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18 settembre 2024
Dall’INL l’elenco delle violazioni soggette alla nuova diffida amministrativa

Con la nota in commento, l'Ispettorato trasmette l'elenco degli illeciti soggetti alla nuova diffida amministrativa ex artt. 1 e 6 D. Lgs. n. 103/2024 e il modello di verbale da utilizzare nelle more dell'implementazione del sistema informatico in uso.

di La Redazione

Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro detta ulteriori indicazioni in relazione alle violazioni soggette a diffida amministrativa, ai sensi degli artt. 1 e 6 D. Lgs. n. 103/2024.
Con la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, l'Ispettorato è infatti intervenuto rendendo noto l'elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili al nuovo istituto, evidenziando che esso

attenzione

  • Non si applica alle violazioni connesse alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rispetto alle quali è già previsto un impianto sanzionatorio ad hoc. Pertanto, sono escluse le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento degli obblighi che incidono direttamente sulla “sicurezza sociale”;
  • Anche in relazione alle fattispecie indicate, la diffida non trova applicazione laddove nei 5 anni che precedono l'inizio dell'accertamento, il trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 124/2004, e ciò vale anche se la violazione già commessa non sia la stessa che è stata accertata successivamente, ed anche nelle ipotesi di c.d. diffida “ora per allora”, oltre che nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di una ordinanza-ingiunzione.

Quanto al profilo operativo, l'INL trasmette il modello di verbale di diffida amministrativa da utilizzare nelle more dell'implementazione del sistema informatico in uso, il quale dovrà essere usato per invitare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido a cessare la violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuoverne le conseguenze entro un termine non superiore a 20 giorni dalla notificazione. Si precisa inoltre che i termini concessi per l'adempimento sono sospensivi di quelli previsti per la notificazione degli estremi di violazione. Ciò significa che, nelle more dell'implementazione del nuovo sistema, le altre violazioni accertate nell'ambito dello stesso accesso ispettivo dovranno essere contestate, al termine dei suddetti 20 giorni, notificando tempestivamente il Verbale unico dando atto della avvenuta ottemperanza alla diffida amministrativa ovvero della mancata ottemperanza, applicando la relativa sanzione. In tal caso, si procederà alla contestazione con lo stesso Verbale unico anche della violazione già oggetto della diffida amministrativa non ottemperata.

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