Lo evidenzia ancora una volta il Garante Privacy con le FAQ pubblicate in tema di oblio oncologico.
Ai sensi della
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il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti della menzionata Legge, per l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini relative alla salute di chi richiede un'adozione e per accedere alle procedure concorsuali e selettive sul lavoro, nonché con riferimento alla formazione professionale. |
Di particolare interesse è il profilo vertente sulle indagini relative a chi richiede un'adozione. In tal senso, la Legge sull'oblio oncologico ha modificato diverse disposizioni della
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«Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, inassenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età». |
In relazione al diritto all'oblio oncologico nel processo di adozione, il Garante Privacy è intervenuto per fornire alcune indicazioni attraverso apposite FAQ. In particolare, l'Autorità ha chiarito che
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«La La regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri ». |
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In Gazzetta Ufficiale n. 215/2024 è stato pubblicato il Decreto del 9 agosto 2024 con il cui il Ministero della Salute ha illustrato le disposizioni in materia di oblio oncologico in relazione alle adozioni. |