
Con il Decreto interministeriale dell'11 giugno 2024 si abroga e si sostituisce il precedente Decreto del 2016, dettando nuove regole sulle modalità di versamento del contributo esonerativo cui possono accedere i datori che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno sottoscritto il Decreto dell'11 giugno 2024 con il quale si abroga e si sostituisce il precedente Decreto interministeriale del 10 marzo 2016 riguardante le modalità di versamento del contributo esonerativo di cui sono onerati i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione di cui all'
Nello specifico, possono fruire dell'esonero i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, i quali entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità sono tenuti a presentare apposita autocertificazione in via telematica, attraverso la banca dati del collocamento mirato, servendosi dell'apposito portale accessibile tramite SPID/CIE.
|
Non è possibile presentare più autocertificazioni nello stesso momento in corso di validità, anche se sono relative ad ambiti provinciali diversi. |
Attraverso la suddetta autocertificazione, il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza attraverso l'indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale e dichiara, con riferimento a ciascun ambito provinciale ove sussistono unità produttive interessate dall'esonero:
|
|
La quota di esonero non può essere superiore:
|
|
In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell'esonero effettuando il versamento del contributo per il trimestre successivo. In caso di variazioni, invece, l'autocertificazione deve essere ripresentata con le stesse modalità entro 60 giorni dal momento in cui essa si è verificata.
|
Senza il versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità. |
|
L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi del comma 3 dell' |
Per fruire dell'esonero, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo in misura pari all'importo di euro 39, 21 per ogni giorno di lavoro per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il contributo si calcola su 5 giorni di lavoro a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è quindi stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ogni lavoratore con disabilità per cui l'esonero è autocertificato.
|
I pagamenti sono effettuati mediante avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica predisposta e sono gestiti attraverso la piattaforma PagoPA. Ciò significa che l'autocertificazione si considera validamente presentata solo a seguito di riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento nella piattaforma PagoPA. |
Il Decreto precisa che i datori di lavoro che già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersene sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tale autocertificazione si intenderà presentata in regime di continuità con la precedente, pertanto valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento.
|
L'articolo 6 evidenzia che il Decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. |