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30 luglio 2024
Per il TAR Campania l’equo compenso non può eterointegrare i bandi di gara
Il TAR Campania, con sentenza n. 1494/2024, ha deciso che i bandi di gara pubblici non possono essere integrati automaticamente con la Legge sull’equo compenso. L’eterointegrazione non è applicabile in modo generalizzato, preservando così i principi di concorrenzialità ed evitando oneri aggiuntivi per i committenti pubblici.
di La Redazione
Una società contestava l'assegnazione di un appalto del Comune ad un'altra società, sostenendo che la concorrente, prima classificata nella graduatoria provvisoria doveva essere esclusa dalla gara fin da subito e non solo all'esito negativo del giudizio di anomalia dell'offerta, come in realtà era avvenuto. In tal modo la società contestatrice avrebbe vinto l'appalto.
Questo perché il ribasso che la stessa aveva formulato con riferimento al corrispettivo offerto per la progettazione, pari al 95% dell'importo a base di gara, violava normativa inderogabile sull'equo compenso prevista dalla Legge n. 49/2023.
L'esclusione del primo classificato in graduatoria avrebbe portato a una riformulazione della stessa con l'effetto che il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio più alto.

Ci si interroga, quindi, se la sopravvenuta normativa sull'equo compenso trova o meno applicazione in relazione ai contratti pubblici affidati sulla base del D.Lgs. n. 36/2023.
Sulla questione si sono già pronunciati sia il TAR Veneto che il TAR Lazio.
Entrambe le pronunce si sono espresse nel senso di una ritenuta compatibilità tra la disciplina della L. n. 49 sull'equo compenso e quella del D.Lgs n. 36/2023. Sulla base di questo presupposto i giudici amministrativi hanno affermato che le norme sull'equo compenso sono imperative e come tali eterointegrative della disciplina di gara, rendendo quindi per definizione incongrue e non accettabili offerte economiche formulate in ribasso rispetto all'importo a base di gara.
Tuttavia il TAR Campania è di altro avviso.
Il Collegio ritiene infatti che la normativa sull'equo compenso non deroghi quanto piuttosto integri la disciplina dei contratti pubblici, senza ostacolare la finalità pro concorrenziale cui quest'ultima è ispirata. Di conseguenza, tale normativa non impedirebbe la formulazione di ribassi sugli importi posti a base di gara, posto che i corrispettivi da riconoscere per le prestazioni professionali non sarebbero vincolati a parametri tabellari considerati immodificabili.

In conclusione, il TAR Campania ha affermato che la legge sull'equo compenso non si applica automaticamente ai contratti pubblici, in quanto la sua applicazione indiscriminata violerebbe i principi di concorrenzialità e il diritto comunitario
La legge sull'equo compenso è destinata a proteggere i professionisti individuali, non gli appaltatori che operano come imprese.
Inoltre, l'applicazione dell'equo compenso nei contratti pubblici comporterebbe costi maggiori per i committenti e incertezze temporali.
Per questo motivo, la normativa può essere utilizzata per valutare la congruità delle offerte, ma non può integrare automaticamente i disciplinari di gara.
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