Nel caso in esame, il Giudice ha dato seguito ai desiderata dei figli, i quali avevano un rapporto piuttosto conflittuale con la moglie del padre (il beneficiario dell'amministrazione di sostegno). Quest'ultimo, invece, aveva espresso in maniera esplicita il suo desiderio che si occupasse proprio la moglie della cura dei suoi interessi.
Il Giudice tutelare designava quale amministratore di sostegno la moglie dell'interessato. Tuttavia, avendo il figlio proposto ricorso contro l'avvenuta designazione della madre quale amministratore di sostegno del padre, veniva nominato un terzo, un avvocato, tenuto conto dei conflitti familiari tra la moglie del beneficiario ed i figli.
Il...
Svolgimento del processo
C.C. ha proposto ricorso per la apertura di amministrazione di sostegno in favore del padre, A.A. Il giudice tutelare, nella resistenza dell'interessato, che aveva già designato con un atto precedente quale suo eventuale amministratore di sostegno la moglie, ha accolto il ricorso, nominando amministratore di sostegno l'avvocato B.B.
Il beneficiario ha interposto gravame; nel relativo procedimento si costituivano il figlio nonché l'avvocato B.B. nella qualità di amministratore di sostegno, la cui costituzione veniva ritenuta legittima dalla Corte d'Appello in quanto autorizzata dal giudice tutelare.
Nel merito, la Corte distrettuale, richiamate le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno nella persona di un terzo stante i conflitti familiari tra la moglie del beneficiario e i figli.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso cassazione il beneficiario affidandosi a cinque motivi. Si sono costituiti con controricorso il figlio C.C. e l'avvocato B.B., asseritamente in rappresentanza di A.A. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. - Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente C.C. per nullità della procura speciale conferita dal ricorrente.
La parte deduce che ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.c. "Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano le loro capacità". Osserva che nel caso di specie, a seguito del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno del Tribunale di Torino in data 12/05/2023, che espressamente "dispone che l'amministratore di sostegno, in nome e per conto della persona beneficiaria, previa ulteriore specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, con poteri di rappresentanza esclusiva e salvo obblighi di rendiconto annuale (...) promuova giudizi", A.A. risulterebbe privo di autonoma capacità processuale e, pertanto, della capacità di conferire procura speciale per la proposizione del ricorso avanti codesta Suprema Corte. Il ricorrente sarebbe quindi privo del potere di conferire procura alle liti al proprio legale al fine di proporre il ricorso avanti codesta Suprema Corte, con la conseguenza che la stessa dovrà essere dichiarata nulla e il ricorso inammissibile.
2. - L'eccezione è manifestamente infondata.
Nel rito ratione temporis vigente (il ricorso è stato notificato in data 17/11/2022) deve guardarsi al previgente art. 720-bis c.p.c. il quale richiama l'art. 716 c.p.c. a mente del quale l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio. Nello stesso senso dispone oggi l'art. 473-bis 58 c.p.c. il quale richiama l'art. 473-bis 55 c.p.c., norme applicabili ai ricorsi presentati a far data dal 1 marzo 2023.
La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di agire è infatti un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in tema di interdizione ed inabilitazione dall'art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto la misura della amministrazione di sostegno, e risponde ai principi costituzionale espressi dagli artt.24 e 111 Cost., in ragione dei quali deve essere assicurata al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi diritti vengono in discussione, a maggior ragione se si tratta di diritti fondamentali della persona.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la "ratio" dell'art. 716 c.p.c., che deroga in parte qua all'art. 75 c.p.c., è di consentirgli di difendere il diritto all'integrale conservazione della capacità di agire. Ne deriva da un lato che il tutore non è parte necessaria di tale giudizio, non configurandosi un interesse della tutela all'esito del medesimo; dall'altro che il tutore provvisorio non assume la veste, nel giudizio di interdizione, di rappresentante processuale dell'interdicendo (Cass. 16/11/2000, n. 14866).
