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10 settembre 2024
Protezione internazionale: necessari gli obblighi informativi e di colloquio anche in caso di ripresa in carico e trasferimento del richiedente

Spetta al giudice di merito verificare l'adempimento di tali obblighi. In caso negativo, dovrà annullare la decisione di trasferimento.

di La Redazione

ildiritto

«ove il giudice di merito verifichi che è mancato il colloquio di cui all'art. 5 del Reg. Dubino III dovrà annullare la decisione di trasferimento, salvo che le garanzie informative siano state recuperate tramite una audizione personale che rispetti i termini e le condizioni dati dal citato art. 5, e gli argomenti esposti di persona del richiedente asilo non siano comunque idonei a modificare la decisione. Ove il colloquio sia avvenuto ma sia mancata la consegna dell'opuscolo previsto dall'art. 4 dello stesso regolamento (ovvero sia stato consegnato un opuscolo non conforme al modello comune) la decisione di trasferimento dovrà essere annullata solo se nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso».

Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 24097 del 9 settembre 2024 in una controversia avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino iracheno.
Quest'ultimo aveva avanzato ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Unità di Dublino, in sede di verifica della competenza ad esaminare la domanda, aveva disposto la ripresa in carico e trasferimento del richiedente asilo in Germania.

Il Tribunale di Ancora respingeva il ricorso e anche l'eccezione di mancato assolvimento degli obblighi informativi. A tal proposito, sosteneva che «nelle procedure di ripresa in carico gli obblighi informativi e di colloquio di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento Dublino III non possono avere rilievo alcuno, essendo chiaramente finalizzati a istaurare il contraddittorio con il richiedente asilo solo in sede di presentazione della prima domanda».

La controversia giunge in Cassazione, dove il richiedente deduce che non risulta provato, da parte dell'Unità Dublino, che egli sia stato sentito dalla Commissione istituita per l'esame dei richiedenti asilo in Germania e sia comparso in una pubblica udienza.
Quanto alle procedure svoltesi in Italia, viene contestato che sia mai stato consegnato alcun opuscolo contenente le necessarie informazioni relative alla procedura di richiesta di asilo, diversamente da quanto invece prescritto dall'art. 4 del regolamento UE n. 604/2013.

Per la Cassazione le doglianze sono fondate. Nelle sue argomentazioni, la Corte ripercorre anzitutto la normativa e la giurisprudenza sul tema, da cui desume l'errore in cui è incorso il Tribunale: ritenere che nelle procedure di ripresa in carico non siano necessari gli adempimenti ex artt. 4 e 5 del Reg. Dublino III e che gli obblighi informativi previsti dal predetto regolamento possano considerarsi assolti con la sottoscrizione del mod C3.

Entrambi gli adempimenti sono necessari - pur se sono diverse le conseguenze della omissione- anche nelle procedure di riresa in carico, poiché la parte può prospettare questioni nuove o ulteriori idonee ad incidere sulla competenza o comunque ad impedire il trasferimento.

Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso.

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