|
Il contenzioso. L'attore impugnava l'avviso di accertamento esecutivo relativo a canoni idrici anno 2015 eccependo che le fatture erano state elaborate sulla base di letture mai espletate, in assenza di contratto; la prescrizione del credito e la illegittimità della richiesta per mancata fatturazione, per mancata emissione delle bollette nei termini di legge, per inesistenza dei consumi contabilizzati nell'avviso, per assenza del rapporto contrattuale tra le parti, per violazione del regolamento comunale e per vizi del contatore. Per le ragioni esposte, parte attrice aveva chiesto di accogliere l'eccezione di prescrizione del presunto credito e del relativo diritto ad esigerlo, dichiarare la nullità ovvero annullare la richiesta di pagamento formulata nell'avviso impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle somme con l'annullamento di ogni altro atto prodromico e/o successivo. |
|
Preliminarmente, si osserva che l' |
|
Il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima” (Cass. ord. n. 12870/2017). In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno (Cass. civ. n. 24904/2021). |
|
Il giudicante accoglie la eccezione di illegittimità della pretesa per consumi basati su minimo presunto e non contabilizzati sulla base di letture effettive. Difatti, i canoni per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato. Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema “consumo presunto”, fissato secondo criteri meramente presuntivi, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive. Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici. Avendo, pertanto, l'ente Comune provveduto ad una determinazione forfettaria dei canoni idrici, in forza della unilaterale fissazione minima garantita, tale quantificazione era illegittima e, quindi, non dovuta. Da quanto innanzi esposto ne discendeva la illegittimità del calcolo effettuato in sede di fatturazione e la conseguente nullità dell'accertamento effettuato. In conclusione, il giudice accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 885 del 09.12.2022 relativo a canoni idrici anno 2015 eccependo che le fatture erano state elaborate sulla base di letture mai espletate, in assenza di contratto; la prescrizione del credito e la illegittimità della richiesta per mancata fatturazione, per mancata emissione delle bollette nei termini di legge, per inesistenza dei consumi contabilizzati nell'avviso, per assenza del rapporto contrattuale tra le parti, per violazione del regolamento comunale e per vizi del contatore.
Ha chiesto, pertanto, accogliere l'eccezione di prescrizione del presunto credito e del relativo diritto ad esigerlo, dichiarare la nullità ovvero annullare la richiesta di pagamento formulata nell'avviso impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle somme e disporre l'annullamento di ogni altro atto prodromico e/o successivo alla nota impugnata e con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha contrastato la domanda di cui ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta e, all'udienza del 05.03.2024, precisate le conclusioni, è stata riservata in decisione.
*******
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Va, in primis, accolta la eccezione di illegittimità della pretesa per consumi basati su minimo presunto e non contabilizzati sulla base di letture effettive.
Sul punto la Corte di Cassazione, cui questo giudice intende aderire, ha affermato il principio secondo cui “Il contratto di erogazione di acqua e' un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” e' illegittima” (Cass. ord. n. 12870/2017).
I canoni per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato.
Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema “consumo presunto”, fissato secondo criteri meramente presuntivi, poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.
Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non puo' essere fissato secondo criteri meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici.
Avendo, pertanto, l'ente Comune provveduto ad una determinazione forfettaria dei canoni idrici, in forza della unilaterale fissazione minima garantita, tale quantificazione deve ritenersi illegittima e, quindi, non dovuta.
Da quanto innanzi ne discende la illegittimità del calcolo effettuato in sede di fatturazione e la conseguente nullità dell'accertamento effettuato.
I motivi di accoglimento della domanda inducono a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di ... definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da ... ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 885 del 09.12.2022 emesso dal Comune di ... di ... e relativo al servizio idrico integrato anno 2015;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.