atto impugnato atteso che, in assenza di un contratto di somministrazione, il quantum era stato calcolato in maniera forfettaria, e per l'effetto l'intervenuta prescrizione. L'ente impositore partecipava al giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. |
In argomento, si osserva che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019). In particolare, in tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c. (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2024, n. 15102). |
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Il contratto di fornitura di acqua potabile deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di somministrazione, che genera obbligazioni nei confronti dei soggetti che lo stipulano, di guisa che il somministrante può pretendere il pagamento del corrispettivo all'altro contraente. Nel contratto di somministrazione le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un rapporto di durata; ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle atre prestazioni pur non frantumandosi, con la pluralità delle prestazioni, l'intrinseca unità contrattuale e non dandosi vita ad una pluralità di negozi giuridici. Una volta provata l'esistenza del vincolo contrattuale (utenza acqua) il contraente è tenuto al pagamento dell'acqua somministrata, ancorché non fruita personalmente, così che unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è l'intestatario dell'utenza, non costituendo la proprietà dell'immobile valida fonte dell'obbligazione di pagamento ed essendo, semmai, esperibile nei confronti degli effettivi utilizzatori della fornitura l'azione di indebito arricchimento. Il contratto di utenza acqua è un contratto di somministrazione a prestazione continuativa posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente |
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Secondo il giudicante, l'opposizione era fondata. Difatti, relativamente all'annualità in contestazione, doveva considerarsi l'assoluta inefficacia della fattura di pagamento impugnato poiché il Comune convenuto, in assenza del contratto di somministrazione circostanza quest'ultima provata e non contestata, aveva chiesto il pagamento di una somma quantificata forfettariamente in misura pari al consumo minimo impegnato; a cui andava aggiunta l'intervenuta prescrizione prevista ex lege. È ormai consolidato peraltro il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile, in tanto può essere tenuto a pagare al Comune erogatore del servizio il corrispettivo per il cd. “minimo garantito” o “minimo impegnato”, in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola; in mancanza di tale prova l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo (Cass. n. 12870/2017). |
Giudice di Pace di Napoli Nord, sentenza 19 luglio 2024, n. 8665
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
… proponeva opposizione all'avviso di accertamento esecutivo ed intimazione di pagamento n. 559 del 09/12/2022, notificato in data 23/12/2022, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 237,00, per servizio idrico integrato relativo all'annualità 2015, ente creditore Comune di ... di ...
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'assoluta inefficacia dell'atto impugnato relativamente all'annualità 2015 atteso che, in assenza di un contratto di somministrazione, il quantum era stato calcolato in maniera forfettaria, e per l'effetto l'intervenuta prescrizione. L'ente impositore partecipava al giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Si omette lo svolgimento del processo in base al disposto dell'art.132 cpc come novellato dall'art.45 co.17 della legge n.69 del 4/7/2009.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Relativamente all'annualità 2015 si rileva l'assoluta inefficacia della fattura di pagamento impugnato poichè il Comune convenuto, in assenza del contratto di somministrazione circostanza quest'ultima provata e non contestata, ha chiesto il pagamento di una somma quantificata forfettariamente in misura pari al consumo minimo impegnato; a cui va aggiunta l'intervenuta prescrizione prevista ex lege, atteso l'anno di imposizione 2015.
All'uopo si ricorda che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla
Legge di Bilancio 2018 (l, n. 205/17), come modificata dalla legge di Bilancio 2020 (l.n. 160/2019).
E' ormai consolidato peraltro il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il fruitore del servizio di fornitura di acqua potabile, in tanto può essere tenuto a pagare al Comune erogatore del servizio il corrispettivo per il cd. “minimo garantito” o “minimo impegnato”, in quanto l'ente territoriale fornisca la prova scritta che il fruitore abbia accettato esplicitamente la clausola; in mancanza di tale prova l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo (Cass.n.12870/2017).
Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M.55/2014, come aggiornato, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M
Il Giudice di ... definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ... , nei confronti di ... , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e annulla l'atto di pagamento impugnato;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi euro 150,00 di cui euro 50,00 per spese oltre maggiorazioni e accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.