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7 agosto 2024
Sinistro stradale e onere probatorio, chi deve dimostrare le dinamiche dell'incidente
Con l'ordinanza n. 20879 la Cassazione ribadisce che spetta all'attore provare che l'evento non è a lui imputabile e non alla compagnia assicurativa.
di La Redazione
Il Tribunale respingeva una domanda risarcitoria avanzata nei confronti di Allianz S.p.a. dalla vittima di un incidente stradale. Secondo i giudici di merito non era stata provata la dedotta origine dello scontro con veicolo rimasto non identificato a causa delle versioni contraddittorie fornite dallo stesso danneggiato, la mancanza di riscontri oggettivi che confermassero la tesi del tamponamento e alla inattendibilità dell'unico teste escusso. L'attore, di fatto, non era stato in grado di adempiere al suo onere probatorio, dimostrando che quindi il sinistro era stato causato da un altro veicolo rimasto sconosciuto. 
Presentando la questione davanti alla Suprema Corte, il ricorrente non ottiene una riforma della decisione, in quanto, anche gli Ermellini  ribadiscono il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore/appellante, che deve dimostrare le modalità dell'incidente e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto. Infatti, secondo le regole generali del riparto dell'onere probatorio, non era la convenuta a dover dimostrare che il sinistro aveva avuto origine diversa da quella affermata dall'attore, ma era questo a dover dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, vale a dire che l'evento era stato determinato dallo scontro con il veicolo rimasto non identificato: onere, nella specie non assolto.
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