Con l'ordinanza n. 20102/2024, la Cassazione si pronuncia sulla sanzione accessoria e sull'esclusione ex art. 213, c. 9 del Codice della strada.
È lecita la confisca del veicolo anche se non viene notificata al suo effettivo proprietario. Nel caso in esame, la proprietaria di due mezzi criticava l'ordinanza che la privava del possesso di questi, in quanto notificata al loro locatario e non a lei. Il
Dopo il rigetto dell'Appello, l'attrice pone la sentenza al vaglio della Cassazione. La Suprema Corte rileva come, nel caso di specie, nel ricorso non è stato chiarito quale fosse l'illecito ad aver dato luogo alla misura accessoria. La confisca, infatti, in diversi situazioni coinvolge anche i soggetti obbligati in solido e, di conseguenza, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se questi non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La responsabilità, di conseguenza, permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato a terzi o in caso di locazione semplice.
È quindi importante specificare l'illecito sotteso alla confisca del mezzo, in quanto questo potrebbe mutare la posizione del suo proprietario. Esistendo una varietà di situazione illecite che lo vedono comunque coinvolto, per evitare la sanzione accessoria della confisca, questi avrebbe dovuto precisare nella censura a quale fattispecie il provvedimento fosse correlata, per comprendere se effettivamente fosse applicabile l'esclusione ex art. 213, c. 9 del Codice della strada.
Svolgimento del processo
1.Con ricorso ex art. 204-bis d.lgs. n. 285 del 1991 (codice della strada) ed ex art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, trasmesso il 12 dicembre 2019 al giudice di pace di Gorizia, A.P. chiese che, previa sospensione del provvedimento impugnato, venisse annullata l'ordinanza di confisca dei veicoli motrice tg. omissi e semirimorchio tg. omissis, entrambi di sua proprietà, emessa dalla prefettura di Gorizia, non essendo stato notificato alcun atto ad essi inerente.
All'esito del giudizio, nel quale si costituì la Prefettura di Gorizia, contestando l'opposizione, il giudice di pace rigettò il ricorso, ritenendo sufficienti le notifiche eseguite nei confronti del solo locatario dei mezzi, oltre ad escludere l'inapplicabilità della confisca ai sensi dell'art. 213, comma 9, Codice della Strada, allorché il proprietario risulti estraneo alla violazione.
Il giudizio di gravame, interposto dalla medesima A.P. , si concluse, nella contumacia della Prefettura di Gorizia, con la sentenza n. 177/2021, pubblicata il 3 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Gorizia respinse l'appello, affermando che la violazione contestata comportasse la confisca del mezzo e che la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione non determinasse l'infondatezza dell'accertamento, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca.
2.Contro la predetta sentenza, A.P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Gorizia, anche per il Ministero dell’Interno – Sezione polizia stradale di Gorizia, è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Gorizia rigettato l’appello e affermato che la violazione contestata comportasse la confisca del mezzo e che la mancata notifica del verbale di accertamento non ne determinasse l’infondatezza, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca anche al fine di contrastare l’accertamento della violazione e la sussistenza dell’illecito, senza considerare che, nonostante fosse stata attribuita la presunzione di responsabilità alla proprietaria per le sanzioni commesse con il suo veicolo, i verbali di fermo amministrativo, di sequestro e di confisca non le erano mai stati notificati, essendo stati notificati ai soli locatari, peraltro individuati correttamente come tali nel verbale del 16/5/2017 ed erroneamente come proprietari nel verbale del 27/5/2017. In sostanza, il Tribunale di Gorizia, pur consapevole che la confisca di un veicolo fosse esperibile soltanto nei confronti del proprietario, aveva erroneamente ritenuto che omissis ne fosse proprietaria.
