Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1) Con ricorso ex art. 2437-ter ultimo comma c.c. P. A. B. ha formulato al Tribunale di Milano le seguenti conclusioni:
“- accertata e dichiarata la legittimità del recesso del dott. P. A. B. dalla società V. P. S.p.a. ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a) c.c. e art. 12, comma 1 lett. a) dello Statuto sociale;
- accertato e dichiarato che il dott. P. A. B. ha contestato il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’amministratore unico di V. P. S.p.a. nella determina del 13.10.2023 sub doc. 14, non comunicata tempestivamente ai soci, in palese violazione dei criteri di liquidazione previsti dalla legge e dallo statuto;
- nomini, ai sensi dell’art. 2437-ter, ult. co. c.c., un esperto che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 2437-ter, comma 2 c.c. e dall’art. 12 dello statuto, stimi il valore di liquidazione delle azioni di V. P. S.p.a. di titolarità del socio recedente con relazione giurata;
- in ogni caso, ordini a V. P. S.p.a. di esibire e mettere a disposizione dell’esperto nominando tutta la documentazione contabile e societaria che lo stesso riterrà opportuno e necessario esaminare ai fini della valutazione, in aggiunta ai documenti prodotti nel presente procedimento, ovvero comunque conferisca all’esperto nominando tutti i poteri necessari a questo fine;
- in ogni caso, ponga tutte le spese del procedimento, ivi compreso l’onorario dell’esperto designando, a carico di V. P. S.p.a. considerata la patente violazione delle disposizioni di legge e di statuto in cui è incorsa in tema di comunicazione, formazione e quantificazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso.”
Ha in particolare allegato parte ricorrente che:
- il ricorrente era titolare di n. 125.000 azioni ordinarie di categoria A di V. P. S.p.a. pari a nominali Euro 125.000,00;
- amministratore unico di V. era F. P., che ne era anche il socio di maggioranza tramite la sua società F. O. S.r.l.;
- in data 30.10.2023 l’assemblea di V. – con il voto contrario (fra gli altri) del ricorrente – aveva approvato le seguenti modifiche allo statuto sociale:
i) modifica dell’oggetto sociale, determinando un cambiamento significativo dell’attività sociale;
ii) eliminazione dei limiti alla circolazione delle azioni previsti dal previgente statuto;
- in assemblea il Presidente (e socio di maggioranza) P. aveva rappresentato ai soci la necessità di approvare tali modifiche in quanto funzionali alla operazione di scissione con scorporo ex art. 2506 comma 1 c.c. di V. che lo stesso P. aveva in animo di far approvare ai soci nella stessa assemblea, benché il relativo progetto di scissione non fosse stato neppure depositato presso la sede sociale nei 30 giorni precedenti come prescritto dall’art. 2501-septies c.c., richiamato dall’art. 2506-ter c.c. e quindi senza che i soci ne avessero contezza;
- in particolare, P. aveva segnalato ai soci che per dare attuazione alla progettata scissione era necessario operare uno “snellimento” dell’oggetto sociale poiché in tal modo “si razionalizzerebbero le attività della società, alcune delle quali verrebbero esercitate dalle società beneficiarie”;
- come poteva evincersi dal confronto fra il contenuto della clausola dell’oggetto sociale previgente la modifica statutaria e quello risultante a seguito della modifiche, si era determinata una rilevantissima riduzione delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, con un conseguente mutamento radicale dell’attività sociale svolta da V. e, quindi, delle condizioni di investimento sulla base delle quali il ricorrente era stato indotto ad acquistare parte delle azioni di V. detenute dallo stesso dott. P., fra queste - non ultima - la prospettiva della quotazione della Società, più volte menzionata in diverse presentazioni della Società quale “liquidity event” che avrebbe consentito ai soci di uscire dalla società monetizzando ampiamente il valore del loro investimento;
- più precisamente, per effetto delle modifiche apportate all’oggetto sociale grazie al voto determinante di assoluta maggioranza di F. O. S.r.l. si era determinato un mutamento sostanziale nell’attività di V. rilevante ai sensi dell’art. 2437, comma 1 lett. a) c.c. e art. 12, comma 1, lett. a) dello Statuto, in quanto da società operativa che esercitava le attività comprese nel suo oggetto sociale in proprio, V. era stata ridotta a mera holding di partecipazioni destinata a diventare detentrice del controllo sulle nuove subholding di partecipazioni, ovvero le società che sarebbero risultate beneficiarie nella progettata scissione con scorporo dei rami d’azienda relativi ad alcuni dei settori di operatività originariamente ricompresi nell’oggetto sociale di V.;
- oltre ciò, venivano eliminati tutti i vincoli alla circolazione delle azioni previsti dall’art. 11 dello statuto (clausola di prelazione, drag along e tag along), ed il P. aveva segnalato che la modifica proposta avrebbe dovuto “consentire ad ogni socio la libera trasferibilità della partecipazione, alla luce dell’espansione della compagine sociale”; sicché anche tale modifica aveva legittimato il recesso del ricorrente ex art. 2437, comma 2 c.c., lett. b), e art. 12, comma 1 lett. h);
