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13 settembre 2023
Con il nuovo Codice degli appalti la sola iscrizione nel registro degli indagati non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto
È quanto afferma l'ANAC con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023.
di La Redazione
Con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023, l'ANAC ha chiarito quanto stabilito dal nuovo Codice degli appalti in tema di cause di esclusione dalle gare di appalto. A tal proposito, ha affermato che la sola iscrizione nel registro degli indagati non comporta più l'esclusione.
 
Sul tema, l'Autorità ha differenziato la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice appalti del 2016 da quella introdotta dal nuovo Codice appalti: «tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell'art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell'illecito stesso, superando in tal modo l'impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull'integrità della impresa concorrente».
 
È molto probabile che la mera iscrizione nel registro degli indagati non sia più causa di esclusione dalle gare d'appalto per esigenze di coordinamento del nuovo Codice appalti con la riforma n. 150/2022 che ha introdotto l'art. 335-bis nel Codice di procedura penale, il quale prevede che «la mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».
 
Pertanto è necessario precisare che «ai sensi della nuova disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal D.Lgs. n 36/2023, applicabile alle procedure di affidamento indette successivamente alla data del 1° luglio 2023, l'iscrizione dell'operatore economico nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p., in quanto non espressamente citata nel comma 6 dello stesso art. 98, tra i “mezzi adeguati di prova”, non può formare oggetto di valutazione o di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave, tenuto anche conto del principio di tassatività sancito dall'art. 95, comma 1, lett. e), nei termini illustrati in delibera».
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