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7 agosto 2024
La sospensione cautelare dell’assemblea dei soci di una s.p.a.
In presenza di una prospettazione fattuale non manifestamente infondata che evidenzia una convocazione invalida, il Tribunale può disporre la sospensione dell'assemblea se ravvisa la sussistenza del periculum in mora e la necessità di provvedere con urgenza.
di La Redazione
I soci di Alfa s.p.a. chiedono, inaudita altera parte, la sospensione cautelare dell'assemblea straordinaria ed ordinaria convocata, senza preavviso e senza preventiva discussione nel precedente CdA, dal socio Tizio.

precisazione

Nello specifico, essi lamentano la violazione dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto, per i quali la convocazione dell'assemblea avviene ad opera degli “amministratori”; evidenziano anche che dottrina e giurisprudenza hanno concordemente stabilito in materia che:
  • «la competenza per la convocazione dell'assemblea spetta all'organo gestorio»;
  • «quando l'organo gestorio è costituito da un organo collegiale - come avvenuto nel caso - legittimato alla convocazione dell'assemblea è il consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non già un singolo componente del consiglio».
Il Tribunale di Torino, con decreto del 3 giugno 2024, dichiara sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, rilevando che:
  • sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta dai ricorrenti la prospettazione non appare manifestamente infondata e quindi, impregiudicata ogni diversa valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio, priva del fumus boni juris necessario per procedere alla emanazione della misura richiesta;
  • sussiste il periculum in mora e la necessità di provvedere con urgenza, dati gli argomenti all'ordine del giorno e la circostanza che non sussistono i tempi necessari per la preventiva convocazione delle parti.
Pertanto, l'assemblea dei soci di Alfa convocata dal socio Tizio viene sospesa, con l'ordine che la stessa non venga svolta.
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