Questo principio, in virtù del richiamo espresso dato dal previgente art 720-bis c.p.c. si applica anche in tema di amministrazione di sostegno pur se la misura non necessariamente comporta la limitazione della capacità di agire; tuttavia, come è stato affermato da questa Corte di legittimità, ogniqualvolta si discuta, in un giudizio promosso per la apertura della amministrazione sostegno della possibilità di applicare l'art 411 c.c. che consente al giudice tutelare di estendere al beneficiario determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto o l'inabilitato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali (Cass. 29/11/2006, n.25366; Cass. n. 6861 del 20/03/2013; Cass. n. 5380 del 27/02/2020).
La limitazione della capacita di agire - ed ancor più la sua totale ablazione - sono infatti provvedimenti fortemente invasivi della sfera personale dell'individuo al quale deve di conseguenza riconoscersi la piena facoltà di opporsi a queste misure e di difendere l'integrità del proprio status in tutti i gradi del giudizio.
Ciò a maggior ragione nel caso dell'amministrazione di sostegno che, pur potendo comportare la limitazione delle capacità del beneficiario ove ciò sia necessario alla protezione dei suoi migliori interessi, resta pur sempre una misura tendente a valorizzare l'autonomia della persona ed a proteggerla senza mortificarne -se non nella misura strettamente necessaria- la facoltà di autodeterminarsi (Cass. Sez. 1, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. Sez. 1, 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. Sez. 1, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. Sez. 1, 26 ottobre 2011, n. 22332).
Il beneficiando pertanto conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio, e pur quando il provvedimento di apertura dell'amministrazione è divenuto definitivo conserva la facoltà di chiederne la revoca (art 413 c.c.).
Di contro, l'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non può costituirsi in nome e per conto del beneficiario, il quale ha diritto di difendersi scegliendo liberamente il suo difensore (Cass. n. 451 del 08/01/2024); l'amministratore, nel presente processo, non ha neppure la facoltà di proporre una autonoma impugnazione perché l'art. 720-bis c.p.c. ratione temporis vigente non richiama(va) l'art. 718 c.p.c. (sulla legittimazione alla impugnazione del tutore e curatore). Diversamente, nel rito disegnato dal D.Lgs. 149/2022, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, l'amministratore di sostegno ha il potere di impugnare il provvedimento di primo e secondo grado, atteso che l'articolo 473-bis 58 c.p.c. richiama, in quanto compatibili, tutte le norme della sezione terza, ferma restando però la conservazione della capacità processuale da parte del beneficiario.
In sintesi, nel presente processo è perfettamente valida la procura conferita ad un legale da A.A., pienamente legittimato a presentare ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello, mentre, come appresso meglio si dirà, non ha alcuna ragion d'essere la costituzione dell'avv. B.B., ancorché autorizzata (erroneamente) dal giudice tutelare.
3. - Nel merito, con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione ed erronea applicazione degli artt. 82, 84, 194, co. 2, c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Costituzione, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per avere il consulente tecnico d'ufficio impedito al difensore del beneficiando di assistere e partecipare alle operazioni peritali in data 10 febbraio 2023, con la conseguente nullità della consulenza.
