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L'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che gli affidamenti di cui avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. In particolare, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. |
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Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31.03.2023, n. 36) per la prima volta è stato inserito un articolo dedicato specificamente al principio di rotazione, l'art. 49. Come ha evidenziato il Consiglio di Stato nella Relazione Illustrativa al nuovo Codice, l'art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. |
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Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che relativamente al tema posto, si rimanda all'art. 49 sopra richiamato ed in particolare al comma 2 dello stesso. La risposta al quesito è quindi negativa. Si ricorda, come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1385/2024, che il fine principale del principio di rotazione è quello di scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici. Si rimanda al parere ANAC 58/2023. |