Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
20 settembre 2024
Incentivo all’esodo: chiarimenti dall’INPS sulla domanda di ricostituzione

Giungono ulteriori indicazioni operative sulla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata dopo l’accesso in esodo.

di La Redazione

Con il messaggio n. 3078 del 19 settembre 2024, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7, L. n. 92/2012, ex art. 41, comma 5-bis, D. Lgs. n. 148/2015, e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (art. 26 D. Lgs. n. 148/2015).

Nello specifico, l’Istituto fornisce indicazioni sulla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata dopo l’accesso in esodo. La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione va trasmessa in via telematica dal datore di lavoro mediante il Portale prestazioni esodo e deve riportare anche le informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto lavorativo, oltre alla data fino alla quale il datore si impegna a versare la contribuzione correlata.
Per le prestazioni di esodo, l’INPS precisa che tali informazioni sono certificate dall’Istituto prima della chiusura del piano di esodo.

attenzione

Inoltre, la domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, d’accordo con il lavoratore.

È consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo nei casi seguenti:

precisazione

  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, quando vengono erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro antecedente alla cessazione che non siano considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
  • Quando nell’estratto contributivo risulti contribuzione che non è presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.

La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica.

La domanda deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo dopo apposita richiesta presentata tramite PEC dal datore di lavoro allegando dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante, che si fa carico degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla ricostituzione della prestazione. Inoltre, alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato da acquisire agli atti.

Documenti correlati