- benché le modifiche statutarie approvate dall’assemblea del 30.10.2023 avessero legittimato i soci ad esercitare il diritto di recesso ex art. 12, comma 1, lett. a) dello Statuto sociale e ex art. 2437, comma 1 lett. a), e comma 2 lett. b) c.c., l’amministratore unico di V. non solo non aveva fatto alcuna menzione della circostanza nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che neppure aveva chiarito quali fossero le modifiche statutarie da approvare, ma neppure aveva depositato nei 15 giorni precedenti l’assemblea la determinazione del valore di liquidazione delle azioni così come richiesto dall’art. 2437-ter, co. 5 c.c. e dall’art. 12 dello Statuto, pregiudicando così i diritti di informazione dei soci;
- per tale ragione, dopo l’assemblea, il socio ricorrente, avendo intenzione di recedere dalla Società, aveva sollecitato la relativa quantificazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso con mail-pec del 7.11.2023 trasmessa dall’avv. L. B.;
- in data 16.11.2023 la Società aveva riscontrato la comunicazione tramite i suoi legali, informando, fra l’altro, che “è in corso di predisposizione la valutazione del valore di liquidazione delle azioni” e quindi, implicitamente, ammettendo che l’amministratore non avesse neppure provveduto alla stima;
- per contro, con nuova comunicazione in data 20.11.2023 che contraddiceva quella precedente, i legali della Società avevano comunicato che “ancorché alcuna comunicazione sia stata effettuata agli azionisti, la determinazione del valore di liquidazione delle azioni è stata comunque depositata presso la sede sociale come risulta dalla determina dell’amministratore unico del 13 ottobre 2023”, che veniva allegata alla mail;
- dalla lettura della determina dell’amministratore unico – mai comunicata né messa a disposizione di alcuno dei soci – si era appreso che il P. aveva arbitrariamente quantificato il valore di liquidazione delle azioni in misura pari al valore nominale di euro 1,00 per azione, ciò in evidente violazione dei criteri di stima previsti dall’art. 2437-ter, comma 2 c.c. e dall’art. 12 dello Statuto;
- preso atto di ciò, con raccomandata inviata alla Società in data 25.11.2023 il socio ricorrente aveva esercitato il diritto di recesso contestando il valore di liquidazione delle azioni;
- dalla consultazione del Registro delle Imprese, si era peraltro appreso che con successiva assemblea del 15.12.2023 era stata revocata la modifica statutaria approvata dall’assemblea del 30.10.2023 sul regime di circolazione delle azioni, ripristinando i precedenti vincoli previsti dall’art. 11 dello statuto;
- permaneva, invece, la modifica statutaria dell’oggetto sociale approvata nell’assemblea del 30.10.2023 sicché, continuavano a sussistere i presupposti per il recesso del dott. B. ex art. 12, comma 1 lett. a) dello Statuto sociale e ex art. 2437, comma 1, lett. a) c.c..
1).1 Si è costituita V. P. s.p.a. concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto non sussistevano i presupposti del recesso operato dal ricorrente.
In particolare, secondo la prospettazione della società, “La modifica dello statuto, approvata a larghissima maggioranza dall’assemblea del 30 ottobre 2023, non ha prodotto un reale cambiamento dell’oggetto sociale, tale per cui il profilo di rischio dell’odierno ricorrente sia variato significativamente, come invece lamenta il ricorrente (p. 7 ricorso).
Non corrisponde al vero che si sia “determinata una rilevantissima riduzione delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, con un conseguente mutamento radicale dell’attività sociale svolta da V. e, quindi, delle condizioni di investimento sulla base delle quali il ricorrente era stato indotto ad acquistare” una partecipazione nella resistente.
Il confronto tra il testo dell’art. 3 dello statuto nella formulazione precedente e successiva l’assemblea del 30 ottobre 2023, contrariamente a quanto affermato del ricorrente, non dimostra affatto un sostanziale mutamento dell’attività svolta da V. P. S.p.A..” (pagine 9 e 10 della memoria di resistenza).
2) La difesa di V. P. s.p.a. sollecita l’Ufficio ad esaminare, in via preliminare, le eccezioni di inesistenza dei presupposti per il recesso operato dal ricorrente.
Come noto, la volontaria giurisdizione si distingue dalla giurisdizione contenziosa avendo ad oggetto la gestione di interessi e non la risoluzione di una controversia giuridica su diritti soggettivi o status.
Ciò non esclude tuttavia che il presupposto o la condizione della tutela volontaria possa essere la sussistenza di una situazione giuridica sostanziale di natura contenziosa (con conseguente esigenza di un accertamento circa la sussistenza del diritto controverso preliminare e condizionante il provvedimento camerale oggetto del giudizio della volontaria giurisdizione).
