Il contenzioso. Nella vicenda in commento, le istanti citavano parte convenuta in relazione all’evento determinato da Caia, scoperta di assicurazione su strada in avaria senza aver posizionato l'apposito segnale mobile di pericolo, e quindi il risarcimento dei danni ove l'attrice per evitare l'urto, aveva sterzato a sinistra ma aveva, comunque, urtato con la parte anteriore destra dell'auto la parte posteriore dell’altro mezzo. Subito dopo l'auto si era capovolta sul lato sinistro della carreggiata. L'auto aveva riportato danni tanto da demolirla e l'attrice aveva subito lesioni personali. |
In caso di sosta di veicolo in tempo di notte, per avaria del veicolo o altra causa, l'uso dei dispositivi luminosi non fa venir meno l'obbligo del presegnalamento a mezzo del cosiddetto triangolo rosso (Cass. pen. 7 novembre 1981| n. 10081). L'obbligo di segnalazione di veicolo fermo, a mezzo di apposito segnale mobile di pericolo generico (col triangolo), ha carattere rigido e non può tale segnalazione essere effettuata a mezzo di persona, che si ponga sulla carreggiata o ai margini di essa, se non quando l'uso del triangolo rosso sia impossibile o non funzionale (Cass. pen. 9 ottobre 1981 n. 8623). |
Il malore improvviso incide sulla capacità di intendere e di volere, come coscienza e volontarietà della condotta, e, pertanto, non rientra nella categoria giuridica del fortuito (Cass. pen. 13 giugno 1989 n. 8357). Se è vero che l'onere della prova dell'improvviso malore del conducente non è posto a carico di colui che invoca la causa di esclusione della punibilità onde spetta al giudice stabilire se l'imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni, tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l'accertamento delle condizioni di salute dell`imputato al momento del fatto, poiché, in mancanza di qualsiasi allegazione di elementi specifici, si presume che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad una attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determina (Cass. pen. 2 novembre 1990, n. 14357). Anche laddove il malore improvviso sia provato, esso integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente “solo laddove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente” (Trib. Ravenna 8 novembre 2021 n. 827). |
Con la documentazione prodotta, le attrici avevano provato di essere legittimate a proporre le domande e di aver citato il soggetto che risultava legittimato passivo e litisconsorte necessario ai sensi dell' |
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30 gennaio 2024, n. 223
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13 luglio 2021, le istanti a ministero del loro difensore, convenivano in giudizio dinanzi a questo ufficio per l'udienza dell'8 novembre 2021 la ... in persona del legale rapp.te pro - tempore, nella qualità in epigrafe indicata e la ... in persona del legale rapp.te pro - tempore, per sentir dichiarare responsabile del sinistro avvenuto sulla SS 700 il giorno 4 agosto 2019 il conducente dell'auto ... targata ... intestata alla ... risultata scoperta di assicurazione RCa e, per l'effetto, sentir condannare le convenute, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni da esse attrici sofferti e consistenti in lesioni personali per ... e danni all'auto ... targata ... di proprietà di ... Nella premessa dell'atto di citazione si partecipava che il giorno 4 agosto 2019, alle ore 21:00 circa nel mentre ... percorreva alla guida dell'auto ... la SS 700 con direzione ... - ... giunta al Km. 14 in Curti, su strada non illuminata, si era trovata dinanzi l'auto ... ferma sul margine destro della strada in avaria senza aver posizionato l'apposito segnale mobile di pericolo. L'attrice per evitare l'urto contro la ... aveva sterzato a sinistra ma aveva, comunque, urtato con la parte anteriore destra dell'auto ... la parte posteriore della ... Subito dopo l'auto ... si era capovolta sul lato sinistro della carreggiata.
L'auto ... aveva riportato danni tanto da demolirla e l'attrice aveva subito lesioni personali per le quali era stata trasportata in ... Il sinistro era stato rilevato da una pattuglia della ... il tutto come da documentazione agli atti.
Il veicolo ... anche se prima facie sembrava assicurato con la ...ni ... in realtà era scoperto di assicurazione, come comunicato dalla Axa e come accertato dalle istanti presso la ... Inviata la richiesta di risarcimento danni alla ... nella qualità ed alla ... alcun riscontro positivo aveva ricevuto tale richiesta, come pure alcun riscontro aveva ricevuto l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, per cui le attrici si vedevano costrette a promuovere il presente giudizio onde ottenere il ristoro dei danni subiti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Iscritta la causa a ruolo essa veniva assegnata al sottoscritto giudicante. Si costituiva la ... il cui difensore contrastava la domanda, sia in punto an che quantum debeatur. In primis si eccepiva la nullità dell'atto di citazione e si chiedeva procedersi al controllo delle condizioni di proponibilità delle domande ed all'accertamento della scopertura assicurativa del veicolo antagonista. Il prefato difensore poi nel merito, rilevava che responsabile del sinistro era stata l'attrice che procedeva a velocità elevata e contestava, ancora, il quantum richiesto.
