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Fatto e svolgimento del processo
Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione della signora D. G., Presidente del Gruppo Sportivo “D.”, inviata a mezzo e-mail alla Procura Federale in data 9 novembre 2023.
La segnalazione traeva spunto dalla decisione n. 10/2023 di questo Tribunale, a carico di A. B., ed aveva ad oggetto la potenziale alterazione, ad opera di quest’ultimo, del certificato medico agonistico dell’atleta L. M. in occasione della manifestazione “(omissis)”, tenutasi in (omissis) (omissis), in data 25 marzo 2023.
Ricevuta tale comunicazione, il 12 dicembre 2023 l’Ufficio della Procura Federale ha avviato le indagini, acquisendo la segnalazione citata e la registrazione audio allegata.
In data 24 gennaio 2024, la Procura Federale ha svolto l’audizione della segnalante, acquisendo al fascicolo di indagine anche un “Memorandum” a sua firma e la trascrizione della registrazione audio allegata alla segnalazione.
Il 1° febbraio 2024, la Procura Federale ha proceduto a sentire il signor M., assistito dal proprio Difensore di fiducia, acquisendo altresì agli atti una comunicazione del legale contenente alcune precisazioni e n. 3 certificati medici di idoneità sportiva agonistica riferiti al predetto e riportanti come data di rilascio rispettivamente 22 febbraio 2022, 23 gennaio 2023 e 25 gennaio 2023. Il 2 febbraio 2024, è stato richiesto all’organizzazione della (omissis) la trasmissione del certificato medico prodotto dal signor L. M. in sede di iscrizione alla manifestazione. L’organizzazione ha dato corso alla richiesta in data 5 febbraio 2024.
Il 6 febbraio 2024, la Procura Federale ha richiesto alla Procura Generale dello Sport del CONI la prima proroga del termine per le indagini preliminari, che è stata concessa in pari data.
Il 14 febbraio 2024, la Procura Federale ha chiesto agli organizzatori la trasmissione di ulteriore documentazione, che è stata fornita in pari data e integrata in data 28 febbraio 2024.
È stata altresì acquisita al fascicolo di indagine la decisione n. 10/2023 di questo Tribunale. L’avviso di conclusione indagini con intendimento di deferimento, datato 9 aprile 2024, è stato notificato al signor B. mediante posta elettronica ordinaria e raccomandata A/R inviata in data 9 aprile 2024 e ritirata in data 20 aprile 2024, e al signor M. mediante notifica al Difensore a mezzo posta elettronica certificata in data 9 aprile 2024.
A seguito della notifica dell’atto, il Difensore del signor M., in data 9 aprile 2024, ha chiesto copia del fascicolo di indagine, trasmesso in data 10 aprile 2024.
L’11 aprile 2024 anche il Difensore del signor B. ha depositato nomina fiduciaria e richiesto copia degli atti di indagine, ottenendoli in pari data.
La Difesa B. ha depositato memoria in data 24 aprile 2024, con richiesta di archiviazione e la Difesa M. ha prodotto memoria contenente richiesta di archiviazione in data 29 aprile 2024. Con comunicazione a mezzo PEC del 3 maggio 2024 la Difesa M. ha preso contatti con la Procura Federale al fine di valutare l’applicazione consensuale di sanzioni senza incolpazione ex art. 60 Reg. Giustizia FIDAL, cui tuttavia l’organo inquirente non ha ritenuto di aderire.
La Procura Federale ha esercitato l’azione disciplinare nei confronti di entrambi gli incolpati con atto di deferimento in data 9 maggio 2024, notificato a mezzo PEC in pari data ai predetti e al Tribunale Federale.
Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 14 maggio 2024, ha fissato l’udienza di trattazione per il giorno 27 giugno 2024, in presenza, presso la sede federale.
Il 19 giugno 2024, il Difensore del signor M. ha depositato al Tribunale Federale, a mezzo PEC, memoria nell’interesse del proprio assistito, formulando richieste istruttorie, chiedendo il proscioglimento dello stesso e in subordine applicarsi la sanzione minima. Si richiedeva altresì la celebrazione dell’udienza con modalità telematiche, senza tuttavia giustificare tale richiesta né producendo alcun documento a sostegno della stessa, se non allegando la distanza della sede federale dal luogo di residenza dell’incolpato.
Per l’effetto, il 21 giugno 2024 la segreteria di questo Tribunale ha comunicato che non sarebbe stato previsto lo svolgimento dell’udienza con modalità telematiche.
Il giorno stesso, il Difensore ha inviato ulteriore istanza di svolgimento dell’udienza da remoto, senza fornire alcun nuovo elemento a sostegno della reiterata richiesta.
La segreteria del Tribunale nella medesima giornata ha confermato a mezzo posta elettronica lo svolgimento dell’udienza con modalità ordinarie.
Sempre il 21 giugno 2024, il Presidente del Tribunale Federale, con ordinanza istruttoria, ha accolto le istanze formulate dalla Difesa del signor M., ammettendo la prova per testi della signora Katia PLOS, ordinando la comparizione della stessa per l’udienza del 27 giugno 2024 e ordinando alla Procura Federale di voler depositare il verbale di audizione della signora G. del 24 gennaio 2023, reso nell’ambito del procedimento n. 10/2023 TF.
