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12 agosto 2024
In Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Carceri
Tra le innumerevoli novità, lo slittamento dell'entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dal 2025 al 2026.
di La Redazione
In Gazzetta Ufficiale n. 186/2024 è stata pubblicata la Legge di conversione n. 112/2024, con modificazioni, del D.L. n. 92/2024, «recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia».

Il testo si compone di 4 Capi e 15 articoli.

Il Capo I tratta delle «Disposizioni in materia di personale».
  • l'articolo 1 prevede l'assunzione di 1000 agenti di polizia penitenziaria tra il 2025 e il 2026, al fine di incrementare i livelli di sicurezza, le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna e l'efficienza degli istituti penitenziari;
  • l'articolo 2 regola l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario che è aumentata di 20 unità;
  • l'articolo 2-bis espande la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della giustizia di una unità di dirigente generale penitenziario; 
  • l'articolo 2-ter prevede un'indennità di specificità organizzativa penitenziaria al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari riservati agli adulti e presso gli istituti penali per i minorenni. In particolare, al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lordaaggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, da corrispondere per 13 mensilità;
  • l'articolo 2-quater prevede che i medici convenzionati con il SSN operanti all'interno degli istituti penitenziari possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, ulteriore incarico orario nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale;
  • l'articolo 2-quinquies consente a enti e aziende del Servizio sanitario nazionale di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l'assunzione di medici con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari e con la possibilità di partecipazione alle stesse procedure anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, a condizione che siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari; 
  • l'articolo 3 Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria;
  • l'articolo 4 regola la formazione degli agenti di polizia penitenziaria. In particolare, riduce la durata del corso per agente di polizia penitenziaria, al fine di accelerare l'immissione in servizio.
Il Capo II dispone «Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza
del procedimento penale».
  • In particolare, tra le diverse novità, l'articolo 5 regola gli interventi in materia di liberazione anticipata. In particolare, è stata introdotta una disciplina specifica, sulla detenzione domiciliare, in favore dei condannati sopra i 70 anni e coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute;
  • l'articolo 6 reca norme per incrementare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili dei detenuti;
  • l'articolo 6-bis regolare i dati sanitario dei detenuti. In particolare, prevede la condivisione tra i Ministeri della salute e della giustizia dei dati sanitari e giudiziari presenti nelle loro banche dati, in merito ai detenuti affetti da patologia da dipendenza o psichica e per talune finalità esclusive indicate, nel rispetto della disciplina concernente il trattamento dei dati per fini di giustizia e della disciplina sulla privacy;
  • l'articolo 8 istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale del detenuto al fine di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte;
  • l'articolo 9 reca modifiche al codice penale e al D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, viene introdotto il nuovo delitto contro la P.A. di indebita destinazione di denaro o cose mobili;
  • l'articolo 10-bis prevede la possibilità per il condannato, nel caso in cui non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno mediante attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.
Il Capo III reca «Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile»
  • In particolare, l'articolo 12 differisce di un anno l'entrata in vigore delle norme della riforma Cartabia sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Tale Tribunale non entrerà più in vigore nel 2025 ma nel 2026
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