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13 agosto 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: illegittima la pretesa amministrativa del consumo di acqua calcolato a “forfait”
Le prestazioni di acqua del servizio idrico integrato possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema "consumo presunto"?
di La Redazione
L’oggetto del processo: responsabilità del Comune da errata contabilizzazione del consumo idrico integrato

ilcaso

Il contenzioso. L'attore impugnava l'avviso di accertamento esecutivo relativo a canoni idrici anno 2015 eccependo che le fatture erano state elaborate sulla base di letture mai espletate, in assenza di contratto; la prescrizione del credito e la illegittimità della richiesta per mancata fatturazione, per mancata emissione delle bollette nei termini di legge, per inesistenza dei consumi contabilizzati nell'avviso, per assenza del rapporto contrattuale tra le parti, per violazione del regolamento comunale e per vizi del contatore. Per le ragioni esposte, parte attrice aveva chiesto di accogliere l'eccezione di prescrizione del presunto credito e del relativo diritto ad esigerlo, dichiarare la nullità ovvero annullare la richiesta di pagamento formulata nell'avviso impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle somme con l'annullamento di ogni altro atto prodromico e/o successivo.

L’istituto in contestazione

esempio

Preliminarmente, si osserva che l'art. 1559 c.c. prevede che la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. La fattispecie soddisfa le esigenze di entrambe le parti: di chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni; quello del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela. In generale, quindi, la natura continuativa del contratto favorisce i traffici giuridici.

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima” (Cass. ord. n. 12870/2017). In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno (Cass. civ. n. 24904/2021).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

Il giudicante accoglie la eccezione di illegittimità della pretesa per consumi basati su minimo presunto e non contabilizzati sulla base di letture effettive. Difatti, i canoni per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato. Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema “consumo presunto”, fissato secondo criteri meramente presuntivi, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive. Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici. Avendo, pertanto, l'ente Comune provveduto ad una determinazione forfettaria dei canoni idrici, in forza della unilaterale fissazione minima garantita, tale quantificazione era illegittima e, quindi, non dovuta. Da quanto innanzi esposto ne discendeva la illegittimità del calcolo effettuato in sede di fatturazione e la conseguente nullità dell'accertamento effettuato.

In conclusione, il giudice accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento. 

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