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L'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 prevede che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. |
La definizione di operatore economico (Allegato I) è più ampia rispetto alla nozione di impresa e comprende anche soggetti senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, offrono beni e/o servizi sul mercato. Pertanto le Università, in quanto potenziali operatori economici, sono legittimate a partecipare al mercato delle gare di appalto indette dalle (altre) amministrazioni aggiudicatrici e quindi a concorrere con le ditte private per l’acquisizione di servizi (cfr. Corte di Giustizia CE, sezione IV, 23 dicembre 2009, n. 305). |
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Il Ministero, in relazione al quesito dell'utente, precisa che al fine di poter legittimamente operare sul mercato per l'affidamento di prestazioni di servizi, le amministrazioni universitarie devono prevedere nel proprio Statuto o nel Regolamento di Contabilità e Finanza tale facoltà di iniziativa economica, da espletarsi nei limiti della compatibilità con le attività didattiche e di ricerca, e garantendo una devoluzione degli utili alle finalità istituzionali non essendo enti con scopi lucrativi. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la risposta è affermativa. |