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18 settembre 2024
Persone, famiglie e minori
La legittimazione ad agire del PM nelle richieste ex artt. 330 e 333 c.c. e la competenza per materia del tribunale ordinario
Investita del regolamento di competenza per materia nel conflitto tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, la Cassazione, con la decisione in commento, ha dichiarato la competenza del tribunale ordinario e chiarito che il PM non è legittimato a proporre una domanda di revisione delle condizioni dell'affidamento dei minori, ma solo ad agire per l'emissione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex artt. 333 c.c. e 330 c.c..
di Avv. Alice Di Lallo
Il caso

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La decisione della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 24914 pubblicata il 17 settembre 2024 è stata resa a seguito del ricorso per regolamento di competenza proposto dalla madre di una minore avverso l'ordinanza del Tribunale ordinario di Bologna...

Il diritto

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La lente dell'autore

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La Corte di Cassazione, investita del regolamento di competenza per materia nel...

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