Niente da fare per il ricorrente, padre della bambina, interessato da un provvedimento che ne aveva sospeso la responsabilità genitoriale, così come successo per la madre. In tal caso, infatti, tali decisioni spettano al tutore.
Il Tribunale di Roma sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori della minore, revocando l'affidamento della stessa al responsabile del servizio socio assistenziale integrato presso il Comune e nominando il Sindaco quale tutore pro tempore, disponendo il suo collocamento presso la casa della madre fino a nuove determinazioni.
In tale lasso di tempo, la dottoressa in servizio presso il Dipartimento delle politiche sociali, incaricata di svolgere le attività inerenti all'esercizio della tutela a favore della minore, informava i genitori di voler chiedere l'autorizzazione all'iscrizione della piccola presso un college inglese, con conseguente trasferimento.
Il Giudice tutelare autorizzava la richiesta, decisione contro cui propone ricorso il padre.
Tuttavia, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo a quest'ultimo perché ormai privo di ogni potere decisionale verso la figlia, la quale era ormai soggetta a tutela.
Contro tale provvedimento, il padre propone ricorso per cassazione.
Con l'ordinanza n. 24250 del 10 settembre 2024, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso poiché il provvedimento impugnato, reso in sede di reclamo, non è definitivo e decisorio, vertendo esclusivamente sul mancato accoglimento dell'istanza di convocazione dei genitori al fine di esprimersi sulla decisione del tutore di iscrivere la figlia ad una scuola all'estero.
Si tratta infatti di un provvedimento di volontaria giurisdizione non ricorribile in cassazione ed emesso nell'interesse del minore, essendo stati i genitori sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
In ogni caso, rilevano gli Ermellini, il ricorso sarebbe comunque infondato perché la rappresentanza legale della minore appartiene ormai al tutore.
Segue inevitabilmente il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il ricorrente A.A. ricorre avverso il decreto n. cron. 9380/2023 reso in data 2.07.2023 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. IX Civile in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio R.G. 14951/2023,pubblicato il 10.07.2023, notificato a mezzo Pec il 18.7.2023 con il quale veniva rigettato il reclamo e compensate le spese, avverso il provvedimento del medesimo Tribunale che aveva negato la legittimazione attiva in capo al ricorrente, padre della minore, in quanto ritenuto privo di qualsivoglia potere rispetto alla decisione di trasferimento all'estero, assunta dal tutore nei riguardi della figlia minore C.C. sottoposta a sua tutela.
La vicenda può essere cosi riassunta:
Con decreto n. cron. 6551/2019 depositato in data 8.03.2019 (all. E), a conclusione del procedimento R.G. 17804/2016, il Tribunale Ordinario di Roma Sez. I civile "sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore C.C. da parte di A.A. e B.B.; revocava l'affidamento della minore C.C. al responsabile del Servizio Socio Assistenziale integrato de il II Municipio di Roma Capitale; nominava Tutore della minore C.C. il Sindaco pro tempore del Comune di Roma o suo delegato; disponeva il collocamento della minore presso la casa della madre, fino ad eventuali ulteriori determinazioni assunte ex art. 371 c.c.".
Si apriva pertanto d'ufficio, presso la IX Sezione del Tribunale di Roma, il fascicolo della tutela in favore della minore C.C., nata a Roma il 11.07.2007. In data 12.04.2019, veniva incaricata l'Assistente Sociale Dr.ssa D.D., in servizio presso il Dipartimento Politiche Sociali di R, Viale (omissis), a svolgere le attività inerenti l'esercizio della tutela in favore della minore C.C. La dott.ssa D.D., a mezzo e-mail del 14 gennaio 2023, informava i genitori di voler autorizzare l'iscrizione della bambina ed il trasferimento della stessa presso un college inglese, precisamente il Malvern College.
Il Giudice Tutelare, adito dal ricorrente in merito al suddetto intendimento, con decreto del 2.3.2023 disponeva il "non luogo a provvedere sull'istanza" dell'odierno istante, rilevando di "aver provveduto in merito alla questione dell'iscrizione della minore al Malvern College con decreto recante medesima data, il cui contenuto sarà comunicato ad entrambi i genitori.
A seguito di ricorso avverso tale provvedimento, il Tribunale di Roma, con decreto del 10 luglio 2023, dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, padre della minore, in quanto ritenuto privo di qualsivoglia potere rispetto alla decisione di trasferimento all'estero assunta dal Tutore nei riguardi della figlia minore C.C. sottoposta a sua tutela.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione A.A., affidato a due motivi e memoria. B.B. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 333, 337-ter, quater, quinquies e octies c.c., dell'art. 75 c.p.c., dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo e degli artt. 3, 6 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere il Tribunale ordinario correttamente applicato le norme disciplinanti le differenti tipologie di limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale dichiarabili in materia, alla luce delle criticità emerse in corso di giudizio, del legame simbiotico e fusionale, definito patologico, esistente tra madre e figlia ed escludente in maniera categorica la figura paterna, oltre che della mancanza di qualsivoglia contatto padre-figlia ormai da 6 anni di cui 4 dalla aperta tutela.
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 147 c.c., 337-ter c.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità del provvedimento impugnato per aver il Tribunale Ordinario reso nel provvedimento impugnato una motivazione del tutto sfornita di argomentazioni a sostegno del proprio convincimento, al punto da potersi ravvisare la presenza di una "motivazione apparente, o comunque una motivazione cui non è sottesa un'adeguata disamina logico-giuridica sulla soluzione processuale adottata, tanto da rendere il provvedimento conseguentemente nullo.
Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato, reso in sede di reclamo, non è definitivo e decisorio - ai fini della ricorribilità per cassazione - in quanto verte esclusivamente sul mancato accoglimento dell'istanza di convocazione delle parti ai fini di esprimersi, i genitori, sulla decisione del tutore di iscrivere la minore in una scuola all'estero.
Si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione, non contenzioso, come tale non ricorribile per cassazione, emesso nell'interesse del minore, essendo stati entrambi i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale, con conseguente nomina del tutore (cfr., per provvedimenti simili nei quali si è escluso il ricorso per cassazione, in materia di vaccinazione, o di settimana bianca, Cass. 28331/2017; Cass. 26700/2023).
In ogni caso, il ricorso è anche infondato, essendo corretta la decisione del Tribunale di rigettare il reclamo del padre della minore per difetto di legittimazione attiva, giacché la rappresentanza legale del minore, anche sul piano sostanziale, appartiene al tutore, essendo stati entrambi i genitori sospesi dalla responsabilità genitoriale, ex art. 333 c.c. Non giova al ricorrente neppure invocare la giurisprudenza relativa alla legittimazione del genitore decaduto dalla responsabilità, ad agire per opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore. La decisione di questa Corte - citata dal medesimo - ha, invero, affermato che il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore, poiché la sua legittimazione non è espressione della rappresentanza legale del figlio, ma è espressione dell'interesse dell'ordinamento alla tendenziale conservazione della famiglia naturale, in modo tale che, una volta revocata la dichiarazione di adottabilità, il genitore possa attivarsi per il recupero del rapporto con il figlio e, conseguito tale scopo, richiedere la reintegra nella responsabilità genitoriale ex art. 332 c.c. (Cass. 16060/2018).
Nel caso concreto, per contro, la legittimazione del padre manca del tutto, perché la rappresentanza legale della figlia è attribuita al tutore (art. 357 c.c.). Il ricorso non può, pertanto, che essere disatteso.
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della particolare delicatezza della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 ove dovuto.
Dispone altresì che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.