Il ricorrente deduce che in data 10 febbraio 2023, fissato per l'inizio delle operazioni peritali, il difensore lo accompagnava presso lo studio del consulente tecnico d'ufficio, e chiedeva di presenziare all'esame del periziando. Il consulente tecnico d'ufficio dott. D.D. rifiutava e non consentiva al legale di presenziare, assumendo che la presenza degli avvocati alle operazioni fosse inammissibile; la parte richiama il verbale 10/2/23 delle operazioni peritali e la relazione di c.t.u. del dott. D.D., pag. 5, di cui trascrive il seguente stralcio: "Alle operazioni peritali si presentava anche l'avv. G. R. che chiedeva di poter presenziare alla visita medica ed al colloquio clinico, cosa che il C.T.U. non concedeva. "
3.1. - Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 407, co. 2 e 3, 409, 410 e 411 C.C., con riferimento all'art. 2 Costituzione, per essere stati omessi, anche in sede di c.t.u., tutti gli accertamenti indispensabili alla decisione del ricorso, sulle condizioni di vita di A.A., sul suo reale interesse ad evitare l'amministrazione di sostegno, sul rispetto della sua personalità e per evitargli l'umiliazione delle limitazioni dell'autonomia e della capacità di agire e di operare. Con conseguente richiesta di annullamento e revoca dell'amministrazione di sostegno. Parte ricorrente richiama il circostanziato parere della Procura Generale presso la Corte di appello di Torino assumendo che esso è stato completamente ignorato dal gravato decreto. Deduce che la mancanza dei necessari accertamenti e il mancato esame delle esigenze e dei bisogni dell'interessato (art. 407, co. 2 - 3, c.c.) rendono di per sé illegittimi ed ingiustificati i decreti reclamati, e che le censure del reclamante, pur condivise dalla Procura Generale, sono state ingiustamente respinte dal gravato decreto.
3.2. - Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 408, co. 1, c.c., con riferimento all'art. 13 Costituzione, quanto alla mancata nomina della coniuge del ricorrente quale amministratore di sostegno dello stesso, a dispetto della designazione anticipata, effettuata con atto pubblico, e del rapporto di coniugio, succeduto alla convivenza ultraventennale.
3.3. - Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 407, co. 2 - 3, 409, 410, 411, c.p.c., nonché degli artt. 2 e 13 Costituzione, per il rigetto del reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che viola il rispetto della persona e dell'autodeterminazione del soggetto e che confligge con il dovere di tutelare la persona dell'asserito "beneficiario" con la minore limitazione possibile della capacità di agire, viceversa, nel caso di specie, limitata al massimo e impedita sia quanto capacità di agire e di operare, totalmente rimossa, sia quanto a ingiustificate e umilianti ristrettezze economiche imposte all'odierno ricorrente senza alcuna indagine preventiva sul suo tenore di vita e sulla sue esigenze personali, altresì con ulteriore omessa pronuncia sulle richieste conclusive formulate dal resistente all'udienza davanti al giudice tutelare.
4. - I primi quattro motivi, connessi, sono fondati nei termini di cui appresso.
4.1. - La Corte d'Appello in ordine alla impedita partecipazione del difensore alle operazioni peritali, ha affermato che la presenza del consulente di parte in sede di operazioni peritali garantiva a sufficienza il contraddittorio e la difesa. Si tratta di una affermazione palesemente erronea, posto che l'art. 194 c.p.c. dispone che le parti possono intervenire alle operazioni peritali "in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori"; l'uso della congiunzione "e" anziché della disgiunzione "o" rende evidente che la facoltà di presenziare è riconosciuta congiuntamente alla parte, al suo difensore e al suo consulente tecnico e non può essere impedito al difensore di partecipare solo perché è presente il consulente tecnico (v. anche Cass. n. 26304 del 18/11/2020; Cass. n. 27773 del 22/09/2022).
La consulenza tecnica sulla quale i giudici di merito hanno basato, sostanzialmente per intero, il giudizio sulla necessità di apertura di amministrazione di sostegno, è quindi nulla e ciò si riverbera anche sulla validità del provvedimento, fondato su detta consulenza; nessun altro accertamento infatti risulta autonomamente condotto dai giudici di merito e in particolare - come evidenziano le ulteriori ragioni di censura - è stata tralasciata tutta una serie di accertamenti sulle esigenze concrete del beneficiario, invece necessarie ai fini della decisione.