In tali casi il giudice, chiamato ad esercitare le funzioni volontarie, necessariamente conosce incidenter tantum la questione preliminare.
Con la conseguenza che l’esame sulla ricorrenza del diritto soggettivo o dello status presupposto dell’azione è compiuto senza valore di cosa giudicata.
Ora, l’art. 2437, comma 1, let. a) c.c. stabilisce che ha diritto di recedere il socio di s.p.a. che non ha concorso alla deliberazione riguardante “la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società”.
Non è dubbio che il legislatore della Riforma del 2003 abbia inteso connettere il diritto di recesso del socio alla “modifica della clausola” statutaria riguardante l’oggetto sociale, cioè l’attività economica che i soci decidono essa possa e debba svolgere a scopo di lucro (artt. 2247, 2328, comma 2 n. 3), 2365, comma 1, c.c.).
Una modifica suggerita soprattutto dall’opportunità di escludere che il recesso fosse consentito in presenza di modifiche di fatto dell’oggetto sociale – cioè cambiamento dell’attività ad oggetto statutario inalterato – da considerarsi invece semmai generative di effetti sul diverso piano della responsabilità degli amministratori.
E’ pacifico che, tra le modifiche, rilevano non solo quelle ampliative dell’oggetto sociale, ma anche quelle che ne determinano una riduzione.
Dunque, per verificare l’insorgere del diritto di recesso del socio dovrà aversi riguardo anzitutto al novero delle attività prima indicate in statuto come comprese e poi escluse e/o al novero di quelle prima non comprese e poi aggiunte.
Tuttavia il legislatore non ha inteso consentire il recesso a fronte di ogni e qualsiasi modifica statutaria ampliativa o restrittiva, ma solo quando essa “consente un cambiamento significativo dell’attività della società”: solo se il cambiamento è significativo, infatti, può riconoscersi, per fatto della maggioranza, una “rottura” del patto sociale originario che, mutando le condizioni di rischio dell’attività svolta ne giustifica il recesso. Per converso, mutamenti non significativi sono perciò stesso irrilevanti. Il tutto si apprezza in un’ottica di tutela accordata ad interessi effettivamente e realmente apprezzabili, nell’intento di evitare la strumentalizzazione, da parte del socio minoritario, di modifiche formali o marginali.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale come le modifiche dell’oggetto sociale siano tali da giustificare l’accoglimento del ricorso per la nomina dell’esperto.
Premesso che già ad un primo esame comparatistico (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), le modifiche all’oggetto sociale risultano effettivamente rilevanti, nota il Tribunale come siano non decisive le allegazioni della società resistente in merito all’effettivo svolgimento di alcune delle attività rimosse.
Invero, un conto è il non esercizio di attività rientranti nell’oggetto sociale, che quindi sempre la società avrebbe potuto esercitarle in futuro.
Altro conto è, invece, la eliminazione dall’oggetto sociale di tali attività, che quindi non potranno mai più essere esercitate, con tutte le conseguenze in termini di potenziale redditività della società a danno dei soci che hanno investito nella stessa.
Inoltre, effettivamente dal documento 16 di parte ricorrente emerge come la società resistente non fosse una mera holding ma avesse un progetto di attività diversificato come:
- la erogazione di servizi consulenziali di business, commerciali, operativi, amministrativi, HR, M&A, ristrutturazione e finanza 4.0, (c.d. divisione services);
- la possibilità di svolgere attività di operatore di pagamento elettronico (c.d. divisione Fintech);
- la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, con riferimento alla piattaforma R. che avrebbe avuto il compito di risolvere il problema tra domanda e offerta nel mondo del lavoro (c.d. divisione Technology);
- lo sviluppo, la condivisione, il sostegno e la promozione di startup, pmi e ricerca & sviluppo (c.d. divisione Community).
Tali attività sono state o ridotte oppure totalmente eliminate (come l’attività di pagamento elettronico e di mediazione lavorativa), incidendo notevolmente sulla futura attività della società resistente, che nella sostanza si riduce alla mera attività di holding e di attività di servizi nei confronti delle partecipate.
Una tale così rilevante modifica strutturale, nei limiti dell’accertamento pur soltanto incidentale proprio del presente procedimento, non può che comportare l’accoglimento del ricorso per la nomina di un esperto indipendente, alla luce anche delle contestazioni emerse tra le parti in merito al valore della quota di partecipazione del ricorrente.
P.Q.M.
Visto l’art. 2437 ter c.c.,
esperto ai fini di cui al ricorso il prof. G. F. A. con studio in (omissis) via (omissis) n. 5, disponendo che la nomina acquisti efficacia una volta che sia stata depositata in Cancelleria dichiarazione di indipendenza dell’esperto nominato, deposito del quale potrà essere richiesta copia dal depositante.
Dispone che il presente provvedimento sia tempestivamente comunicato dalla parte ricorrente all’esperto nominato.