
Secondo quanto evidenziato dalla consulenza medico-legale allegata dall'opponente: «un eventuale episodio di rigurgito acido come quello denunciato potrebbe aver influito sul test, producendo in pratica un falso positivo». La testi convince il
Svolgimento del processo
(...) ha ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot.(...) emessa dalla Prefettura di Rimini per violazione dell'art. 186 /2 comma lett. A del CdS., arrecante la sospensione della patente di guida per mesi tre. L'opponente, in estrema sintesi, ha l'insussistenza della violazione contestata considerato il parere medico legale del proprio consulente, dott.(...) il quale, fondandosi prevalentemente sulla patologia da reflusso gastro esofageo di cui è affetto l'opponente, ha rappresentato che questa, nel momento in cui dà origine ad un rigurgito come lamentato dal ricorrente, può influire sul test. Inoltre lo strumento sarebbe permeabile alle condizioni ambientali e a circostanze di metodo di assunzione non corrette come quella di non consentire al soggetto controllato di sciacquarsi la bocca. Infine lo strumento risulterebbe inaffidabile per tuia misurazione cosi lievemente al di sopra della soglia di non punibilità ( 0,52 g/l) in assenza di sintomatologia specifica. La Prefettura di Rimini si è costituita tramite il Comune di R.. replicando in maniera argomentata. La fase istruttoria è stata caratterizzata dalla relazione medico legale e da quella tecnica afferente lo strumento etilometro depositate dal ricorrente.
Motivi della decisione
La domanda appare fondata in relazione alla ragione più liquida ricavata dalla consulenza medico legale allegata dall'opponente. Il dott.(...) analizzando la documentazione sanitaria afferente l'opponente ( allegata), ha dato atto di tuia significativa patologia gastro - esofagea caratterizzata da numerosi episodi di reflusso di tipo acido. In tale contesto il dott.(...) ha evidenziato che un eventuale episodio di rigurgito acido come quello denunciato dall'opponente potrebbe avere influito sul test, producendo in pratica un falso positivo.. Pertanto, seppure con la formula dubitativa di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150 del 2011 che il caso richiede e comunque fondata su un dato obbiettivo delta malattia di cui è affetto (...) unita alla circostanza che il tasso alcolico lecito sia stato superato di una minima entità, non può escludersi che la rilevazione strumentale ovvero lo sconfinamento minimo dalla soglia consentita sia riconducibile ad un evento collegato a detto patologia. per tutti tali motivi il ricorso appare fondato e va accolto. E' corretto compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto della particolare motivazione fondata su parere specialistico medico che non poteva fare parte del bagaglio tecnico degli accertatori. Il carico di lavoro e la complessità delta questione trattata legittimano il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Il Giudice di Pace di Rimini, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (...) contro la Prefettura di Rimini, cosi decide: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto; compensa integralmente le spese di lite.
Visto l'art. 429/1 comma c.p.c., fissa giorni 60 per il deposito della sentenza.