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29 agosto 2024
Le soluzioni del Giudice di Pace: danni riportati dal veicolo a causa di una profonda buca presente nel manto stradale
Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade discende anche l'obbligo della custodia?
di La Redazione
L’oggetto del processo: responsabilità da custodia del manto stradale

ilcaso

Il contenzioso. Nella vicenda in commento era stata richiesta la condanna della PA per i danni provocati dalle anomalie presenti nel manto stradale. Quindi, la parte istante aveva chiesto il riconoscimento dei danni riportati a seguito della buca non segnalata al proprietario del veicolo.

L'istituto in contestazione

esempio

Preliminarmente, si osserva che l'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Ebbene, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade discende per l'ente non solo l'obbligo della manutenzione, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (Trib. Monza 24 maggio 2001, n. 1356).

Orientamenti giurisprudenziali

giurisprudenza

Il regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. è applicabile al caso di danno prodotto da manchevolezze della manutenzione del manto stradale e per l'esclusione di tale regime occorre la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva dell'ente pubblico di esercitare un controllo continuo e completo sullo stato delle strade. Si profila, pertanto, l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c.come caso di responsabilità oggettiva, per la sussistenza della quale è sufficiente la prova del nesso materiale fra la cosa in custodia (strada, marciapiede) e il danno prodotto.  Detto nesso causale potrà essere escluso dalla prova del caso fortuito (Cass. civ. 9 aprile 2003 n. 5578, Cass. 13 febbraio 2002 n. 2075).

Le soluzioni del Giudice di Pace

ildiritto

Secondo il giudice, l'ipotesi di applicabilità dell'art. 2051 c.c. nel caso concreto era evidente. Il testimone, della cui attendibilità il giudicante non aveva ragione di dubitare per aver rilasciato dichiarazioni coerenti e prive di elementi di contraddittorietà, dichiarava che mentre percorreva la determinata via, aveva visto un veicolo di colore nero e, fermatosi, constatava che l'autovettura era transitata su di una profonda buca e presentava una ruota squarciata, il cerchio ammaccato e fuoriuscita di liquido dal motore tanto che non era più marciante. Tale dichiarazione era, poi, stata confermata dall'atro testimone. La stessa buca era poi ben visibile nei reperti fotografici prodotti. Senza alcun dubbio, nel caso di specie, è stata ritenuta la totale responsabilità del convenuto Comune nel verificarsi del danno e lo stesso, di conseguenza, è stato condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni. Per quanto attiene il quantum, parte attrice produceva preventivo di riparazione dell'autovettura e reperti fotografici. Per questi motivi, il giudicante ha reputato di poter quantificare il danno nella somma come da relazione peritale redatta dal CTU.

In conclusione, il giudice accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la PA.

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