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Il contenzioso. Nella vicenda in commento era stata richiesta la condanna della PA per i danni provocati dalle anomalie presenti nel manto stradale. Quindi, la parte istante aveva chiesto il riconoscimento dei danni riportati a seguito della buca non segnalata al proprietario del veicolo. |
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Preliminarmente, si osserva che l' |
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Il regime di responsabilità |
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Secondo il giudice, l'ipotesi di applicabilità dell' |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.
L' annosa e sempre controversa questione della responsabilità della P.A. per i danni provocati da anomalie del manto stradale vive un momento di evoluzione con spunti di interesse. Si dibatte, infatti, se l'ipotesi di una responsabilità della P.A. possa essere invocata soltanto in forza dell'art. 2043 c.c. ovvero se sia proponibile la responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 La differenza ovviamente risiede nel diverso regime dell'onere della prova.
L'orientamento più tradizionale della giurisprudenza teneva conto del fatto che il danneggiato ha comunque l'onere di fare tutto il possibile per evitare il danno e, pertanto, ove l'insidia fosse visibile ed evitabile, non si potesse addebitare automaticamente una responsabilità all'ente pubblico. Detta responsabilità poteva essere invocata solo nell'ipotesi che l'anomalia costituisse nel caso concreto "insidia o trabocchetto", non prevedibile e non evitabile con la normale diligenza (Cass. 3/12/2002 n. 17152). Di recente, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione con la decisione del 23/7/2003 n. 11446 ridà corpo ad un diverso orientamento già affermato, ma minoritario (Cass. 15/1/2003 n. 488, Cass. 13/1/2003 n. 289, 31/7/2002 n.11366). Il regime di responsabilità ex art. 2051 c.c. è, allora, applicabile al caso di danno prodotto da manchevolezze della manutenzione del manto stradale e per l'esclusione di tale regime occorre la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva dell'ente pubblico di esercitare un controllo continuo e completo sullo stato delle strade. Si profila, pertanto, l'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. come caso di responsabilità oggettiva, per la sussistenza della quale è sufficiente la prova del nesso materiale fra la cosa in custodia (strada, marciapiede) e il danno prodotto. Detto nesso causale potrà essere escluso dalla prova del caso fortuito (Cass. 9/4/2003 n. 5578, Cass. 13/2/2002 n. 2075 ). La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade discende per l'ente non solo l'obbligo della manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15/11/1923 n. 2506, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ( Tribunale Monza 24/5/2001 n. 1356, Cass.20/11/1998 n. 11749, 5/9/1997 n. 8588 ).
L'ipotesi di applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso concreto è evidente.
Il testimone ... salvatore, della cui attendibilità il giudicante non ragione di dubitare per aver rilasciato dichiarazioni coerenti e prive di elementi di contraddittorietà, ha dichiarato che il giorno 05/8/20222 verso le ore 12,30 percorreva la via ... in ... e di aver visto un veicolo ... di colore nero, fermo con il ... vicino e, fermatosi, constatava che l'autovettura era transitata su di una profonda buca e presentava una ruota squarciata, il cerchio ammaccato e fuoriuscita di liquido dal motore tanto che non era più marciante. Tale dichiarazione era, poi, confermata dall'atro testimone ...
La stessa buca è poi ben visibile nei reperti fotografici prodotti.
Senza alcun dubbio, nel caso di specie, va ritenuta la totale responsabilità del convenuto Comune nel verificarsi del danno e lo stesso va condannato ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni.
Per quanto attiene il quantum, parte attrice produce preventivo di riparazione dell'autovettura e reperti fotografici.
Il giudicante reputa di poter quantificare il danno in euro 3.758,88 come da relazione peritale redatta dal CTU per. ...
Tale somma va maggiorata di interessi legali dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, comprese le spese di ... seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
.. di ... definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ...
, nei confronti di ... , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la responsabilità del convenuto Ente nella causazione dell'evento lesivo;
b) in conseguente accoglimento della domanda attrice, condanna il
... di ... in persona del ... p.t., al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di euro 3.758,88 oltre interessi legali dalla data dell' evento lesivo e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'Avv. ... difensore antistatario ex art. 93 cpc, delle spese di CTU come liquidate in separato provvedimento e delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 1,250,00 di cui euro 150,00 per spese, oltre spese generali, IVA e C.A. come per legge.