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Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiungeva alla società nonché ai signori Tizio e Caio di pagare la somma come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Tale decreto veniva notificato al alcuni dei soggetti ingiunti, ma non alle odierne opponenti. Successivamente, veniva notificato unitamente al suddetto decreto ingiuntivo, il provvedimento con cui il G.E. del Tribunale, nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti dei signori e avvisava questi ultimi, alla luce della recente Sezioni Unite n. 9479/2023, della possibilità di far valere mediante opposizione tardiva |
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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 ha stabilito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, concernenti le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l'opposizione tardiva ( |
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Viene accertata la soccombenza reciproca. Difatti, osserva il giudice che nel caso di specie doveva riconoscersi l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine previsto dall' |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9160/2014 (R.G. n. 22144/2014) del 16 dicembre 2014 il giudice des. del Tribunale Ordinario di Brescia, su istanza di Controparte_1 (di seguito per semplicità CP_1 , ingiungeva alla società Controparte_2 nonché ai signori Parte_3 Parte_4 Parte_1 e Parte_2 di pagare la somma di € 746.723,02, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 6.256,57 per compensi ed € 870,00 per spese, oltre accessori di legge.
Tale decreto veniva notificato al alcuni dei soggetti ingiunti, ma non alle odierne opponenti Pt_1 [...] e Parte_2
In data 8.11.2023 / 9.11.2023 veniva notificato a Parte_1 e Parte_2 unitamente al suddetto decreto ingiuntivo, il provvedimento con cui il G.E. del Tribunale di Mantova, nella procedura esecutiva n. 06/2021 intrapresa da CP_1 nei confronti dei signori Parte_1 [...] Pt_3 Parte_2 e Parte_4 avvisava questi ultimi, alla luce della recente Sezioni Unite n. 9479/2023, della possibilità di far valere mediante opposizione tardiva ex art. 650 cpc “ l'eventuale abusività delle clausole dei contratti conclusi con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato – dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo, rilevante caso per caso, nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento”.
A seguito di tale provvedimento, come detto notificato l’8-9 novembre 2023, proponevano opposizione Parte_1 e Parte_2 contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria dalla banca.
Le ingiunte allegavano in particolare: i) l’inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine massimo previsto dall’art. 644 c.p.c.; ii) l’invalidità totale del due contratti di fidejussione stipulati dalle opponenti, per la presenza di clausole frutto di intesa restrittiva della concorrenza, in asserita violazione dell’art. 2 della L. 287/90; iii) l’invalidità parziale delle clausole riproduttive di quelle ritenute violative della disciplina anti-trust; conseguenti estinzione della garanzia ex art. 1955 e sua decadenza ex art. 1957 c.c. Ciò posto le opponenti rassegnavano conclusioni dirette ad ottenere, previa declaratoria di inefficacia dell’opposto decreto e rigetto di eventuali richieste di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la declaratoria di nullità delle fidejussioni, con conseguente accertamento che nulla era dovuto dalle opponenti per i titoli azionati in via monitoria; con vittoria di spese e competenze professionali
CP_1 si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto i motivi di opposizione ed
eccependo in particolare: i) la inammissibilità della opposizione proposta, non avendo le opponenti lo status di consumatrici, in quanto entrambe socie della debitrice principale ( e rispettivamente presidente e vice-presidente del C.d.A, della medesima società; ii) la inammissibilità in sede di opposizione tardiva delle eccezioni diverse rispetto alla violazione della disciplina consumeristica; iii) l’infondatezza delle censure di nullità delle fidejussioni e comunque delle intervenute estinzione e decadenza delle garanzie. Tanto premesso, CP_1 rassegnava conclusioni dirette a ottenere: previa riunione alla presente causa della ulteriore opposizione tardiva proposta dalle medesime opponenti avverso un successivo decreto ingiuntivo, relativo ai medesimi titoli ma di diverso importo (essendo intervenute medio tempore delle rimesse parziali), la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto dell’opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte; in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza (20 giugno 2024) alla presente causa veniva riunita la causa n. 15487/23 R.G., avente ad oggetto l’opposizione tardiva proposta dalle medesime opponenti Parte_1 e [...]
Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3213/2019 emesso in data 24 giugno 2019 dal giudice des. del Tribunale di Brescia per un importo complessivo di € 365.038,07, oltre spese ed accessori (che costituiva il residuo debito, derivante dai medesimi titoli azionati in via monitoria nel procedimento sfociato nel decreto ingiuntivo n. 9160/2014, a seguito di rimesse parziali avvenute medio tempore) proponendo eccezioni del tutto analoghe a quelle proposte nel procedimento n. 15486/23 R.G.
Quindi questo giudice, ritenute le cause riunite documentali e mature per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni, rinviando all’udienza del 18 luglio 2024 per la discussione orale della causa, all’esito della quale riservava la decisione a norma dell’art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. La inefficacia del decreto ingiuntivo n. 9160/2014, in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 644 c.p.c.
È indubbio che il decreto in questione è divenuto inefficace; peraltro la questione appare del tutto priva di concreta rilevanza, essendo il dispositivo del predetto decreto superato dalla emissione del successivo decreto n. 3213/2019 del 24 giugno 2019.
3. La invalidità (totale o parziale) delle fideiussioni “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante; la conseguente decadenza delle garanzie prestate dalle odierne opponenti per mancata escussione della debitrice principale nel termine di mesi sei dalla scadenza del credito, con conseguente applicazione del disposto dell’art. 1957 c.c.
In punto di diritto, appare sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023 del 6 aprile 2023, che ha stabilito che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, concernenti le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, l’opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole (vale a dire il profilo di abusività delle clausole vessatorie nell’ambito di contratti stipulati tra un professionista e un consumatore).
Di conseguenza, non essendo neppure vantata dalle odierne opponenti la loro qualità di consumatrici (del resto, come risulta provato in causa dal certificato storico della debitrice principale, la società Controparte_2 all’epoca della stipula dei contratti di fidejussione entrambe le odierne opponenti erano socie e amministratrici della società, non potendosi perciò qualificare come consumatrici – cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 32225 del 13 dicembre 2018) l’opposizione tardiva, fondata su censure diverse da quelle sole che potrebbero giustificarne la proposizione, deve essere dichiarata inammissibile.
4. Conclusioni.
In conclusione, mentre deve essere dichiarata la inefficacia, nei confronti delle odierne opponenti, del decreto ingiuntivo n. 9160/2014 emesso in data 16 dicembre 2014 dal Tribunale di Brescia, andrà dichiarata l’inammissibilità della opposizione tardiva proposta da Parte_1 e Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 3213/2019 emesso in data 24 giugno 2019 dal giudice des. del Tribunale di Brescia.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
La parziale soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara l’inefficacia nei confronti delle opponenti Parte_1 e Parte_2 del decreto ingiuntivo n. 9160/2014 emesso in data 16 dicembre 2014 dal Tribunale di Brescia; dichiara l’inammissibilità dell’opposizione tardiva proposta da Parte_1 e Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo tribunale al n. 3213/2019 in data 24 giugno 2019; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209