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14 agosto 2024
Sistema nazionale di certificazione delle competenze: in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro

Tra le altre cose, il Decreto del 9 luglio 2024 attribuisce un ruolo rilevante ai fondi interprofessionali per la formazione continua e ai fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione al reddito, i quali potranno certificare le competenze acquisite dai lavoratori tramite i percorsi di formazione da essi finanziati e organizzati dai datori di lavoro.

di La Redazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 il Decreto del 9 luglio 2024 con cui il Ministero del Lavoro ha disciplinato i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si compie così un passo avanti importante nel processo di riforma del sistema nazionale di certificazione delle competenze e delle politiche attive del lavoro in generale, sviluppatosi grazie alla sinergia tra Regioni e Province Autonome, da una parte, e parti economiche e sociali dall'altra.

Il Decreto pubblicato in Gazzetta attua il Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 («Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze») e disciplina gli ambiti di titolarità del Ministero del Lavoro nel sistema nazionale di certificazione delle competenze. In tal senso, il Decreto apre a nuove collaborazioni nell'ambito della formazione aziendale tra il sistema della formazione professionale di competenza delle Regioni e il partenariato economico e sociale, ponendo al centro il ruolo svolto dai Fondi interprofessionali per la formazione continua e dai Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione al reddito.
In aggiunta, il provvedimento valorizza le competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale, come ad esempio il servizio civile universale o i contratti di tirocinio e apprendistato o, ancora, il volontariato.

Altro tassello importante è la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimiedei relativi costi, stabilendo in particolare:

precisazione

  • per i servizi di individuazione, fino ad un massimale di cinque ore di servizio individuale o di gruppo;
  • per i servizi di validazione, fino ad un massimale di dieci ore di servizio individuale o di gruppo comprensive della durata del servizio di individuazione;
  • per i servizi di certificazione, fino ad un massimale di sedici ore di servizio individuale o di gruppo comprensive della durata dei servizi di individuazione e di validazione.

Monitoraggio, valutazione e coordinamento sull'attuazione dei livelli essenziali restano di competenza del Ministero.

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