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1 agosto 2024
Stop alle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
Il TAR Catania, con sentenza n. 2767 del 30 luglio 2024, precisa che le norme nazionali che prevedono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non devono essere applicate perché in contrasto con il diritto comunitario.
di La Redazione
La vertenza riguarda una società che svolge attività di manutenzione di grandi yacht, la quale stipulava l'A.I.D. un accordo quadro avente ad oggetto le condizioni generali per la fornitura di lavori di cantieristica per imbarcazioni e navi da diporto presso l'Unità Produttiva di Messina.
L'accordo stabiliva che la società poteva richiedere, qualora disponibili, l'utilizzo degli impianti fissi o mobili presenti in cantiere per i quali corrisponderà un compenso a misura, a tempo o a cottimo.
La durata dell'accordo era di 4 anni rinnovabili, decorrenti della sottoscrizione dello stesso, con possibilità di rinnovo per 3 volte consecutive, salvo che non venga data disdetta almeno 6 mesi prima di ciascuna scadenza. 
La società asseriva di non aver avuto la possibilità, nei primi 4 anni, di sviluppare in pieno il proprio piano industriale per le attività di manutenzione di yacht a causa della indisponibilità dei bacini di carenaggio, in quanto il bacino in muratura era stato principalmente utilizzato dalla A.I.D. per la manutenzione dei traghetti delle Ferrovie dello Stato. 
La A.I.D. ha invitava la società «…a lasciare libera, da persone e cose, e in pristino stato, l'area demaniale in oggetto», considerato che l'accordo era scaduto scaduto. La A.I.D. evidenziava che «La clausola di cui all'art. 3, comma 2, della Convenzione, relativa all'ipotesi di rinnovo, salvo il caso di disdetta, è infatti nulla e priva quindi di ogni effetto, atteso che le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate né prorogate in moto automatico, a ciò ostando la normativa europea, come peraltro applicata ed interpretata anche dal Giudice nazionale».
La società rilevata la presunta erroneità dell'asserita nullità della clausola di cui all'art. 3, comma 2, dell'accordo quadro, motivata dal fatto che «…le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate né prorogate in modo automatico, a ciò ostando la normativa europea, come peraltro applicata ed interpretata anche dal giudica nazionale», in quanto l'accordo quadro per cui è causa non sarebbe da qualificarsi quale atto di concessione di aree demaniali in favore della società, avendo al contrario natura imprenditoriale ed essendo stato stipulato in attuazione dell'art. 133, comma 4, del D.P.R. n. 90/2010 per l'erogazione di servizi di cantieristica navale. 
Tale doglianza è fondata
Il Collegio evidenzia che dal principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, secondo cui «Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione» ne consegue che devono essere disapplicate le “norme legislative nazionali” che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e che le concessioni demaniali marittime incise da tale statuizione sono quelle che hanno “finalità turistico-ricreative”.
Il TAR Catania, con sentenza n. 2767 del 30 luglio 2024, nel caso di specie, osserva come il citato principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria non possa essere richiamato a giustificazione della tesi della nullità di una clausola di rinnovo automatico racchiusa in un accordo quadro, non essendo quest'ultimo una “norma legislativa” che regolamenta il rinnovo delle concessioni ed essendo un accordo bilaterale, tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca all'esterno del perimetro delle concessioni demaniali. 
In particolare, osserva il TAR come la nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” deve riferirsi alle concessioni per l'esercizio delle seguenti attività: 
  • gestione di stabilimenti balneari; 
  • esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 
  • noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
  • gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
  • esercizi commerciali; 
  • servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie. 
Tale elenco ha carattere tassativo, sicché non vi rientrano le concessioni riguardanti i punti di ormeggio, le concessioni di cantieri navali e scali d'alaggio e neppure le concessioni dei servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo.
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