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30 luglio 2024
Il caso processuale: mancata escussione della debitrice principale nel termine di 6 mesi dalla scadenza del credito
L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo deve riguardare esclusivamente il profilo di abusività delle clausole?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – contratti di fideiussione

ilcaso

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiungeva alla società nonché ai signori Tizio e Caio di pagare la somma come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Tale decreto veniva notificato al alcuni dei soggetti ingiunti, ma non alle odierne opponenti. Successivamente, veniva notificato unitamente al suddetto decreto ingiuntivo, il provvedimento con cui il G.E. del Tribunale, nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti dei signori e avvisava questi ultimi, alla luce della recente Sezioni Unite n. 9479/2023, della possibilità di far valere mediante opposizione tardiva ex art. 650 cpc.. A seguito di tale provvedimento, le parti ingiunte proponevano opposizione e contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca, evidenziando l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine massimo previsto dall'art. 644 c.p.c.; l'invalidità totale dei due contratti di fideiussione stipulati dalle opponenti, per la presenza di clausole frutto di intesa restrittiva della concorrenza, in asserita violazione dell'art. 2 della L. n. 287/90; l'invalidità parziale delle clausole riproduttive di quelle ritenute violative della disciplina anti-trust; conseguenti estinzione della garanzia ex art. 1955 e sua decadenza ex art. 1957 c.c..

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 1957, comma 1, c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La norma è giustificata dal fatto che altrimenti la funzione di garanzia del negozio fideiussorio perderebbe ogni efficacia. La lunga mora del creditore nel rivolgersi al fideiussore può trovare la sopravvenuta insolvenza e mettere il fideiussore nella impossibilità di reintegrare il proprio patrimonio. Come indicato in giurisprudenza, nell'àmbito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria (Cass. civ. sez. II 20 dicembre 2021 n. 40829).

La procedura

esempio

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 ha stabilito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, concernenti le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (vale a dire il profilo di abusività delle clausole vessatorie nell'ambito di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore).

La soluzione del giudice

ildiritto

Viene accertata la soccombenza reciproca. Difatti, osserva il giudice che nel caso di specie doveva riconoscersi l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.. Era indubbio che il decreto in questione era divenuto inefficace; peraltro la questione appariva del tutto priva di concreta rilevanza, essendo il dispositivo del predetto decreto superato dalla emissione del successivo decreto. Inoltre, la invalidità (totale o parziale) delle fideiussioni “a valle” di intese sono state dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante; pertanto, la conseguente decadenza delle garanzie prestate dalle odierne opponenti per mancata escussione della debitrice principale nel termine di mesi sei dalla scadenza del credito, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c. Infine, non essendo neppure vantata dalle odierne opponenti la loro qualità di consumatrici (del resto, come risultava provato in causa dal certificato storico della debitrice principale, la società all'epoca della stipula dei contratti di fidejussione entrambe le odierne opponenti erano socie e amministratrici della società, non potendosi perciò qualificare come consumatrici) l'opposizione era tardiva, fondata su censure diverse da quelle potevano giustificarne la proposizione, sicché l'opposizione era inammissibile.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, il giudice conferma l'inefficacia del d.i. nei confronti delle odierne opponenti; inoltre, dichiara l'inammissibilità della opposizione tardiva.

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