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6 dicembre 2023
Via libera definitivo da Palazzo Madama: il diritto all'oblio oncologico è legge
È stato approvato definitivamente in Senato il DDL n. 851 recante «disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche». Ora si attende la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale.
La Redazione

precisazione

« Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica ».

 
L'obiettivo del D.D.L., approvato ieri da Palazzo Madama, è quello di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento nei confronti di ex pazienti oncologici, ai quali verrà garantito il diritto all'oblio in merito alla loro pregressa condizione.

Il Disegno di Legge si compone di 5 articoli, i quali trattano delle seguenti tematiche:
 
  1. In caso stipulazione o rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche tra privati, al momento della stipulazione del contratto o successivamente non è più possibile richiedere informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente riguardanti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.
    Questo periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età.
    Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente.
    In tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni in merito al diritto all'oblio oncologico, il quale dovrà essere espressamente menzionato nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.
    Le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi non possono richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.
    Nel caso in cui le informazioni di cui sopra siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dall'art. 2, c. 1.
    A tal proposito, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni del decreto previsto dall'art. 5, c. 1, e gli operatori, dovranno entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione procedere alla loro cancellazione.
  2. Per quanto concerne l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando è previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o riguardanti lo stato di salute dei candidati, è vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Questo periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno d'età.
    Questo al fine di assicurare, ad ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
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