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Nello specifico, essi lamentano la violazione dell'
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- sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta dai ricorrenti la prospettazione non appare manifestamente infondata e quindi, impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio, priva del fumus boni juris necessario per procedere alla emanazione della misura richiesta;
- sussiste il periculum in mora e la necessità di provvedere con urgenza, dati gli argomenti all'ordine del giorno e la circostanza che non sussistono i tempi necessari per la preventiva convocazione delle parti.
Motivi della decisione
A. spa è società che opera nel settore Energy&Utilities il cui capitale sociale è ripartito come segue: 10% P. P.; 20% S. Z.; 40% C. C.; restante 30% azioni proprie. Dal 2018 A. spa è gestita da un consiglio di amministrazione composto dai tre attuali soci e C. C. ricopre la carica di presidente.
I ricorrenti, che fino a pochi mesi fa erano anche dipendenti di A. spa, avevano chiesto al C. di convocare una riunione del CdA per discutere della attribuzione delle deleghe ma quest’ultimo si era pretestuosamente sottratto a tale richiesta provvedendo alla convocazione per il giorno 19.2.24 solo a seguito dell’invio di una PEC da parte del Collegio Sindacale; contestualmente all’apertura dei lavori aveva notificato una contestazione disciplinare relativa ad addebiti pretestuosi a mai prima contestati e sostenuto che la contestazione disciplinare comportasse la decadenza delle deleghe attribuite ai ricorrenti e la possibilità per loro di prendere parte ai lavori assembleari. Nel corso del consiglio erano state riviste le deleghe e la materia giuslavoristica (fino a quel momento in capo al C.) era stata avocata al Consiglio; il C. aveva comunque comminato il licenziamento agli odierni ricorrenti e successivamente li aveva estromessi da ogni accesso fisico alla sede operativa della società, ai sistemi informatici e alle email (facendo dirottare ad altro indirizzo email a lui accessibile i messaggi a tali indirizzi destinati).
Il giorno 28 maggio 2024 si era tenuto un CdA per discutere dell’approvazione del progetto di bilancio della successiva convocazione, nel rispetto dei termini di legge, dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio e, in parallelo, i legali delle parti avevano fissato un incontro per il 3.6.24 al fine di esplorare soluzioni alla situazione di conflitto, inclusa l’ipotesi – sollecitata dal Collegio Sindacale – di modificazione della composizione dell’organo gestorio: il Collegio Sindacale aveva infatti convocato l’assemblea dei soci per il 27.5.24 al fine di verificare se vi erano le condizioni per la sostituzione dell’organo amministrativo, ma C. C. aveva disertato l’assemblea.
Dopo la conclusione della riunione del CdA, senza preavviso alcuno e senza che ciò fosse stato discusso/deliberato dal consiglio, C. C. aveva inviato una comunicazione di convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria di A. spa per il giorno 6.6.24, ore 10 presso lo studio del notaio B. in T., con il seguente odg: “Parte straordinaria I. Proposta di annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale con incremento del valore nominale di ogni singola azione e conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto – Delibere inerenti e conseguenti - Parte ordinaria I. Deliberazione di azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori S. Z. e P. P. II. Nomina del nuovo organo amministrativo”;
rilevato che parte ricorrente, illustrate le intenzioni dell’amministratore C. sottese alla predetta convocazione, ha censurato la violazione dell’art. 2366 c.c. e dell’art. 10 Statuto, norme che dispongono che la convocazione dell’assemblea avviene ad opera degli “amministratori”, e ha evidenziato che dottrina e giurisprudenza, incluse quelle formatesi ante novella del 2012, hanno concordemente precisato che la competenza per la convocazione dell’assemblea spetta all’organo gestorio e che quando, come nel caso, l’organo gestorio è costituito da un organo collegiale, legittimato alla convocazione dell’assemblea è il consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non già un singolo componente del consiglio;
ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte come verrà indicato in dispositivo atteso che:
• sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta da parte ricorrente (e sul presupposto di veridicità e completezza delle stesse) la prospettazione non appare manifestamente infondata e quindi, impregiudicata ogni diversa valutazione all’esito della instaurazione del contraddittorio, priva del fumus boni juris necessario per procedere alla emanazione delle misure di cui infra;
• sussiste il periculum in mora e la necessità di provvedere con urgenza inaudita altera parte attesi gli argomenti all’ordine del giorno e la circostanza che l’assemblea è stata convocata per il giorno 6 giugno 2024 e che dunque non sussistono i tempi necessari per la preventiva convocazione delle parti;
ritenuto pertanto:
- di disporre la sospensione dell’assemblea dei soci di A. spa convocata per il giorno 6.6.24 con avviso di convocazione 29.5.24, ordinando che la predetta assemblea non venga tenuta;
P.Q.M.
Sospende l’assemblea dei soci di A. spa convocata per il giorno 6.6.24 con avviso di
convocazione 29.5.24 e ordina che la predetta assemblea non venga tenuta;
assegna a parte ricorrente termine:
• di giorni 8 per la notifica del ricorso e del presente decreto alle parti resistenti;
fissa
udienza per la conferma/modifica/revoca del decreto al 3.7.24 – ore 12,15 – aula 9 Si comunichi con urgenza a parte ricorrente.