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20 settembre 2024
Trasferimento all’estero del figlio minore: in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il tutore

Niente da fare per il ricorrente, padre della bambina, interessato da un provvedimento che ne aveva sospeso la responsabilità genitoriale, così come successo per la madre. In tal caso, infatti, tali decisioni spettano al tutore.

di La Redazione

Il Tribunale di Roma sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori della minore, revocando l'affidamento della stessa al responsabile del servizio socio assistenziale integrato presso il Comune e nominando il Sindaco quale tutore pro tempore, disponendo il suo collocamento presso la casa della madre fino a nuove determinazioni.
In tale lasso di tempo, la dottoressa in servizio presso il Dipartimento delle politiche sociali, incaricata di svolgere le attività inerenti all'esercizio della tutela a favore della minore, informava i genitori di voler chiedere l'autorizzazione all'iscrizione della piccola presso un college inglese, con conseguente trasferimento.
Il Giudice tutelare autorizzava la richiesta, decisione contro cui propone ricorso il padre.
Tuttavia, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo a quest'ultimo perché ormai privo di ogni potere decisionale verso la figlia, la quale era ormai soggetta a tutela.
Contro tale provvedimento, il padre propone ricorso per cassazione.

Con l'ordinanza n. 24250 del 10 settembre 2024, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso poiché il provvedimento impugnato, reso in sede di reclamo, non è definitivo e decisorio, vertendo esclusivamente sul mancato accoglimento dell'istanza di convocazione dei genitori al fine di esprimersi sulla decisione del tutore di iscrivere la figlia ad una scuola all'estero.
Si tratta infatti di un provvedimento di volontaria giurisdizione non ricorribile in cassazione ed emesso nell'interesse del minore, essendo stati i genitori sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, rilevano gli Ermellini, il ricorso sarebbe comunque infondato perché la rappresentanza legale della minore appartiene ormai al tutore.
Segue inevitabilmente il rigetto del ricorso.

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