2.Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione della circolare n. 35/07 del Ministero degli Interni e dell'art. 213, comma 9, d.lgs. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Gorizia rigettato l’appello e affermato che la violazione contestata comportasse la confisca del mezzo e che la mancata notifica del verbale di accertamento non ne determinasse l’infondatezza, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca anche al fine di contrastare l’accertamento della violazione e la sussistenza dell’illecito, così disapplicando la citata circolare, che impone, invece, la notifica al proprietario del verbale di fermo e di sequestro, unitamente al verbale di contestazione, con le modalità fissate dall’art. 201 C.d.S., anche quando questi non possa essere ritenuto responsabile in solido col trasgressore, subendo egli le conseguenze della misura, mentre, invece, i verbali erano stati notificati alla sola locatrice, ritenuta erroneamente la proprietaria, non essendo stati consultati i pubblici registri. Inoltre, era stato violato anche l’art. 213, comma 9, C.d.S., che vieta la misura del sequestro e la sanzione accessoria della confisca nel caso in cui il veicolo appartenga, come nella specie, a persona estranea alla violazione.
3.Con il terzo motivo, si lamenta, infine, la nullità della sentenza per difetto di motivazione o per motivazione solamente apparente e la violazione del dovere di motivazione della sentenza ex artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. E 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, in subordine, la violazione o falsa applicazione del dovere di motivazione della sentenza ex artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Gorizia affermato che la mancata notifica del verbale di accertamento non ne determinasse l’infondatezza, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento di confisca anche al fine di contrastare l’accertamento della violazione e la sussistenza dell’illecito, che l’invalidità della notifica del verbale di accertamento consente la possibilità di impugnare il primo atto notificato e che il locatario non aveva dato prova liberatoria di avere impedito la circolazione dei mezzi. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale aveva reso una motivazione apparente, in quanto scarna e priva di contenuto, oltreché carente rispetto alle difese dell’appellante, posto che il giudice aveva dato risalto alla prova dell’impedimento alla circolazione del mezzo, mentre il motivo d’appello aveva tutt’altro oggetto, in quanto afferiva al divieto di confiscare un mezzo appartenente a soggetti estranei alla sanzione.
4.Il terzo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, è infondato.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (affermato recentemente anche da Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767, in motivazione), quello secondo cui «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)».
Tale situazione non ricorre nel caso di specie, avendo il giudice d’appello dato conto delle ragioni del proprio convincimento, anche quando, a fronte della doglianza incentrata sull’inapplicabilità della confisca in caso di estraneità del proprietario all’illecito compiuto, ha ritenuto di valorizzare, indipendentemente dalla correttezza del ragionamento, la mancata dimostrazione dell’impedimento frapposto dal proprietario alla libera circolazione del mezzo.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
5.Il primo motivo è, invece, inammissibile.
Infatti, nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), adempimenti questi che non sono stati affatto rispettati nella specie.
La parte del motivo, infine, nel quale si lamenta l’erroneo riconoscimento, da parte del Tribunale, della proprietà del bene in capo alla locataria non coglie neppure la ratio decidendi della sentenza, la quale non afferma mai che i mezzi confiscati erano di proprietà della locataria, ma, in sostanza, che la mancata notifica non avrebbe comunque leso il diritto alla difesa della stessa, potendo essa comunque impugnare il relativo provvedimento, contrastando anche l’accertamento della violazione e della sussistenza dell’illecito.
Ne consegue l’inammissibilità della censura.
6.Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
I motivi di ricorso per cassazione devono, infatti, connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952) e devono, dunque, contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass., Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).
La censura proposta nella specie non rispetta, invece, tale requisito, in quanto, nel lamentare la violazione della circolare n. 35/07 in relazione alla necessità della notifica al proprietario del provvedimento di confisca, non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito, lungi dall’avere reputato insussistente detto obbligo, si sono limitati ad affermare che la relativa violazione non determina l’infondatezza dell’accertamento, ma al più la possibilità di impugnare il provvedimento anche al fine di contrastare l’accertamento della violazione e la sussistenza dell’illecito, e che l’appellante aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento per motivi afferenti al merito della sanzione, argomentazioni queste rimaste estranee alla doglianza proposta.
