La disposizione che impatta di più sulle attività di controllo dell'INL è senza dubbio l'art. 6 D.Lgs. n. 103/2024 che concerne la diffida amministrativa. Si ricorda che il Decreto entrerà in vigore il 2 agosto.
Con la nota n. 1357 del 31 luglio 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione centrale coordinamento giuridico ha fornito le prime istruzioni operative con riguardo al D.Lgs. n. 103/2024 («Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'
Ai sensi dell'art. 1, ambito di applicazione del Decreto sono i controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle PP.AA., tra le quali l'Ispettorato. Inoltre, il Decreto introduce la nozione di “diffida amministrativa”, da intendersi quale
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invito contenuto nel verbale di ispezione rivolto al trasgressore e agli altri soggetti di cui all' |
L'art. 2 introduce poi una serie di disposizioni volte a semplificare gli adempimenti amministrativi ma che, tuttavia, non sono ancora operative. Si tratta in particolare:
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Viene poi istituito all'art. 3 un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria riferito, tra le altre cose, all'area relativa alla sicurezza dei lavoratori. Rispetto a ciascun ambito, l'UNI è chiamato ad elaborare norme tecniche o prassi di riferimento volte a definire un livello di rischio basso cui è associabile un Report identificativo.
Quanto all'art. 4, esso non è immediatamente operativo ma è significativo perché stabilisce indicazioni ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza. Si prevede infatti che
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L'art. 5 detta principi informatori sui controlli alle imprese, rimettendo anzitutto a Ministeri e Regioni il compito di pubblicare apposite FAQ e linee guida fondate sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni e su quelli di efficacia, efficienza e proporzionalità.
Quanto alla programmazione dei controlli sulle imprese, l'Ispettorato precisa che
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fanno eccezione diverse tipologie di intervento di competenza dell'INL fra cui quelle che derivano da richieste dell'Autorità giudiziaria, da segnalazioni circostanziate di soggetti pubblici o privati e da esigenze connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che da situazioni di rischio in genere. |
Altre indicazioni vanno invece in parte a sovrapporsi con la c.d. “Lista di conformità INL”. Per tale ragione, l'Ispettorato precisa che
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la disciplina di cui al |
Inoltre,
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non appare applicabile agli accertamenti svolti dall'INL la previsione per cui le amministrazioni sono tenute a fornire prima dell'accesso ai locali aziendali tutta la documentazione necessaria per la verifica ispettiva, poiché risultano esonerate da tale obbligo le amministrazioni che hanno l'esigenza di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti e a sorpresa, vanificandosi altrimenti l'efficacia della tipologia di accertamenti di competenza dell'Ispettorato. |
La disposizione che impatta maggiormente sulle attività di controllo dell'INL è l'art. 6 che racchiude la diffida amministrativa. Di seguito i tratti salienti:
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Quanto alla procedura, si evidenzia che una volta accertata la sussistenza delle suddette condizioni, l'INL diffiderà il soggetto interessato a porre fine alla violazione e ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito entro un termine non superiore a 20 giorni. Una volta notificata la diffida:
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Il D.Lgs. n. 103/2024 entra in vigore il 2 agosto 2024, per cui con riguardo alle disposizioni racchiuse nell'art. 6, l'Ispettorato ritiene che esse facciano riferimento agli illeciti accertati a partire da tale data, anche se riferiti a condotte precedenti.