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13 agosto 2024
Il caso processuale: la soccombenza virtuale a seguito della cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo – soccombenza virtuale

ilcaso

Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare la somma del procedimento monitorio. Deduceva che il credito ingiunto era errato nell'ammontare, poiché parte ingiungente non aveva tenuto conto di due pagamenti effettuati in contanti chiedendo, infine, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Costituendosi in giudizio, parte opposta aveva chiesto il rigetto della avversa opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio, nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., parte opponente aveva dato atto di aver corrisposto quanto dovuto in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e dunque aveva chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio. Pur non disconoscendo l'avvenuto pagamento, aveva comunque chiesto di pronunciarsi nel merito della controversia, dichiarando la soccombenza di ai fini della regolazione delle spese di lite.

La normativa risolutiva

legislazione

Secondo la legge (art. 91 c.p.c.), il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Le spese in questione sono: quelle processuali (o di giudizio), legate ai costi della giustizia (contributo unificato, marche da bollo, notifiche, consulenti tecnici, ecc.); quelle legali, corrispondenti all'onorario dell'avvocato, così come liquidato dal giudice. In caso di cessazione della materia del contendere, quando la controversia tra le parti è venuta meno nonostante il giudizio sia in corso, il giudice può decidere sulla base della soccombenza virtuale. Secondo la giurisprudenza, la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte.

La procedura

esempio

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza – la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (Cass., Sez. II, 10 aprile 2014, n. 8428). Premesso ciò, la statuizione sulla cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (Trib. Teramo 15 novembre 2023, n. 555).

La soluzione del giudice

ildiritto

Parte opponente eccepiva di aver effettuato due pagamenti in contanti di cui parte opposta non aveva tenuto conto nel corpo dell'ingiunzione; viceversa, se questi fossero stati debitamente tenuti da conto, secondo la prospettazione di parte opponente, il quantum ingiunto sarebbe stato sensibilmente inferiore. Ebbene, in proposito, il giudice precisa che il giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione piena. Di norma, nel giudizio di opposizione il creditore opposto deve fornire la prova del credito; il debitore, invece, dei fatti modificativi o estintivi del medesimo. Nel caso di specie, la pretesa creditoria non era contestata nell'an, quanto piuttosto nel suo ammontare: parte opponente eccepiva un avvenuto pagamento parziale in contanti, quindi un fatto modificativo dell'altrui pretesa. Tuttavia, si limitava alla mera affermazione di questo, senza riuscire a fornire alcuna prova sul punto: non risultava in atti alcuna quietanza di pagamento, e la circostanza in esame era fermamente disconosciuta da parte opposta. Pertanto, non sarebbe stato possibile accogliere l'eccezione in esame. Quindi, ove non si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, l'opposizione sarebbe stata inesorabilmente rigettata, per le ragioni fin qui succintamente esposte.

In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, per quanto fino ad ora affermato e sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale”, è stato posto a carico dell'opponente il pagamento delle spese di giudizio comprensive della fase del monitorio.

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