All’udienza del 27 giugno 2024 nessuno degli incolpati e dei Difensori si è presentato.
La Procura Federale, richiamandosi al proprio atto di deferimento, ha richiesto il riconoscimento per entrambi gli incolpati dell’aggravante di cui all’art. 9.3 lettera e) (motivi abbietti e futili), dell’aggravante di cui all’art. 9.3 lettera d) (aver indotto altri a violare una norma) e dell’aggravante di cui all’art. 9.3 lettera k) (aver agito al fine di assicurare un vantaggio a sé o ad altri).
Quanto alle richieste sanzionatorie, la Procura Federale ha concluso per l’irrogazione della sanzione della squalifica per mesi quattro, aumentata a mesi sei in ragione del riconoscimento delle contestate aggravanti, per entrambi gli incolpati.
Il Tribunale si è riservato.
Motivi della decisione
La richiesta della Procura Federale è fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.
Risulta provato che in data 23 gennaio 2023 il signor B. ha provveduto ad inoltrare, mediante la piattaforma online endu.net, richiesta di iscrizione per il signor M. (erroneamente indicato come M.) alla manifestazione “(omissis)”, che si sarebbe svolta a (omissis) in data 25 marzo 2023.
Con tale operazione, il signor B. ha caricato altresì sul portale un certificato di idoneità medica agonistica asseritamente rilasciato al signor M. dal dottor A. M.G. e riportante la data di rilascio del 23 gennaio 2023.
Tali circostanze trovano piena prova documentale nel carteggio intercorso fra la Procura Federale e l’organizzazione della manifestazione, e in particolare nella mail del 28 febbraio 2024 a firma di R. R. di D. S.r.l. (società che ha curato le iscrizioni alla (omissis)), con cui è stata trasmessa l’iscrizione del signor M. (effettuata mediante l’account (omissis)) e il certificato medico prodotto.
Mediante lo stesso account, in data 12 febbraio 2023, è stato poi caricato un nuovo certificato medico riferito al signor M., rilasciato in data 25 gennaio 2023.
La circostanza trova poi riscontro nelle dichiarazioni della signora D. G., sentita in qualità di persona informata sui fatti il 24 gennaio 2024, nella registrazione (e relativa trascrizione) di un colloquio fra la stessa e il signor M. del 13 febbraio 2023 e, da ultimo, nelle dichiarazioni rese dal signor M., sentito quale “persona con possibili violazioni a carico”, in presenza del proprio Difensore, in data 1° febbraio 2024.
In assenza di dichiarazioni del medico firmatario del certificato modificato, dottor A. M.G., la prova della falsità dello stesso può essere raggiunta in via indiziaria dagli elementi sopra descritti, che appaiono certamente gravi, precisi e concordanti.
Sulla valutazione della prova è opportuno evidenziare come il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul punto più volte, stabilendo che "(…) è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito." (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016).
Risulta dunque pienamente provata la responsabilità del signor B. in relazione al capo di incolpazione a lui contestato.
Non coglie nel segno la linea difensiva sviluppata nell’interesse dello stesso, mediante la memoria depositata il 24 aprile 2024, atteso che l’incolpato non fornisce alcun elemento di prova a sostegno delle proprie affermazioni circa la presunta falsificazione in data antecedente e a opera di altri soggetti.
Al contrario, la Difesa rappresenta elementi che vengono smentiti dall’attività di indagine svolta. Il riferimento è all’affermazione secondo cui “B. e M. non si conoscono, non coltivano rapporto di amicizia né di carattere personale né tantomeno sportivo”.
La circostanza è smentita dal signor M., il quale il 1° febbraio 2024 ha dichiarato: “Si, conosco il signor A. B., siamo amici tramite le nostre compagne […]”.
In relazione alla gara di (omissis), il signor M. precisa: “siamo andati in macchina insieme e noi insieme alle nostre compagne abbiamo soggiornato nello stesso appartamento”.
Quanto alla tesi, secondo la quale si tratterebbe di falso innocuo, essendo il certificato poi stato sostituito con altro genuino, merita appena osservare come, in materia di falso, “l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica” (Cass. pen., Sez. V, 05/05/2022, n. 36184).
In senso conforme la giurisprudenza di legittimità sportiva: “L’ipotesi di falso innocuo non è tipizzata nell’ordinamento sportivo. La mancanza di vantaggi per la società di appartenenza non vale a escludere la responsabilità del tesserato, né rileva ai fini della sussistenza e valutazione della gravità dell’infrazione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 58/2023 - Pres. D’Alessio, Rel. Iannini).
Quanto alla posizione del signor M., invece, questo Tribunale ritiene che non si possa ritenere provata la condotta di cui al primo capo di incolpazione, per avere “richiesto e/o comunque, accettato che il signor A. B. alterasse il suo certificato medico del 22.2.2022”.
