Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
4 luglio 2024
Dall’Esecutivo il Decreto Carceri: libertà anticipata e reinserimento sociale per ovviare ai suicidi e al sovraffollamento
Nella seduta del 3 luglio 2024 si è svolto il Consiglio dei Ministri n. 88 che ha approvato il Decreto Legge sulle carceri al fine di fronteggiare diverse emergenze, tra le quali il sovraffollamento degli istituti penitenziari e le condizioni dei detenuti. Inoltre, slitta al 2025 l'entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
di La Redazione
Il data 3 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del Premier Giorgia Meloni. 
Tra le innumerevoli novità il CdM n. 88 di focalizza sulla giustizia e sulla governance europea dei dati.
Giustizia: misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un Decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Le norme introdotte hanno l'obiettivo di:

  • potenziare la sicurezza, l'operatività e l'efficienza degli istituti penitenziari mediante l'assunzione di 1000 poliziotti penitenziari e lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria;
  • garantire il miglior funzionamento degli istituti di pena, mediante l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile;
  • assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, anche mediante l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non possiedono un domicilio idoneo e non sono in condizioni socio-economiche sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. In merito al reinserimento dei detenuti in società, il PM deve indicare espressamente nell'ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata, al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere comunicato al condannato che non potrà ottenere tali detrazioni se non partecipa all'opera di rieducazione. Inoltre, il magistrato di sorveglianza avrà l'obbligo di accertare d'ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi o nei 90 giorni antecedenti il termine per l'espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza stessa.
  • introdurre una nuova fattispecie di reato al fine di chiarire definitivamente la punibilità delle condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio;
  • eliminare le incertezze interpretative in merito alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri;
  • definire i benefici e le regole di trattamento applicabili ai detenuti, in particolare in relazione ai colloqui telefonici e alla liberazione anticipata;
  • assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche in relazione ai poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello;
  • differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie per permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività dello stesso.

Governance europea dei dati

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Il regolamento prevede le modalità di riutilizzo di una determinata categoria di dati detenuti da enti pubblici, affinché il trattamento dei dati avvenga secondo regole di sicurezza, liceità, garanzia dei diritti dei terzi.
Ferme le disposizioni nazionali in materia di trattamento dei dati personali nonché le competenze del Garante Privacy, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'AGCM, il Decreto designa l'AGID come autorità responsabile per lo svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dati nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati
I soggetti che gestiranno i dati per fini altruistici devono garantire la propria indipendenza, operando senza scopo di lucro, e devono svolgere l'attività di altruismo attraverso una struttura funzionalmente separata dalle altre attività.
Questi compiti devono essere svolti da AGID in modo imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando la concorrenza leale e la non discriminazione e deve cooperare con le altre autorità nazionali sopra menzionate.

L'autorità per i servizi di intermediazione dei dati svolge mansioni relative alla procedura di notifica dei soggetti che intendono offrire servizi di scambio di dati, bilaterali o multilaterali, comunica alla Commissione europea ogni nuova notifica, monitora e controlla il rispetto da parte dell'intermediario delle condizioni per la fornitura dei servizi e, in caso contrario eroga sanzioni pecuniarie che possono portare alla cessazione della fornitura del servizio. 
L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati si occupa della richiesta di iscrizione del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, notifica alla Commissione UE le registrazioni effettuate, monitora e controlla la conformità alle prescrizioni del regolamento da parte delle organizzazioni, con poteri di rimozione dal registro in caso di violazione.

Infine, si definisce la disciplina sanzionatoria prevedendo, per specifiche violazioni, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10mila euro a un massimo di 100mila euro, o per le imprese fino al 6% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

attenzione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficialen. 155/2024 il Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia». 

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?