5. - L'amministrazione di sostegno costituisce un "vestito su misura" e il giudice che la dispone deve tenere conto non soltanto delle esigenze di protezione della persona ma anche dei bisogni e delle richieste di quest'ultima. L'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge deve compiersi in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cass. n. 10483 del 31/03/2022; Cass. n. 21887 del 11/07/2022). Non basta, come afferma la Corte distrettuale, che il decreto descriva analiticamente i poteri dell'amministratore di sostegno e che lo incarichi di compiere una relazione sulle condizioni di vita del beneficiario, perché i poteri vanno modulati e giustificati in relazione a quelle che sono le esigenze del beneficiario. Pertanto, devono prima essere rilevate le esigenze del beneficiario, valutando se le sue personali competenze e quelle della rete familiare che lo assiste sono sufficienti a perseguire i suoi interessi - e se ne deve dare atto nella motivazione - e di seguito, ove risulti uno specifico deficit di competenze che non consenta di perseguire in autonomia gli interessi della persona, si modellano e si conferiscono i poteri necessari alla soddisfazione delle esigenze rilevate, senza ricorrere a moduli standardizzati; diversamente si oblitererebbe l'aspetto innovativo principale della legge sull'amministrazione di sostegno, che è l'avere introdotto un misura flessibile in grado di adeguarsi alle esigenze del soggetto (Corte Cost. 10/05/2019 n. 114; Cass. n. 6079 del 04/03/2020), ritornando, di fatto, alla rigidità delle misure di interdizione ed inabilitazione così come disegnate dal codice civile prima della emanazione della legge n. 6/2004.
6. - La volontà del beneficiario deve essere, nei limiti del possibile, rispettata, specie ove sia stata espressa nella scelta dell'amministratore in previsione della futura incapacità nei termini previsti dall'art 408 c.c. In tali casi la volontà del beneficiario può essere disattesa, con adeguata motivazione, solo per gravi motivi e segnatamente qualora la persona designata sia inadatta a realizzare la cura del beneficiario e dei suoi interessi, che costituisce l'esclusivo parametro di scelta dato dall'art.408 c.c. (Cass. n. 7414 del 20/03/2024; Cass. n. 7414 del 20/03/2024; Cass. n. 32219 del 21/11/2023).
Nella specie, la nomina di un terzo è stata giustificata solo in ragione della conflittualità tra la moglie e i figli e non è stato considerato che il beneficiario invece desidera che sia la moglie a curare i suoi interessi e che tra lui e la moglie non c'è alcuna conflittualità; in definitiva si è accordato rilievo all'interesse e ai desiderata dei figli, qui irrilevanti, piuttosto che all'interesse del beneficiario e alla sua volontà, il che si traduce in un'ulteriore ed ingiustificata limitazione di capacità.
8. - Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83, 84, 88, c.p.c. con riferimento all'art. 182 C.P.C., all'art. 6-bis legge 6 novembre 2102, n. 190, e all'art. 100 C.P.C., quanto alla nullità e inammissibilità della costituzione dell'amministratore di sostegno avv. B.B. davanti alla Corte di appello di Torino in nome e per conto di A.A., senza alcuna procura e nonostante la rituale presenza in giudizio di quest'ultimo rappresentato e difeso dallo difensore da lui scelto. Il ricorrente deduce che l'amministratore è carente di interesse ex art. 100 c.p.c.
9. - Il motivo è fondato.
Come sopra esposto l'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato dal giudice tutelare non ha titolo per costituirsi in questo giudizio in rappresentanza del beneficiario, anche se è stato a ciò autorizzato. La Corte distrettuale, peraltro, rende sul punto una motivazione contraddittoria ed inconferente perché evidenzia che la finalità della costituzione sarebbe quella di fornire un resoconto sull'attività svolta dall'amministratrice dal momento della sua nomina; ma gli informatori e le parti (ed i loro rappresentanti) hanno nel processo due ruoli ben diversi ed i primi non hanno legittimazione a costituirsi e meno che mai a rappresentare le parti.
L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra - nel rito ratione temporis applicabile - quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario (Cass. n. 451 del 08/01/2024).
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati. La Corte d'Appello provvederà anche sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.