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5 settembre 2024
L'incolpevole stato di incapacità naturale del lavoratore conta: alla Consulta il dies a quo per impugnare il licenziamento

L'omessa considerazione dello stato di incapacità naturale derivante da malattia ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza per impugnare il licenziamento si pone in contrasto, secondo le SSUU, con gli artt. 3, 4, 32,35, 11 e 117 Costituzione.

di La Redazione

All'origine della vicenda, l'impugnazione del licenziamento disciplinare impugnato tardivamente da una donna per assenza ingiustificata protrattasi per 18 giorni.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di primo grado accertava la tardività della suddetta impugnazione; dello stesso avviso la Corte d'Appello di Palermo che rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012.
In breve, la ricorrente aveva dedotto che per cause di natura personale e familiare, era stata affetta da una grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà che la aveva condotta a perdere temporaneamente le sue capacità cognitive e volitive, riacquistate solo al termine di un TSO.
Ebbene, proprio per questa ragione la lavoratrice non si presentava sul posto di lavoro, senza giustificare la sua assenza, dunque la società dapprima le contestava l'illecito disciplinare, invitandola a fornire giustificazioni che, però, non arrivarono, e poi irrogava il licenziamento senza preavviso, missiva regolarmente ricevuta. Tuttavia, il licenziamento non veniva impugnato entro i 60 giorniprevisti dall'art. 6 L. n. 604/1966, ma poco dopo, allorché la donna aveva recuperato le sue capacità.
A fronte delle conclusioni cui erano pervenuti i Giudici del merito, i quali avevano ritenuto ormai maturato il termine di decadenza, la causa veniva assegnata alle SSUU, considerata la questione di massima di particolare importanza vertente sull'incidenza dello stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..

Ebbene, con l'ordinanza interlocutoria n. 23874 depositata oggi, le Sezioni Unite sollevano questione di legittimità costituzionale sull'art. 6 L. n. 604/1966 nella parte in cui, prevedendo che il licenziamento debba essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, sempre in forma scritta, dei motivi, ove non contestati, fa decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto, pur in presenza di una incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, anziché dalla data di cessazione di tale stato.
La riflessione delle SSUU prende le mosse da due considerazioni:

ildiritto

  • L'esclusione della possibilità di giungere ad attribuire, in tema di impugnazione del licenziamento, rilevanza all'incapacità naturale del lavoratore mediante una rilettura dell'art. 1335 c.c., così come parimenti è escluso che la tutela dell'incapace possa essere in tal caso garantita dall'art. 428 c.c.;
  • La consapevolezza che la questione debba allora essere risolta riflettendo sul termine di decadenza, e quindi sull'art. 6 L. n. 604/1966.

L'art. 6 infatti impedisce al lavoratore licenziato che per via di un incolpevole stato di incapacità naturale derivato da una patologia fisica o psichica non si sia attivato per tempo, l'impugnazione del licenziamento, anche quando lo abbia fatto nel momento in cui ha recuperato a pieno le sue capacità. Così facendo, si valorizza solo l'interesse della parte datoriale al consolidamento degli effetti dell'atto adottato, comprimendo però il diritto di azione del lavoratore che la Costituzione tutela espressamente con gli artt. 24 e 35, senza contare il contrasto con l'art. 3 Cost. dettato dal fatto che la situazione dell'incapace non può essere equiparata a quella del soggetto che tale non è.
Le SSUU dichiarano allora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e sospendono il giudizio trasmettendo gli atti alla Consulta, chiamata a dirimere la questione.

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