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6 settembre 2024
Bando di gara: è illegale la clausola che richiede un patrimonio più alto rispetto all’importo richiesto dal contratto
La stazione appaltante dovrà modificare il bando di gara, eliminando la clausola considerata illegittima, così da consentire una più ampia partecipazione delle società interessate.
di La Redazione
Con delibera n. 395/2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che è illegittimo introdurre in un bando di gara una clausola che prevede come requisito di partecipazione il possesso di un patrimonio netto molto più alto rispetto a quello richiesto nel contratto.
Tale situazione si pone in contrasto con l’art. 100, c. 11 e 12 del nuovo Codice degli appalti.
Tale situazione si pone in contrasto con l’art. 100, c. 11 e 12 del nuovo Codice degli appalti.
Il Comune di Napoli aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, con una durata dal luglio 2024 a dicembre 2027, e un importo complessivo del contratto pari a 116.200 euro.
La gara sarebbe stata aggiudicata al minor prezzo mediante piattaforma digitale.
La gara sarebbe stata aggiudicata al minor prezzo mediante piattaforma digitale.
Il disciplinare di gara prevedeva che, tra i requisiti di capacità economico-finanziaria, le società partecipanti dovessero possedere un patrimonio netto annuo, registrato negli ultimi tre esercizi, di almeno 20milioni di euro.
Una società ha contestato tale clausola del bando, ritenendola illegittima.
La società ha cercato di interpretare il requisito come riferito all’intero triennio, piuttosto che a un singolo anno, e ha chiesto chiarimenti al Comune.
Tuttavia, la risposta della stazione appaltante ha confermato che il requisito si riferiva a una singola annualità.
Tuttavia, la risposta della stazione appaltante ha confermato che il requisito si riferiva a una singola annualità.
Secondo l’ANAC «la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla normativa vigente e la necessità di procurarsi maggiori garanzie non sembra legittimare l’imposizione di un onere di tale peso, in quanto la discrezionalità esercitata dall’amministrazione nel caso di specie è proporzionale al fine specifico di perseguire il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara».
Pertanto, l’Autorità ha ordinato alla stazione appaltante di rivedere la procedura di gara, eliminando il requisito contestato.
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