Quanto alla questione afferente alla violazione del comma 9 dell’art. 213, C.d.S., che vieta la misura del sequestro e la sanzione accessoria della confisca nel caso in cui il veicolo appartenga, come nella specie, a persona estranea alla violazione, deve dichiararsene a sua volta l’inammissibilità, non essendo stato nel ricorso chiarito quale fosse l’illecito che ha dato luogo alla predetta misura accessoria.
La confisca è infatti prevista come obbligatoria in situazioni tutt’affatto diverse, come, ad esempio, in caso di reiterazione di alcune violazioni cui consegue il fermo amministrativo (guida senza patente o con patente ritirata rispettivamente ai sensi degli artt. 116 e 218 c.d.s. o circolazione di veicolo non immatricolato ai sensi dell’art. 93 c.d.s.) o in caso di circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa ex art. 193 c.d.s o in caso di mancato pagamento in misura ridotta ex art. 193 c.d.s. o, ai sensi dell’art. 213, comma 4, c.d.s., in tutti i casi in cui il veicolo sia stato utilizzato per commettere un reato diverso da quelli previsti dal c.d.s.
Destinatari delle sanzioni amministrative accessorie sono peraltro anche i soggetti obbligati in solido a norma dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e, dunque, anche il proprietario del veicolo a mezzo del quale vengono commesse infrazioni sanzionate in via amministrativa, principale e accessoria, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, così come dispone il citato art. 6, primo comma, e l’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Cass., Sez. 1, 18/8/1997, n. 7666).
E tale responsabilità permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato a terzi (Cass., Sez.1, 4/4/1996, n. 3148) o in caso di locazione semplice, nella quale il proprietario resta responsabile in solido ai sensi dell’art. 196 c.d.s. per il pagamento della sanzione amministrativa, atteso che, alla stregua della ratio complessiva di quest’ultima disposizione, la responsabilità solidale per soggetti diversi dal proprietario è prevista non per il semplice locatore del veicolo, ma per il solo usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, per l'evidente ragione della loro agevole identificabilità (diversamente dalla locazione semplice), onde assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione (in tal senso Cass., Sez. civ., 24/9/2015, n. 18988, non massimata).
E’ evidente allora come la specificazione dell’illecito sotteso alla confisca non sia di poco momento, potendo la posizione del proprietario del mezzo variare a seconda dell’illecito commesso.
Se, infatti, questo consiste nell’avere posto il mezzo in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell'immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 21, comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell'art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada), il proprietario del veicolo successivamente immatricolato, al fine di evitarne la confisca amministrativa, potrà invocare l'applicazione dell'art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, solo se non sia responsabile dell'autonoma infrazione di cui all'art. 93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione, essendo la sua un’obbligazione non solidale ex art. 196, comma 1, c.d.s., ma autonoma e collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto (Cass., Sez. 6-2, 12/3/2021, n. 7089).
Se invece la confisca è stata disposta per essere stato il veicolo messo in circolazione in assenza di copertura assicurativa, l'art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell'infrazione consegua il sequestro del veicolo da parte dell'organo di polizia, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta (alla quale è tenuto anche il responsabile solidale), in assenza della quale il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la c.d. "sanatoria amministrativa", ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell'art. 213 del codice della strada (Cass., Sez. 26/3/2009, n. 7418).
Se invece la confisca è stata disposta in seguito alla commissione di un reato, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto ad esso estraneo non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario, se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene (v. Cass. pen., 24/7/2019, n. 33231; Cass. pen., Sez. 3, 27/11/2007, n. 2024, Familio, Rv. 238590).
La varietà delle situazioni illecite che vedono comunque coinvolto il proprietario del mezzo e il differente onere probatorio su di lui gravante onde evitare la sanzione accessoria della confisca avrebbe dovuto indurre il ricorrente a precisare nella censura a quale fattispecie il provvedimento fosse correlato, onde comprendere se effettivamente fosse applicabile l’esclusione di cui al citato art. 213, comma 9, c.d.s.
Non avendovi, invece, provveduto, il motivo deve reputarsi inammissibile.
7.In conclusione, dichiarata l’inammissibilità dei tre motivi, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.