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11 settembre 2024
La propensione al gioco d’azzardo legittima la nomina dell’amministratore di sostegno?

La Cassazione ribadisce l'importanza di modellare la misura in relazione allo stato personale, alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Nel caso di specie, manca la valutazione della proporzionalità delle limitazioni imposte alla beneficiaria, che si presenta lucida ed in grado di bene esprimere i suoi desideri, i suoi pensieri, la sua volontà. Il che lascia presumere una sua considerevole capacità di autodeterminazione.

di La Redazione

Il Tribunale di Alessandria confermava il decreto con il quale il giudice tutela aveva aperto un'amministrazione di sostegno in favore di Caia, provvedimento adottato su istanza presentata dai servizi sociali del Comune.
A fondamento della sua decisione, il Giudice rilevava che «la beneficiaria ha una menomazione fisica e psichica, per cui percepisce, oltre che la pensione di invalidità, anche la indennità di accompagnamento e, pur se è in grado di ben esprimere i suoi desideri e la sua volontà, necessita di una misura di protezione con particolare riguardo agli aspetti di “straordinaria amministrazione”, in quanto dai suoi estratti conto emerge che la stessa ha spesso fatto ricorso al credito ed ha speso cifre rilevanti (1.240,00 euro in un mese) in locali di giochi e scommesse».

La controversia giunge in Cassazione, dove Caia deduce che le limitazioni previste alla sua libertà di autodeterminazione mal si conciliano con il riconoscimento della sua piena capacità: la signora è in grado di gestire il patrimonio mobiliare e immobiliare, ritirare la corrispondenza, partecipare alle assemblee di condominio, gestire i rapporti pensionistici, la chiusura di conti correnti, libretti e depositi postali, effettuare i pagamenti necessari alle esigenze del beneficiario, salvo che per le piccolissime spese della quotidianità.

Il motivo è fondato. Per la Corte, la misura deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. vestito su misura). n quest'ottica «il giudice deve valutare non solo l'an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa».

Ciò detto, la Cassazione sostiene che nell'ordinanza impugnata manca la valutazione della proporzionalità delle limitazioni imposte alla beneficiaria, che sono particolarmente incisive e penetranti, spingendosi sino al ritiro della posta e alla chiusura dei conti correnti.

La Corte ha accertato che Caia non ha accumulato debiti e si presenta lucida ed in grado di bene esprimere i suoi desideri, i suoi pensieri, la sua volontà. Il che lascia presumere una considerevole capacità di autodeterminazione in capo alla medesima.

Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso con ordinanza n. 242451 del 10 settembre 2024 e rinvia la causa al Tribunale.

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