L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza esprime parere sui DDL nn. 1136, 1160 e 1166 in materia di tutela dei minori nell'ambiente digitale, sottolineando la necessità di affiancare alle misure proposte una vasta opera di educazione e sensibilizzazione al digitale rispetto alla tutela della salute mentale e fisica dei minori in rete.
Premessa
L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha espresso parere al Presidente della Ottava Commissione presso il Senato a proposito dei DDL nn. 1136, 1160 e 1166 in materia di tutela dei minori nell'ambiente digitale, attualmente sotto esame della citata Commissione.
Partendo dal presupposto che negli ultimi anni il mondo del web è divenuto centrale nella vita di bambini e ragazzi e che aumentano sempre di più le ore di connessione e con esse anche le preoccupazioni per l'utilizzo dei loro dati personali, l'Autorità ha evidenziato che l'esigenza di tutelare i minori nel mondo digitale giunge anche dal Parlamento UE, secondo cui l'accesso ad internet è ormai un diritto fondamentale.
In tale contesto, l'AGIA richiama anche il contenuto del Digital Service Act (DSA), il quale mira ad utilizzare maggiormente strumenti di soft law ossia una auto-regolamentazione, soluzioni che sembrano essere più efficaci in relazione ai diversi tentativi del passato di regolamentare il sistema attraverso norme rigide finalizzate a disciplinare un settore in costante evoluzione.
Un grande passo avanti in tal senso è stato fatto grazie all'adozione del TU sui servizi di media audiovisivi (
A tali interventi normativi se ne sono aggiunti altri in tema di educazione al digitale e di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, come la recente approvazione della Legge che contrasta il fenomeno del cyberbullismo e il decreto Caivano.
In sostanza, ciò che sottolinea l'Autorità è che apprezza moltissimo i progressi compiuti dal Legislatore, ma molti di essi si rivelano ancora insufficienti.
Per questo, analizzando il contenuto dei diversi DDL, la Garante propone quanto segue.
Sistema di verifica dell’identità
Tra le varie soluzioni prospettate, secondo l'AGIA la più efficace sarebbe l'adozione di un sistema basato sull'uso dello SPID che garantisce un alto grado di certezza nel determinare l'età dell'utente offrendo nel frattempo le garanzie necessarie per la tutela dei dati personali e la protezione da contenuti dannosi per i minori. Ciò è anche conforme a quanto sollecitato dalla Commissione UE con la nuova strategia europea per un internet migliore per i ragazzi (BIK+) dell'11 maggio 2022.
Tale approccio contribuirebbe a garantire un livello maggiore di imparzialità e di affidabilità nel processo di verifica dell'età poiché così le entità esterne alle piattaforme online potrebbero operare con maggiore trasparenza e obiettività, riducendo il rischio di conflitti di interesse o di manipolazioni.
Come sottolinea la Garante, infatti, un sistema come quello basato sul parental control non è sufficiente perché, sebbene sia flessibile, è scarsamente diffuso perché gli adulti di riferimento stentano ad utilizzarlo.
Consenso digitale e age verification
Tra le diverse disposizioni contenute nei DDL all'esame della Commissione, si propone l'innalzamento dell'età del consenso digitale.
Quanto al consenso digitale, l'Autorità concorda sull'innalzamento a 16 anni dell'età minima prevista per prestare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei provider di servizi online. Si segnala in tal senso che il Regolamento UE 2016/679 ha riconosciuto tale diritto proprio a 16 anni, lasciando però la possibilità agli Stati membri di abbassare tale soglia, non oltre i 13 anni. E così ha fatto il Legislatore italiano, fissando tale soglia a 14 anni.
Tuttavia, l'Autorità sostiene che 16 anni sia l'età più opportuna per poter esprimere da soli il consenso al trattamento dei dati personali al momento dell'iscrizione ai social, ad app o ad altri servizi digitali online. Così è possibile promuovere una “partecipazione leggera” dei minori sgravandoli da pesi e responsabilità che competono invece a chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale.
Quanto al tema dell'age verification, l'Autorità concorda con la proposta di demandare all'AGCOM la determinazione delle modalità tecniche che i fornitori dei servizi di informazione devono adottare per accertare l'età degli utenti, condividendo l'intento di estendere il livello di protezione previsto per l'accesso dei minori a siti e piattaforme di condivisione di video e immagini a carattere pornografico anche ad altri contenuti potenzialmente lesivi della salute fisica e psichica di bambini e adolescenti.
Tuttavia, l'AGIA chiede una coordinazione di tale proposta con il DSA che non circoscrive l'applicabilità della norma a patto che i fornitori registrano un numero di accessi unici mensili che superi quello stabilito dall'AGCOM.
Baby influencer e sharenting
Concorda l'Autorità con la proposta di estendere ai c.d. baby influencer le tutele normativamente previste dalla disciplina giuslavoristica per altre forme straordinarie di lavoro minorile, come lo spettacolo e la pubblicità.
Inoltre, l'AGIA concorda con la previsione per cui il consenso alla disposizione dell'immagine di un minore o di contenuti multimediali costituisca un atto di straordinaria amministrazione che spetta congiuntamente e solo a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Diritto all’oblio
Infine, l'AGIA apprezza la previsione contenuta nel DDL 1160 che legittima il minore che ha più di 14 anni all'esercizio del diritto all'oblio anche per i contenuti diffusi dai genitori ovvero con il suo consenso.