Esso riguarda le spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
È stato pubblicato in G.U. n. 208/2024 il Decreto 6 agosto 2024 del MEF che regolamenta i «criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici».
Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto saranno definite le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo.
Il Decreto, composto da 8 articoli, stabilisce anzitutto i beneficiari del contributo (art. 2).
Nello specifico, si tratta di:
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«persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all'
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L'art. 3 stabilisce le spese ammesse al contributo.
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«Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70 per cento del loro ammontare. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro. |
Come richiedere il contributo? L'art. 4 prevede che:
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«Ai fini dell'erogazione del contributo, è necessario trasmettere entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate che attesti il possesso dei requisiti indicati. (…) Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. |
Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione del contributo si rinvia all'art. 5 del Decreto.