Dagli atti di indagine, infatti, non emerge alcun elemento di prova a sostegno di tale ipotesi. Certamente non è rinvenibile prova di una richiesta del signor M. in tale senso.
Quanto invece all’accettazione, il Tribunale ritiene che la condotta successiva del signor M., consistente nell’aver informato la signora G. dei fatti, costituisca prova contraria rispetto alla tesi accusatoria.
Il signor M., pertanto, deve essere mandato esente da addebiti in relazione a tale capo di incolpazione.
È provata la responsabilità dell’incolpato in relazione al secondo capo di incolpazione, relativo all’aver omesso di segnalare alla Procura Federale l’avvenuta contraffazione del proprio certificato da parte del signor B..
Egli, infatti, avuta contezza di quanto avvenuto, ha provveduto a informare la signora G. della produzione del certificato falso, ma non ha dato alcuna notizia di tale evento alla Procura Federale. La tesi difensiva secondo la quale “Il signor M., a dir del vero, ha prontamente segnalato la condotta del B. alla responsabile legale dell’associazione, la quale si era espressamente impegnata, nella veste di Presidente, a denunziare l’illecito all’autorità competente” non trova alcun riscontro probatorio e deve pertanto essere valutata alla stregua di una dichiarazione di un soggetto incolpato totalmente priva di riscontri esterni.
Per contro, la normativa federale di riferimento (art. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia Federale FIDAL) non lascia spazio a interpretazioni di segno opposto, atteso il dato letterale della norma: “Il tesserato che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un illecito sportivo ha l’obbligo di informare con qualunque mezzo rapido e certo, pena il deferimento disciplinare, gli organi preposti al controllo presenti al fatto o, in mancanza la Procura Federale, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell’atto illecito o del tentativo”.
Il Collegio di Garanzia si è espresso nel senso secondo cui: “La violazione dell’obbligo giuridico di denunciare il fatto alla Procura Federale, posto a salvaguardia del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, integra un illecito disciplinare, che trova la propria causa giustificatrice nell’intento di evitare la realizzazione o la tentata realizzazione dell’illecito principale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres. Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore). Con la medesima decisione, la Giurisprudenza sportiva di legittimità ha chiarito che “qualora un soggetto, senza rendersi partecipe dell’illecito o dell’illecito progettato, sia soltanto venuto a conoscenza di esso, è obbligato alla denuncia e, in caso di omissione, soggiace ad una pena più lieve rispetto all’autore dell’illecito” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2021 – Pres. Frattini, Rel. D’Alessio e Zimatore).
Affermata la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, in relazione al trattamento sanzionatorio, il Tribunale osserva come i fatti appaiano di particolare gravità in considerazione del bene giuridico tutelato dalla norma, consistente nella salute e nella sicurezza dei partecipanti alle competizioni.
In relazione al signor B. possono trovare riconoscimento le circostanze aggravanti contestate di cui all’art. 9 comma 3 lettera e) (in relazione alla futilità dell’alterazione del certificato medico) e lettera k) (in relazione alla seconda parte della previsione normativa, in cui si fa riferimento al conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio, consistente nel non doversi sottoporre alla visita medica di idoneità agonistica).
Non appare invece applicabile la circostanza di cui all’art. 9 comma 3 lettera d), non avendo egli indotto altri a violare alcuna norma.
Quanto alla dosimetria sanzionatoria in relazione al signor B., dunque, appare congruo muovere da una pena base di mesi 8, in ragione della gravità dei fatti e del bene giuridico tutelato, di rango costituzionale (salute dei partecipanti alla competizione sportiva).
Il riconoscimento di due circostanze aggravanti determina, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10 comma 1 RG FIDAL, un aumento che si ritiene congruo nella misura di mesi quattro, così determinando una pena finale di mesi dodici di squalifica.
In relazione al signor M., invece, riconosciuta la responsabilità unicamente per il secondo capo di incolpazione e ritenendo congrua una pena base di mesi due di squalifica, deve trovare riconoscimento esclusivamente l’aggravante di cui all’art. 9 comma 3 lettera k) (aver commesso l’illecito per occultarne un altro) con conseguente aumento di giorni venti di squalifica, per una sanzione finale, così determinata, di mesi due e giorni venti di squalifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1, commi 1, 8 e 13, articolo 2, articolo
9.3 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché l'articolo 6 dello Statuto Federale e gli articoli 1,2 e 4 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta la responsabilità degli incolpati per i motivi sopra esposti,
APPLICA
nei confronti del signor A. B. (tess. RunCard n. (OMISSIS)) la sanzione della squalifica per mesi 12 (dodici) ex art. 5, n. 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL e nei confronti del signor L. M. (tess. RunCard n. (OMISSIS)) la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ex art. 5, n. 5, del Regolamento di Giustizia FIDAL, riferita alle violazioni sopradescritte,
INCARICA
la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai Deferiti e all’Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all’articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.
Ai sensi dell’art. 61 Regolamento di Giustizia FIDAL
INVITA
la Procura Federale a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per i profili di responsabilità penale relativi alle condotte del signor B. in ordine ai reati di cui agli artt. 477, 482 c.p., procedibili d’ufficio.