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22 agosto 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: malore improvviso del conducente esclude il risarcimento
Il non aver apposto il segnale di pericolo mobile rappresenta motivo di causa di risarcimento in caso di incidente?
di La Redazione
L’oggetto del processo: risarcimento danni da sinistro stradale

ilcaso

Il contenzioso. Nella vicenda in commento, le istanti citavano parte convenuta in relazione all’evento determinato da Caia, scoperta di assicurazione su strada in avaria senza aver posizionato l'apposito segnale mobile di pericolo, e quindi il risarcimento dei danni ove l'attrice per evitare l'urto, aveva sterzato a sinistra ma aveva, comunque, urtato con la parte anteriore destra dell'auto la parte posteriore dell’altro mezzo.  Subito dopo l'auto si era capovolta sul lato sinistro della carreggiata. L'auto aveva riportato danni tanto da demolirla e l'attrice aveva subito lesioni personali.

L'istituto in contestazione

esempio

In caso di sosta di veicolo in tempo di notte, per avaria del veicolo o altra causa, l'uso dei dispositivi luminosi non fa venir meno l'obbligo del presegnalamento a mezzo del cosiddetto triangolo rosso (Cass. pen. 7 novembre 1981| n. 10081). L'obbligo di segnalazione di veicolo fermo, a mezzo di apposito segnale mobile di pericolo generico (col triangolo), ha carattere rigido e non può tale segnalazione essere effettuata a mezzo di persona, che si ponga sulla carreggiata o ai margini di essa, se non quando l'uso del triangolo rosso sia impossibile o non funzionale (Cass. pen. 9 ottobre 1981 n. 8623).

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

Il malore improvviso incide sulla capacità di intendere e di volere, come coscienza e volontarietà della condotta, e, pertanto, non rientra nella categoria giuridica del fortuito (Cass. pen. 13 giugno 1989 n. 8357). Se è vero che l'onere della prova dell'improvviso malore del conducente non è posto a carico di colui che invoca la causa di esclusione della punibilità onde spetta al giudice stabilire se l'imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni, tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l'accertamento delle condizioni di salute dell`imputato al momento del fatto, poiché, in mancanza di qualsiasi allegazione di elementi specifici, si presume che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad una attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determina (Cass. pen. 2 novembre 1990, n. 14357). Anche laddove il malore improvviso sia provato, esso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente” (Trib. Ravenna 8 novembre 2021 n. 827).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

Con la documentazione prodotta, le attrici avevano provato di essere legittimate a proporre le domande e di aver citato il soggetto che risultava legittimato passivo e litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005.  Quanto alla prova circa la scopertura assicurativa dell'auto, agli atti v'era comunicazione con la quale alla data del sinistro la detta auto non risultava assicurata. Tale comunicazione era stata ritenuta come prova della scopertura del veicolo antagonista. Nel merito, tuttavia, le domande non potevano trovare accoglimento in quanto il fatto andava ascritto al malore del conducente. Ne consegue che se è vero che il conducente dell'auto rimasta in avaria e che non aveva apposto il segnale di pericolo mobile, tanto è che gli fu elevato verbale di accertamento di violazione, è pur vero che tale fatto degradava a mera occasione dell'evento sinistrorso e non a causa. Se l'attrice aveva subito la sincope di cui sopra a ragione della quale perse il controllo dell'auto, senza dubbio se anche fosse stato apposto il segnale, ella lo avrebbe urtato con le stesse conseguenze.

In conclusione, il giudice respinge la domanda.

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