La convenuta ... pur ritualmente citata, non si è costituita e, pertanto, se ne dichiara la contumacia. Espletata l'istruttoria di rito che è consistita nell'ammissione della prova per testi conclusasi con l'escussione di due testi indicati dalle attrici e nell'effettuazione di una CTU medico - legale, all'udienza dell'8 gennaio 2024 la causa, previa precisazione delle conclusioni a cura dei difensori delle parti costituite, veniva assegnata a sentenza.
Motivi della decisione
Le domande non possono trovare accoglimento per i motivi che appresso si specificano.
Preliminarmente va rilevato che le istanti con l'invio della richiesta di risarcimento danni alla ... ed alla ... nella qualità, da queste ricevuta il 3 marzo 2021, hanno provato di aver adempiuto agli oneri di cui agli artt. 145, 148, 283 e 287 del d.lgs. 209/2005 anche in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la ricezione di tale missiva e la data di notifica dell'atto di citazione ai fini dello spatium deliberandi ex art. 145 citato.
Tale missiva contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 148 (indicazione delle parti, codice fiscale delle istanti, dinamica del sinistro, ed in essa si partecipava di allegare certificato di avvenuta guarigione).
Quanto alla nullità dell'atto di citazione, si rileva che in esso risultano indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c, (indicazione delle parti, oggetto della domanda, fatti posti a base della stessa, autorità adita, giorno e luogo dell'udienza, invito ai convenuti a costituirsi, indicazione della procura), e, del resto, la costituzione della convenuta ha, comunque, sanato eventuale vizio, ex art. 156 c.p.c.- Ed ancora, va sottolineato che, come da Giurisprudenza superiore, l'editio actionis è vulnerata nella sua esigenza di assicurare un compiuto diritto di difesa, allorquando sia affetta da insufficiente determinazione dell'oggetto della domanda, ossia di petitum e di causa petendi, di modo che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto valere. La verifica circa l'esistenza di siffatto vizio deve essere effettuata dal giudice, attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati, con la conseguenza che una valutazione in termini di nullità - inammissibilità della pretesa può essere fatta solo allorché l'oggetto sia assolutamente tale da ledere il diritto costituzionale all'approntamento di un'adeguata ed informata difesa (cfr. Corte dei ... Veneto 21.7.2009 n. 595). Dalla lettura dell'atto di citazione tale incertezza non sussiste, in quanto le attrici hanno specificatamente rappresentato di voler ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.
Con la documentazione prodotta, (rapporto della ... e documentazione medica), le attrici hanno provato di essere legittimate a proporre le domande e di aver citato il soggetto che risulta legittimato passivo e litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 209/2005.
Quanto alla prova circa la scopertura assicurativa dell'auto ... si rileva che agli atti v'è comunicazione con la quale la ... informava il difensore delle attrici che alla data del sinistro la detta auto non risultava assicurata. Tale comunicazione va ritenuta come prova della scopertura del veicolo antagonista.
Ed invero, non è credibile che la ... unico organo che a norma dell'art. 156 del d.lgs. 209/2005 detiene tutti i dati assicurativi dei veicoli immatricolati in ... e che gestisce danaro pubblico, al cospetto di una siffatta richiesta non verifichi compiutamente se effettivamente un veicolo sia assicurato o meno, almeno per evitare che il risarcimento di un danno cada sulla collettività.
Tali preliminari accertamenti circa i requisiti di ammissibilità e proponibilità delle domande consentono di entrare nel merito del ... onde deciderne le sorti.
Nel merito le domande non possono trovare accoglimento in quanto il fatto va ascritto al malore che colpì la ... la quale all'... di ... ove fu condotta per le prime cure, riferì di essere stata colta da episodio lipoditico attribuito a stress e psico somatizzazione con perdita di controllo dell'auto.
Ne consegue che se è vero che il conducente dell'auto ... rimasta in avaria (come accertato dalla ..., non osservò quanto prescritto dal ... della ... per non aver apposto il segnale di pericolo mobile, tanto è che gli fu elevato verbale di accertamento di violazione ex art. 162/1 e 5 del ... della ... è pur vero che tale fatto degrada a mera occasione dell'evento sinistrorso e non a causa.
Se l'attrice aveva subito la sincope di cui sopra a ragione della quale perse il controllo dell'auto, senza dubbio se anche fosse stato apposto il segnale, ella lo avrebbe urtato con le stesse conseguenze.
Per tali motivi le domande vanno rejette.
Stante la natura della materia trattata e le circostanze del caso concreto, motivi di equità fanno propendere per la compensazione delle spese, tranne quelle di CTU che restano a carico dell'attrice ... quivi ravvisandosi la sussistenza di “altri analoghi gravi ed eccezionali ragioni” per tale decisione , come sancito dall'art. 92 c.p.c.- Al riguardo si rileva che la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
... di ... di S. ... dr. ... definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al R.G. n. 14494/2021, proposta da ... e ... /... in persona del legale rapp.te pro - tempore, quale impresa designata ratione territorii
... e ... in persona del legale rapp.te pro - tempore, rejetta ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande proposte dalle attrici;
2) compensa le spese tranne quelle di CTU che restano a carico di ...