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31 luglio 2024
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: dall’Ispettorato le prime indicazioni operative

La disposizione che impatta di più sulle attività di controllo dell'INL è senza dubbio l'art. 6 D.Lgs. n. 103/2024 che concerne la diffida amministrativa. Si ricorda che il Decreto entrerà in vigore il 2 agosto.

di La Redazione

Con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione centrale coordinamento giuridico ha fornito le prime istruzioni operative con riguardo al D.Lgs. n. 103/2024Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118»), pubblicato in G.U. n. 167 del 18 luglio 2024.
Ai sensi dell'art. 1, ambito di applicazione del Decreto sono i controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle PP.AA., tra le quali l'Ispettorato. Inoltre, il Decreto introduce la nozione di “diffida amministrativa”, da intendersi quale 

esempio

invito contenuto nel verbale di ispezione rivolto al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 6 L. n. 689/1981 prima della contestazione della violazione, volto a sanare la stessa. In tal senso, la diffida è atto prodromico alla contestazione degli illeciti.

L'art. 2 introduce poi una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti amministrativi ma che, tuttavia, non sono ancora operative. Si tratta in particolare:

precisazione

  • Dell'adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di uno schema standardizzato per il censimento dei controlli e della pubblicazione da parte delle PP.AA. del censimento nei propri siti;
  • Della ricognizione da parte delle PP.AA. dei controlli operati nell'ultimo triennio entro il 30 giugno 2025 nonché dei relativi esiti;
  • Dell'elaborazione entro il 30 ottobre 2025 da parte del Dipartimento della funzione pubblica e poi a cadenza triennale di un documento che sintetizza i controlli per individuare eventuali aree di sovrapposizione e duplicazioni di controlli svolti a plurimi livelli amministrativi.

Viene poi istituito all'art. 3 un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria riferito, tra le altre cose, all'area relativa alla sicurezza dei lavoratori. Rispetto a ciascun ambito, l'UNI è chiamato ad elaborare norme tecniche o prassi di riferimento volte a definire un livello di rischio basso cui è associabile un Report identificativo.

Quanto all'art. 4, esso non è immediatamente operativo ma è significativo perché stabilisce indicazioni ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza. Si prevede infatti che 

precisazione

  • Per evitare duplicazioni o sovrapposizioni di controlli, le amministrazioni preposte, prima di avviare l'attività di vigilanza, devono consultare e alimentare con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa;
  • Le PP.AA. non possono chiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel suddetto fascicolo o comunque di cui siano già in possesso. Tale disposizione può ritenersi immediatamente operativa.

L'art. 5 detta principi informatori sui controlli alle imprese, rimettendo anzitutto a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare apposite FAQ e linee guida fondate sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni e su quelli di efficacia, efficienza e proporzionalità.
Quanto alla programmazione dei controlli sulle imprese, l'Ispettorato precisa che

attenzione

fanno eccezione diverse tipologie di intervento di competenza dell'INL fra cui quelle che derivano da richieste dell'Autorità giudiziaria, da segnalazioni circostanziate di soggetti pubblici o privati e da esigenze connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che da situazioni di rischio in genere.

Altre indicazioni vanno invece in parte a sovrapporsi con la c.d. “Lista di conformità INL”. Per tale ragione, l'Ispettorato precisa che

attenzione

la disciplina di cui al D.L. n. 19/2024 in tema di “Lista di conformità INL” che prevede il rilascio di un attestato e un esonero dai controlli per un anno nelle materie oggetto di accertamenti si considera come norma speciale.

Inoltre, 

attenzione

non appare applicabile agli accertamenti svolti dall'INL la previsione per cui le amministrazioni sono tenute a fornire prima dell'accesso ai locali aziendali tutta la documentazione necessaria per la verifica ispettiva, poiché risultano esonerate da tale obbligo le amministrazioni che hanno l'esigenza di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti e a sorpresa, vanificandosi altrimenti l'efficacia della tipologia di accertamenti di competenza dell'Ispettorato.

La disposizione che impatta maggiormente sulle attività di controllo dell'INL è l'art. 6 che racchiude la diffida amministrativa. Di seguito i tratti salienti:

esempio

  • La diffida amministrativa trova applicazione solo per le violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che non deve prevedere nel massimo un importo superiore a 5mila euro. Esula dall'applicazione della diffida amministrativa, per esempio, la maxisanzione per il lavoro nero;
  • La violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell'arco di un quinquennio;
  • La violazione deve essere materialmente sanabile;
  • La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, tra l'altro, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Appaiono invece ricompresi nell'ambito di applicazione della diffida le violazioni amministrative di carattere documentale nella misura in cui non siano ricollegabili alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • La sanzione non deve essere espressione dell'adempimento a vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

Quanto alla procedura, si evidenzia che una volta accertata la sussistenza delle suddette condizioni, l'INL diffiderà il soggetto interessato a porre fine alla violazione e ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito entro un termine non superiore a 20 giorni. Una volta notificata la diffida:

precisazione

  • In caso di ottemperanza, il procedimento di estingue limitatamente alle inosservanze sanate senza alcun addebito;
  • In caso di mancata ottemperanza entro il termine, l'INL procederà direttamente a contestare l'illecito entro 90 giorni dall'accertamento e applicando gli importi sanzionatori di cui all'art. 16 L. n. 689/1981. Il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso.

Il D.Lgs. n. 103/2024 entra in vigore il 2 agosto 2024, per cui con riguardo alle disposizioni racchiuse nell'art. 6, l'Ispettorato ritiene che esse facciano riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte precedenti.

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